Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.32992 del 10/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28692-2018 proposto da:

IMMOBILIARE GOLFO DI SALERNO S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato MASSIMO POSTIGLIONE, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2109/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 7/3/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/6/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

CHE:

Immobiliare Golfo di Salerno S.r.L. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 261/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, che aveva respinto il ricorso proposto avverso avviso di liquidazione in recupero di imposta di registro, ipotecaria e catastale a seguito di revoca dei benefici fiscali concessi ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 6 e nota II ter della tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in relazione al decreto ingiuntivo di trasferimento immobiliare emesso dal Tribunale di Salerno, con impegno della società acquirente al trasferimento del fabbricato entro un triennio;

l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. il ricorso per cassazione è stato notificato in data 25.9.2018 all’Agenzia delle entrate, per via telematica, ad indirizzo PEC estratto dall’elenco IPA;

1.2. ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3-bis, comma 1, “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”; in base al successivo art. 11 “le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica”; il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-ter conv. con modif. in L. 17 dicembre 2012, n. 221, siccome introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19, e modificato, nella versione applicabile ratione temporis, dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45-bis, comma 2, lett. a), conv. con modif. in L. 11 agosto 2014, n. 114, definisce quali sono i pubblici elenchi “ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile”;

1.3. nella specie, la notificazione del ricorso è stata eseguita presso un indirizzo di posta elettronica diverso da quelli risultante dal pubblico elenco di cui al citato art. 16-ter (in particolare: il registro IPA), al che consegue la nullità della notifica telematica effettuata in difformità dalle disposizioni di cui alla L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 1, (cfr. Cass. nn. 5652/2019, 13224/2018);

1.4. la Corte, tuttavia, è esentata dal procedere al suddetto adempimento, nel caso in esame, dovendo essere il ricorso essere disatteso per le ragioni di cui in prosieguo, con conseguente applicazione del principio della “ragione più liquida”, in base al quale – quand’anche degli adempimenti relativi alla regolarizzazione del contraddittorio ed all’esercizio di facoltà defensionali da parte degli intimati o intimandi, sussista effettiva necessità – la loro effettuazione pur nell’ininfluenza sull’esito del giudizio sarebbe lesiva del principio della ragionevole durata del processo (cfr. Cass. sez. U. nn. 23542/2015, 6826/2010, 26373/2008; Cass. nn. 10839/2019, 15106/2013, 2723/2010);

2.1. con il primo motivo di ricorso la società contribuente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 denunciando, in rubrica, “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e dell’art. 342 c.p.c.” per avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello sul falso presupposto che esso fosse privo di motivi specifici di impugnazione;

2.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 1, comma 1, sesto periodo della tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 ed al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6” e lamenta che la CTR abbia ritenuto valida la revoca delle agevolazioni fiscali pur a fronte della dedotta sussistenza di una causa di forza maggiore, atta a giustificare il mancato adempimento della norma tributaria agevolativa nel termine triennale previsto, costituita dall’abusiva occupazione degli immobili acquistati da parte di terzi;

3.1. il secondo motivo, da disattendere, può essere esaminato e deciso con priorità, giacché fondato su una ragione più liquida, che consente di modificare l’ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cass. n. 12002/2014; conf. Cass. n. 23531/2016);

3.2. l’agevolazione in esame trova disciplina nell’art. 1, comma 1, Tariffa, parte I, all. D.P.R. n. 131 del 1986, in forza del quale “se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8-bis), ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni” si applica la tassazione agevolata all’1%;

3.3. ciò posto, va evidenziato che ricorre una causa di forza maggiore laddove sussista un evento impeditivo – non imputabile – dell’attuazione volontà dell’onerato, e con ciò, dell’integrazione della situazione fattuale alla quale l’ordinamento ricollega l’agevolazione, così come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. S.U. n. 8094/2020) secondo cui la causa di forza maggiore va ravvisata in una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore ovvero il factum principis, ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell’ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto;

3.4. con riguardo al caso in esame, l’occupazione abusiva dell’immobile che l’acquirente si era impegnato a trasferire a terzi nel termine di un triennio non rientra, quindi, nel concetto di forza maggiore che impedisce la decadenza dai benefici previsti dall’art. 1, comma 1, Tariffa, parte I, all. D.P.R. n. 131 del 1986, atteso che, a tal fine, l’impossibilità sopravvenuta dell’adempimento deve intendersi in senso assoluto ed oggettivo, come causa esterna non imputabile all’onerato;

3.5. nel caso in esame la sola occupazione abusiva dell’immobile non assume rilievo perché non avrebbe avuto comunque l’efficacia di impedire in modo assoluto e generalizzato il trasferimento dell’immobile, ma semplicemente avrebbe potuto incidere sul valore dell’immobile, ciò che non può considerarsi idoneo ad integrare i requisiti della “forza maggiore”, che appunto deve essere impediente in termini assoluti e con riferimento alla finalità prevista dalla legge (il trasferimento dell’immobile);

4. al rigetto del secondo motivo consegue l’assorbimento del primo motivo, trattandosi di ratio idonea a sostenere autonomamente l’impugnata statuizione;

5. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va integralmente respinto;

6. nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’Amministrazione resistente.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472