LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12110/2015 proposto da:
F.M.B., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Giuliani e dall’avv. Roberto Altieri, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma via Sicilia n. 66.
– ricorrente –
contro
EQUITALIA CENTRO SPA, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Cimetti e dall’avv. Giuseppe Parente, con domicilio eletto in Roma via delle Quattro Fontane n. 161.
– controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SARDEGNA, n. 150/01/15, depositata il 13/04/2015.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2021, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Dott. Guida Riccardo.
Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Roberto Mucci ha formulato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. F.M.B. ricorre, per undici motivi, contro Equitalia Centro Spa, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Sardegna che, in controversia avente ad oggetto un sollecito pagamento, conseguente a una cartella esattoriale, ha rigettato l’appello della contribuente avverso la sentenza di primo grado.
2. La C.T.R., premesso che, in primo grado, la parte privata aveva dedotto testualmente (cfr. pag. 4 della sentenza) “quale unico motivo di ricorso, salvo affermare fugacemente di non aver mai ricevuto la cartella, la “nullità della pretesa, così come manifestata, per carenza di motivazione, violazione e falsa applicazione di legge”” e cioè della L. n. 212 del 2000, art. 7, soggiunge che la ricorrente, in primo grado, soltanto con le “brevi repliche” depositate il 20/06/2013, in prossimità dell’udienza del 27/06/2013, aveva eccepito l’ulteriore motivo della nullità della notifica della cartella di pagamento a causa dell’omessa affissione alla casa di abitazione, in busta chiusa e sigillata, dell’avviso di deposito dell’atto presso la casa comunale. Quindi, rileva che tale ulteriore motivo è inammissibile perché tardivo e, comunque, pronunciando sul merito della doglianza, conclude che dalla documentazione in atti risulta che Equitalia ha eseguito anche l’affissione dell’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione della destinataria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso (“1. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), la ricorrente assume che la sentenza impugnata, dato atto che, in primo grado, la contribuente, quale unico motivo di ricorso, aveva dedotto di non avere mai ricevuto la cartella e la nullità della pretesa per carenza di motivazione, violazione e falsa applicazione di legge, ha affermato che era un motivo nuovo, come tale inammissibile perché tardivo, quello proposto dalla ricorrente in data 20/06/2013, per l’udienza pubblica davanti alla Commissione tributaria provinciale (“C.T.P.”) di Cagliari del 27/06/2013, in seguito alle difese di Equitalia, con il quale si eccepiva la nullità della notifica della cartella prodromica all’avviso di pagamento, a causa dell’omessa affissione alla casa di abitazione della destinataria dell’avviso di deposito della cartella presso la casa comunale. Ascrive, quindi, alla C.T.R. la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2, per non avere rilevato che il motivo relativo al vizio di notifica non era altro che la specificazione di quanto fin dall’inizio dedotto nel ricorso di primo grado.
2. Con il secondo motivo (“2. Nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra “il chiesto e il pronunciato” di cui all’art. 112 c.p.c. (…) (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”), la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere affermato che il motivo di cui si è detto sopra sarebbe stato proposto tardivamente sebbene tale ultimo aspetto non rientrasse nel tema del decidere perché non contestato da Equitalia che, dal canto suo, mai aveva asserito di avere affisso alla casa di abitazione della destinataria l’avviso di deposito della cartella presso la casa comunale.
3. Con il terzo motivo (“3. Violazione del principio della intangibilità del giudicato ex art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”), si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di intangibilità del giudicato perché la C.T.P. aveva deciso la controversia senza rilevare l’asserita tardività del motivo di ricorso in oggetto, ragion per cui su quella questione si era formato il giudicato implicito.
4. Con il quarto motivo (“4. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (…) (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”), la ricorrente addebita alla C.T.R. di non avere vagliato attentamente le risultanze processuali che attestavano che il motivo di ricorso relativo alla nullità della notifica nei termini sopra specificati era stato proposto tempestivamente (nel rispetto del termine perentorio di 60 giorni D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24, comma 2) non con la memoria del 20/06/2013 (come affermato dalla Commissione regionale), ma con la memoria depositata il 19/03/2013, in conseguenza del deposito agli atti di causa, da parte di Equitalia, del “referto di notifica”, del quale la ricorrente aveva avuto conoscenza il 15/03/2013, da cui risultava documentalmente il vizio della procedura di notifica della cartella eseguita dal concessionario.
