Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.32973 del 09/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12844/2015 proposto da:

G.A., rappresentata e difesa da sé e dall’avv. Dario Zurru, domiciliata in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica pro tempore.

– resistente con atto di costituzione –

EQUITALIA NORD SPA, già ESATRI SPA – CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, sezione III civile, n. 1639/2014, pronunciata l’11/03/2014, depositata il 07/05/2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2021, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Dott. Guida Riccardo.

Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Roberto Mucci ha formulato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

FATTI DI CAUSA

1. L’avvocato G.A. propose opposizione davanti al Tribunale di Milano, avverso il Ministero della Giustizia ed Esatri Esazione Tributi Spa, contro la cartella esattoriale, a lei notificata il 06/11/2007, per il pagamento di un contributo unificato di Euro 83,56 per atti giudiziari, sollevò alcuni vizi formali della cartella e dedusse che debitore del contributo unificato è la parte, non il suo difensore.

2. Nel contraddittorio dei convenuti, il Tribunale, ravvisando la propria giurisdizione, rigettò il capo di domanda che aveva qualificato come opposizione agli atti esecutivi (art. 617, c.p.c.) e dichiarò inammissibile quello che aveva qualificato come opposizione all’esecuzione (art. 615, c.p.c.). Ne scaturì un giudizio di cassazione, conclusosi con la pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 05/05/2011, n. 9840) che dichiarò inammissibile il ricorso in quanto rivolto contro il capo della sentenza impugnata relativo alla domanda qualificata come opposizione all’esecuzione, accolse i motivi di ricorso (principale e incidentale) in quanto rivolti contro il capo della sentenza impugnata relativo alla domanda qualificata come opposizione agli atti esecutivi, dichiarando sotto questo profilo la giurisdizione del giudice tributario.

3. Avverso la medesima sentenza di primo grado, inoltre, l’avv. G. ha interposto appello; la Corte di Appello di Milano, con la sentenza sopra indicata, in parziale accoglimento dell’appello, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione del giudice tributario in relazione ai motivi rivolti contro il capo di decisione del Tribunale da intendersi come opposizione all’esecuzione; ha dichiarato inoltre inammissibile l’appello rivolto contro il capo della sentenza del Tribunale relativo alla domanda qualificata come opposizione agli atti esecutivi.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano l’avv. G. ricorre con dodici motivi, illustrati con una memoria; il Ministero della giustizia ha depositato un atto ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1; il concessionario della riscossione è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso (“1. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1) Giurisdizione – violazione/falsa applicazione artt. 3,25,97,101,111 Cost.. Art. 37 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, comma 1, lett. d).”), si censura l’error in procedendo della sentenza impugnata che anziché dichiarare il difetto di giurisdizione, a favore del giudice tributario, sulla parte della domanda qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, ha dichiarato inammissibile l’appello ed ha poi dichiarato la carenza di legittimazione passiva del concessionario della riscossione e infine ha statuito sulle spese del giudizio, senza considerare che Cass. Sez. U. 05/05/2011, n. 9840, aveva già risolto la questione e ravvisato la giurisdizione del giudice tributario sul capo della sentenza del Tribunale di Milano relativo alla domanda qualificata come opposizione agli atti esecutivi.

2. Con il secondo motivo (“2. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1) Giurisdizione e ordine delle questioni da vagliare – violazione/falsa applicazione artt. 3,25,97,101,111 Cost.. Art. 276 c.p.c., comma 2 e art. 131 disp. att. c.p.c.”), la ricorrente deduce che, nel momento in cui il giudice d’appello ha affermato la carenza di giurisdizione, si è privato della potestas iudicandi, ragion per cui non aveva il potere né di dichiarare inammissibile l’appello contro il capo della sentenza relativo alla domanda qualificata come opposizione agli atti esecutivi, né di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del concessionario della riscossione e condannare la parte appellante alle spese del giudizio di secondo grado nei confronti di quest’ultimo.

