LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12325/2016 proposto da:
Aurora 2004 s.r.l. (C.F.: *****), con sede in *****, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante U.E. (C.F.: *****), nato a *****, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti – autenticata dal Dott. F.P.A., notaio in *****, iscritto al Collegio Notarile di Verona (rep. n. ***** del *****), dal Prof. Avv. Francesco d’Ayala Valva (C.F.: *****) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, al Viale Parioli n. 43;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1797/15/2015 emessa dalla CTR Veneto in data 30/11/2015 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta.
RITENUTO IN FATTO
La Aurora 2004 s.r.l. proponeva separati ricorsi, poi riuniti in primo grado, contro un avviso di liquidazione per imposta di registro ed interessi e contro un atto di contestazione per sanzioni, notificati nel 2013.
Gli atti impugnati conseguivano alla revoca dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 1 tariffa, parte I, D.P.R. n. 131 del 1986, non essendosi, secondo l’Ufficio, verificata la condizione del completamento dell’intervento, cui sarebbe stato finalizzato il trasferimento, entro gli anni (tre) previsti dalla norma dal trasferimento stesso, essendosi constatata la cessione di varie porzioni dell’area acquistata senza che la società verificata avesse proceduto direttamente alla edificazione.
Nei ricorsi la parte contribuente esponeva i seguenti motivi di impugnazione degli atti:
– nullità ed illegittimità dell’avviso di liquidazione per violazione e, comunque, errata e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, in quanto abrogata, e violazione dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TU dell’imposta di registro D.P.R. n. 131 del 1986, in quanto la norma su indicata sarebbe stata abrogata dalla Finanziaria 2008, L. n. 244 del 2007, che avrebbe riformato la materia e modificato il presupposto di fatto per l’agevolazione (nei trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione di programmi di edilizia residenziale), e che sarebbe stata richiamata nell’atto di acquisto per l’applicazione dell’agevolazione prevista dalla stessa: il presupposto previsto da detta ultima normativa, infatti, sarebbe stato il completamento, entro cinque anni (prorogati a otto nel 2010), dell’intervento al quale sarebbe stato finalizzato il trasferimento. In precedenza la norma che sarebbe stata abrogata avrebbe contemplato, come presupposto, l’avvenuta utilizzazione edificatoria dell’area oggetto del trasferimento. Il presupposto previsto dalla nuova normativa, applicabile nella vicenda, avrebbe potuto essere costituito anche solo da una fase del processo di edificazione dell’area, quindi anche dalla realizzazione di opere di altra natura (rispetto all’utilizzazione edificatoria), purché collegate funzionalmente all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale. La contribuente avrebbe completato la realizzazione delle opere di urbanizzazione, previste dalla convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune, sull’intera area acquistata, entro il termine previsto dalla legge;
– nullità e illegittimità dell’avviso di liquidazione impugnato e delle sanzioni applicate alla società ricorrente, violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, ed incertezza obiettiva sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni che l’Ufficio finanziario assumeva violate.
L’Ufficio si costituiva per sottolineare la correttezza della motivazione dell’avviso di liquidazione, che avrebbe richiamato la norma di cui alla L. n. 244 del 2007 ed il mancato completamento dell’intervento previsto dalla stessa. Sul punto l’Ufficio riteneva che il beneficio sarebbe stato riconoscibile solo con il completamento dell’utilizzazione edificatoria dell’area. Quanto alle sanzioni, non sarebbero sussistiti i presupposti per la loro non applicabilità.
La CTP, con sentenza n. 38/2014, condividendo le argomentazioni di parte ricorrente, accoglieva il ricorso, compensando le spese.
L’Ufficio proponeva appello avverso la detta sentenza.
Parte contribuente si costituiva, sottolineando che le opere di urbanizzazione erano state completate, come risultava dalla certificazione di collaudo allegata, e riproponendo le eccezioni e motivazioni già svolte in primo grado.
Con sentenza del 30.9.2015, la CTR Veneto accoglieva parzialmente l’appello e, per l’effetto, riconosceva la validità dell’effettuato recupero dell’imposta, con esclusione delle sanzioni, sulla base delle seguenti considerazioni:
1) la motivazione dell’atto era idonea, risultando, in ogni caso, sufficientemente chiariti i presupposti del recupero;
2) premesso che la circostanza dell’effettivo completamento delle opere di urbanizzazione risultava sufficientemente dimostrata dal certificato di collaudo, pur ammettendo che la L. n. 244 del 2007 appariva non richiedere necessariamente un’attività edificatoria, la specificazione dell’intervento doveva, però, essere opportunamente evidenziata nell’atto traslativo;
3) nel rogito in questione, invece, parte acquirente risultava acquistare (pagina 5 dell’atto di compravendita) “… ai fini della realizzazione delle opere di urbanizzazione e alla utilizzazione edificatoria dei relativi lotti edificabili…”, non permettendo di constatare il completamento, da parte del soggetto acquirente (che aveva chiesto l’applicazione del regime di tassazione ridotta), dell’intervento al quale il trasferimento(era finalizzato, solo sulla base della dimostrazione del completamento delle opere di urbanizzazione;
4) non risultava provata, quindi, la sussistenza del presupposto per l’applicazione del regime fiscale richiesto dal ricorrente;
5) in definitiva, non si contestava che l’intervento da completare potesse essere limitato alle sole opere di urbanizzazione, ma si riteneva che dovesse essere questa la limitata finalità nell’atto di trasferimento, e che dovesse emergere dallo stesso;
6) per quanto riguardava le sanzioni, i contrasti e i dubbi emersi in giurisprudenza e dottrina circa la portata e l’interpretazione del precedente regime normativo e, ancor di più, per quanto riguardava l’applicazione della L. n. 244 del 2007, giustificavano la dichiarazione della loro inapplicabilità nel caso in questione.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Aurora 2004 s.r.l., sulla base di tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per aver la CTR omesso di esaminare il contenuto della convenzione di lottizzazione richiamata nell’atto di compravendita, dalla quale avrebbe evinto che essa aveva assunto l’obbligo solo di eseguire le opere di urbanizzazione primaria.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1324 c.c., in combinato disposto con gli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR erroneamente interpretato la dichiarazione unilaterale della società acquirente, contenuta nel contratto di compravendita, di avvalersi delle agevolazioni di cui alla L. n. 244 del 2007 in virtù dell’esecuzione sul fondo acquistato delle opere edilizie individuate dalla Convenzione di Lottizzazione, di successiva stipulazione con ill Comune.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR rilevato la nullità degli avvisi impugnati per ambiguità della motivazione.
4. Con istanza depositata in data 11.10.2020 la contribuente ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso in oggetto.
Tale atto è sottoscritto personalmente dal legale rappresentante della società contribuente (il presidente del collegio dei liquidatori) con sottoscrizione autenticata dal prof. avv. Francesco d’Ayala Valva, e risulta sottoscritto per accettazione dall’Avvocatura Generale dello Stato (in persona dell’avv. Fabrizio di Rubbo), per conto dell’Agenzia delle Entrate.
Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., senza alcuna pronuncia sulle spese processuali, in base all’art. 391 c.p.c., comma 3.
Quanto al contributo unificato, va data continuità al principio secondo cui:
“in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, Rv. 637676 – 01; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071, Rv. 649792 – 01).
PQM
dichiara estinto il giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021
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