5. Con il quinto motivo (“5. Nullità della sentenza, in relazione all’art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (…) (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”), si censura la motivazione apparente della sentenza nella parte in cui afferma che il termine di 60 giorni per l’integrazione dei motivi decorresse dalla pronuncia della Corte Costituzione n. 258 del 2012.
6. Con il sesto motivo (“6. Illegittimità della sentenza per “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”), censura la sentenza impugnata – con riferimento alla parte in cui, incomprensibilmente, afferma che il documento prodotto da Equitalia, che fa fede fino a querela di falso, attesta inequivocabilmente che è stata eseguita anche l’affissione dell’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta della casa di abitazione – per l’omesso esame del “referto di notifica” prodotto in primo grado dal concessionario che, in realtà, dimostrava senza ombra di dubbio che non si era proceduto all’affissione dell’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta di abitazione della contribuente.
7. Con il settimo motivo (“7. Violazione del principio di “non contestazione” di cui all’art. 115 c.p.c. (…) (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere violato il principio di non contestazione in quanto la circostanza dell’omessa affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione della contribuente (eccepita dalla ricorrente nella memoria depositata il 19/03/2013) non era mai stata contestata in primo grado da Equitalia.
8. Con l’ottavo motivo (“8. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (…) (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”), la ricorrente si duole che il giudice d’appello abbia fondato contra legem la propria decisione su un fatto (l’asserita affissione o meno dell’avviso di deposito alla porta di abitazione della destinataria dell’atto), sul quale non si era mai instaurato il contraddittorio delle parti.
9. Con il nono motivo (“9. Violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 comma 3 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), la ricorrente allega che il vizio di notifica della cartella di pagamento le ha impedito di avere notizia del presupposto del sollecito di pagamento originariamente impugnato.
10. Con il decimo motivo (“10. Nullità della sentenza per omessa pronuncia (…) Violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”), si deduce la nullità della sentenza, per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in quanto essa non prende posizione sull’eccezione, sollevata dalla contribuente in entrambi i gradi di merito, di mancato deposito della cartella di pagamento prodromica al sollecito di pagamento, essendosi il concessionario limitato a produrre la copia di un estratto di ruolo, quale atto amministrativo interno, per di più privo del visto di conformità all’originale.
11. Con l’undicesimo motivo (“11. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), si deduce che non pronunciandosi sulla questione di cui al motivo n. 10, la C.T.R. ha violato il citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, che prescrive (testualmente) che il concessionario debba conservare per cinque anni la matrice e la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notifica o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.
12. Il secondo motivo, il cui esame è prioritario trattandosi di error in procedendo (il che vale anche per il terzo motivo che si esaminerà appresso), non è fondato.
Quella attinente all’eventuale proposizione in primo grado di domanda nuova, oltre i limiti dei motivi aggiunti, è questione processuale rilevabile d’ufficio, sottratta alla disponibilità delle parti, rispetto alla quale quindi non trova applicazione il principio di non contestazione.
13. Il terzo motivo non è fondato.
La pronuncia di primo grado, che ha rigettato nel merito l’eccezione della contribuente di mancata notifica della cartella prodromica senza affrontare la questione, rilevabile d’ufficio, circa la tempestività o meno della doglianza, diversamente da quanto adombra la ricorrente, non comporta affatto un’implicita statuizione su quest’ultima questione processuale, sulla quale pertanto non si è formato il giudicato, sicché s’appalesa legittimo il suo esame da parte del giudice d’appello.