3. Con il terzo motivo (“3. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – Violazione e falsa applicazione degli artt. 38,183 e 112 c.p.c. – nullità della sentenza – eccezione di incompetenza per valore – art. 3,25,97,101,111 Cost.”), si censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia sull’eccezione, sollevata dalla ricorrente in entrambi i gradi di merito, di difetto di competenza per valore del Tribunale a favore del Giudice di Pace, ammontando la pretesa fiscale e quindi il valore della causa ad Euro 83,00.

4. Con il quarto motivo (“4. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) Violazione o falsa applicazione dell’art. 618 c.p.c., comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992. art. 2, comma 1, e art. 19, comma 1, lett. d), degli artt. 3,24,25,97, art. 101 Cost., comma 2, art. 111 Cost. – Qualificazione – Opposizione agli atti esecutivi.”), la ricorrente deduce che al giudice ordinario, in quanto privo di giurisdizione in materia di impugnazione della cartella di pagamento del contributo unificato, era inibito di affrontare il merito della causa, prima qualificandola come opposizione agli atti esecutivi e poi dichiarando l’impugnazione inammissibile.

5. Con il quinto motivo (“5. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e art. 102 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, art. 10 e art. 19, comma 1, lett. d), art. 1188 c.c., degli artt. 3,25,97Cost., art. 101Cost., comma 2, art. 111 Cost. – Legittimazione passiva del concessionario della riscossione.”), la ricorrente censura la sentenza impugnata, che ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva del concessionario della riscossione, ponendosi in contrasto con la citata pronuncia delle Sezioni Unite n. 9840/2011, resa in questo stesso giudizio, secondo cui nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi la carenza di giurisdizione del giudice ordinario è questione assorbente e primaria rispetto a quella concernente la legittimazione passiva delle parti, compreso il concessionario della riscossione.

6. Con il sesto motivo (“6. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) Violazione artt. 3,24,97,111 Cost., art. 101 Cost., comma 2, artt. 6 e 13 CEDU Errore indicazione autorità – Violazione giurisdizione – temerarietà ad insistere per il rigetto della declaratoria di giurisdizione su tutte le questioni attinenti alla materia tributaria di cui al contributo unificato.”), la ricorrente deduce che, dopo che, nella stessa causa, una pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. Sez.U. n. 9840/2011) ha negato la giurisdizione del giudice ordinario sull’impugnazione della cartella di pagamento del contributo unificato, la perdurante richiesta delle controparti di rigetto della domanda è qualificabile come lite temeraria.

7. Con il settimo motivo (“7. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) Mancata ricostruzione di un punto/fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione – presupposto per l’accertamento della: domanda di ripetizione – erronea pretesa nel quantum tributario carenza del presupposto impositivo normato – illegittimità dell’iscrizione a ruolo della pretesa tributaria. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 115 del 2002, artt. 10 e 107 e in combinato disposto con il D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, lett. a), art. 112 c.p.c.”), la ricorrente premette che, nel giudizio di merito, aveva dedotto che all’origine della pretesa fiscale vi era, probabilmente, l’attività difensiva che essa aveva svolto, in sede penale, a favore di un imputato (un certo ” R.”) ammesso al gratuito patrocinio, sicché non era dovuto alcun contributo unificato, trattandosi di un processo esente. Sottolinea che, avendo l’azione processuale oggetto della pretesa tributaria come parametro lo scaglione fino a Euro 1.100,00, il contributo era pari a 30 e non a 70 Euro, sicché non esisteva alcun titolo a fondamento di una parte della maggiore pretesa erariale. Si duole, infine, che il giudice d’appello non abbia accertato tali decisivi aspetti del merito della controversia.