14. Il primo motivo è fondato.
La questione della mancata notifica della cartella di pagamento prodromica al sollecito di pagamento (oggetto del giudizio) apparteneva al tema del decidere fin dal ricorso introduttivo. Ciò per un verso risulta espressamente dal passo del medesimo atto d’impulso del processo tributario, trascritto nel ricorso per cassazione, nel quale la contribuente deduce che “L’Agente per la riscossione ha notificato il sollecito di pagamento in oggetto, mediante il quale si ritiene sia stata iscritta la pretesa de qua, in capo alla ricorrente, senza che, però, la stessa abbia mai avuto contezza né della cartella in oggetto, né dell’eventuale atto e/o atti presupposti che hanno consentito la manifestazione di tale sconosciuta pretesa e, quindi, l’iscrizione a ruolo della stessa”. Per altro verso, la circostanza si evince con chiarezza dal contenuto della sentenza di primo grado che, appunto, esamina la questione della ritualità o meno della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., della cartella di pagamento. In ultima analisi, del resto, anche il giudice di appello dimostra di avere contezza dell’originario argomento difensivo della contribuente nel passo della decisione sopra richiamato, nel quale testualmente si fa menzione del fatto che, con l’unico motivo di ricorso, la contribuente ha affermato “fugacemente” di non avere mai ricevuto la cartella. Ebbene, per quanto la C.T.R. non l’abbia rilevato, quello appena enunciato è un motivo d’impugnazione del sollecito di pagamento fondato (anche) sull’omessa notifica di ogni ipotetico atto presupposto, cartella di pagamento compresa. Sicché, al contrario di quanto opina la Commissione regionale, la ricorrente – in replica alla difesa di Equitalia, la quale aveva depositato il “referto di notifica” dell’atto prodromico (la cartella) – senza incorrere in alcuna decadenza ha ulteriormente argomentato e precisato la propria inziale difesa, eccependo un vizio del procedimento di notificazione della cartella svoltosi nelle forme dell’art. 140 c.p.c.. Erra quindi il giudice di merito nel definire “motivo nuovo”, inammissibile perché tardivo, tale ulteriore e più circostanziato profilo di critica. In effetti, la ricorrente, senza mutare l’originaria causa petendi e senza prospettare una nuova difesa, fondata su fatti diversi da quelli dedotti nel ricorso introduttivo, con la memoria del 19/03/2013 (come riconosce Equitalia a pag. 2 del controricorso, e non del 20/06/2013, come ritiene la C.T.R.), in replica alle controdeduzioni di Equitalia conosciute dalla ricorrente in data 15/03/2013, ha semplicemente meglio circostanziato le proprie difese iniziali alla luce della nuova produzione documentale di controparte, ed ha eccepito la nullità della notifica per omessa affissione alla sua casa di abitazione, in busta chiusa e sigillata, dell’avviso di deposito della cartella presso la casa comunale.
15. Il quarto e il quinto motivo sono assorbiti.
Benché la pronuncia non sia affatto chiara sul punto, ritiene la Corte che la C.T.R. abbia negato ingresso alla doglianza in questione qualificandola come un “motivo nuovo”, inammissibile perché tardivo, salvo poi operare una distinzione, in vero a quel punto ultronea, tra “motivo nuovo” e “motivo aggiunto” e concludere che, nella specie, non costituiva legittima ragione a sostegno d’un ulteriore motivo la sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, che non rappresentava una “attività delle altre parti”, dato che comunque non era stato rispettato il termine perentorio dei sessanta giorni (per l’integrazione dei motivi D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24, comma 2) visto che la sentenza della Consulta era stata depositata il 22/11/2012, mentre il “nuovo motivo” era stato proposto in data 20/06/2013. Con l’accoglimento del primo motivo si è stabilito, in sostanza, che la contribuente nel corso del giudizio di primo grado aveva soltanto affinato e meglio argomentato l’originaria difesa ad ampio raggio, senza che ciò costituisse l’allegazione di un motivo aggiunto, soggetto alla rigida scansione temporale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24. Restano pertanto assorbite le due doglianze in esame che, invece, postulano che il giudice d’appello abbia fatto applicazione della disciplina dei c.d. motivi aggiunti.
16. Il sesto, il settimo, l’ottavo, il decimo e l’undicesimo motivo, sono inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse poiché censurano, da varie angolazioni giuridiche, gli aspetti meritali della sentenza d’appello nella parte in cui essa ravvisa la regolarità della notifica della cartella. Si rileva, al riguardo, che nel momento in cui la C.T.R. reputa inammissibile il motivo di ricorso attinente all’irritualità della notifica della cartella, essa si priva della potestas iudicandi e pertanto ogni successiva affermazione sul merito della notifica della cartella è inutiliter data.
17. Il nono motivo è inammissibile.
E’ formulato in termini generici e non reca alcuna specifica critica alla sentenza d’appello.
18. In conclusione, accolto il primo motivo, rigettati il secondo e il terzo motivo, assorbiti il quarto e il quinto motivo e inammissibili il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono, il decimo e l’undicesimo motivo, la sentenza è cassata, in relazione al primo motivo, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso come indicato in motivazione, cassa e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021
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