8. Con l’ottavo motivo (“8. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 99 e 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13 (debitore tributario e assenza di solidarietà tra parte e procuratore) – domanda di ripetizione.”), si censura la sentenza impugnata per omesso esame sia della domanda della ricorrente di difetto di legittimazione ad essere destinataria di una cartella riguardante un processo nei confronti di un cliente ammesso al gratuito patrocinio, che della conseguenziale domanda di ripetizione.

9. Con il nono motivo (“9. (art. 360, comma 1 n. 1 c.p.c.) Giurisdizione – Violazione degli artt. 3,24,25,97 Cost., art. 101 Cost., comma 2, art. 111 Cost., artt. 6 e 13 CEDU – Domanda di ripetizione – Rimborso.”), la ricorrente afferma di avere effettuato (e documentato in giudizio) il versamento del contributo, al solo fine di evitare un’azione esecutiva; soggiunge che è pacifico che il contributo unificato ha natura tributaria e che soggetto passivo della relativa obbligazione di pagamento è la parte sostanziale, non il difensore; in conclusione, addebita al giudice di merito l’errore consistente nel non avere negato la propria giurisdizione su questo specifico profilo.

10. Con il decimo motivo (“10. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) Giurisdizione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, comma 1, lett. d), art. 276 c.p.c., comma 1, degli artt. 3,24,25Cost., art. 101Cost., comma 2, art. 111Cost., artt. 6 e 13 CEDU.”), la ricorrente censura la sentenza impugnata che, pur dichiarando il difetto di giurisdizione, l’ha comunque condannata al pagamento delle spese processuali (nella misura di Euro 2.500,00, oltre accessori) a favore del concessionario della riscossione.

11. Con l’undicesimo motivo (“11. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) Violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in combinato disposto con D.M. 10 marzo 2014, n. 55.”), la ricorrente critica la sentenza impugnata che l’ha condannata alle spese processuali del grado, liquidate in Euro 2.500,00, oltre accessori, in violazione dei parametri di legge, addirittura sestuplicando l’importo che, per l’attività svolta, in base alla tariffa forense, era inferiore a Euro 400,00.

12. Con il dodicesimo motivo (“12. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) Violazione o falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., correttezza, lealtà delle parti processuali, lesione diritti fondamentali artt. 6 e 13 CEDU.”), la ricorrente si duole che il processo non si è svolto davanti al giudice naturale, non è stato equo e non è stato garantito il contraddittorio. A questo proposito riferisce che la prima udienza del giudizio d’appello, quella del 12/10/2010, fissata per le ore 14,38, si era tenuta alle ore 11,20, in sua assenza, non avendo ella avuto notizia del cambio di orario; critica la sentenza impugnata che ha risolto il problema affermando, in maniera contraddittoria e illogica, che su tale aspetto non era stata avanzata alcuna eccezione di nullità e che perciò la nullità era sanata.

RAGIONI DELLA DECISIONE:

1. Il primo motivo è fondato nei termini che seguono.

Posto che la censura è rivolta soltanto al capo della decisione di appello che ha dichiarato inammissibile il gravame contro il capo della sentenza del Tribunale di Milano relativo alla domanda qualificata come opposizione agli atti esecutivi (e non anche al capo della medesima sentenza che ha dichiarato il difetto di giurisdizione ordinaria in favore del giudice tributario in relazione alla domanda qualificata come opposizione all’esecuzione, sul quale pertanto si è formato il giudicato), la doglianza è fondata in quanto il giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare che quel capo di domanda era coperto da giudicato, giusta sentenza di questa Corte n. 9840/2011, che al riguardo aveva dichiarato la giurisdizione del giudice tributario, innanzi al quale aveva rimesso le parti.

2. L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione senza rinvio delle sentenza impugnata e l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso.

3. Per le peculiarità della dinamica processuale e tenuto conto della circostanza (evidenziato anche da Cass. n. 9840/2011) che è stata la ricorrente a rivolgersi al giudice ordinario, anziché al giudice tributario, è congruo compensare, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

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