LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –
Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui ricorsi iscritto al n. 17663 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:
s.p.a. PRIMA TV, nella qualità d’incorporante di s.p.a. Europa TV, in persona del legale rappresentante’ pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli avvocati Vania Petrella e Corrado Grande, elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma, alla via XXIX Maggio, n. 43;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 6 agosto 2014, n. 5119/28/14;
udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 6 luglio 2021 dal consigliere Angelina-Maria Perrino.
RILEVATO
che:
– emerge dalla sentenza impugnata che la s.p.a. Europa TV, poi incorporata da Prima TV, ha concluso, nella qualità di mandataria senza rappresentanza della s.p.a. Atena Servizi, un contratto di sponsorizzazione con la s.p.a. Juventus FC, senza procedere a fatturare la prestazione alla mandante, e senza riaddebitare ad essa il costo scaturente dal contratto, dell’importo di circa Euro 13.000.000,00, che era stato contabilizzato da Atena servizi anche nell’importo costituente la quota parte dei costi riferibili a Europa TV;
– risulta dagli atti, al riguardo, che, nell’ambito del gruppo TELEPIU’, del quale facevano parte sia Atena Servizi, sia Europa TV, in virtù di accordi intercorsi tra le società del gruppo tutti i costi di pubblicità dovevano gravare, alla data del 31 dicembre 2002, sul bilancio di Atena Servizi, sebbene fosse consentito che qualche società, al fine di promuovere il prodotto “Premium”, provvedesse direttamente all’acquisto dei diritti televisivi relativi alle partite di calcio, com’e’ appunto accaduto nel caso in esame;
– ne è scaturito un avviso di accertamento col quale l’Agenzia ha recuperato l’iva corrispondente alla prestazione resa dalla mandataria Europa TV alla mandante Atena servizi, che non era stata fatturata, che la contribuente ha impugnato, senza successo né in primo, né in secondo grado;
– questa Corte, tuttavia, ha cassato la sentenza d’appello, perché la Commissione tributaria regionale aveva posto a fondamento della propria decisione la configurazione della fattispecie in termini di abuso del diritto, che era estranea alla prospettazione dell’Agenzia e non era stata sottoposta al contraddittorio delle parti;
– in sede di rinvio, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello della società ritenendo, per un verso, che la condotta omissiva di Europa TV non trovi altra spiegazione che quella di trarre indebiti vantaggi fiscali e, per altro verso, che la procedura di liquidazione dell’iva di gruppo prevede che le società che vi aderiscano perdono la disponibilità dei saldi, sia a credito, sia a debito, ma che ciò non comporta che la singola società possa tenere una condotta tale da alterare il proprio saldo iva;
– contro questa sentenza propone ricorso la Prima Tv, nella qualità d’incorporante l’Europa Tv, per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui l’Agenzia delle entrate risponde con controricorso.
CONSIDERATO
che:
– l’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, col quale la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dei principi elaborati da questa Corte riguardo alla nozione di abuso del diritto in materia tributaria, è infondato, benché occorra la correzione della motivazione della sentenza impugnata;
– il ricorso alla categoria dell’abuso del diritto è difatti ultroneo per la soluzione delle questioni dedotte in giudizio;
– pacifico in giudizio è che Europa TV ha agito nella qualità di mandataria senza rappresentanza di Atena Servizi e che ha detratto dapprima l’iva (per Euro 2.582.284,49) relativa al contratto di sponsorizzazione stipulato in nome proprio, ma per conto della mandante, con la Juventus, e poi l’iva (per un importo di Euro 3.871.800,00) corrispondente alla propria quota parte di tutte le operazioni pubblicitarie compiute nell’anno 2002 all’interno del gruppo Telepiù, comprensiva di quella relativa al contratto di sponsorizzazione già detratta;
– altresì pacifico è quindi che soltanto in quota parte i servizi pubblicitari acquisiti per il tramite della stipulazione del contratto di sponsorizzazione con la Juventus sono stati funzionali all’attività economica di Europa-N, come si evince dalla stessa narrativa del ricorso, in cui si legge che la mandante “…provvide a contabilizzare ed emettere la relativa fattura per la quota parte dei costi di pubblicità di competenza di Europa TV per l’anno 2002, per un ammontare complessivo…comprensivo anche della quota parte del costo relativo al contratto di sponsorizzazione con la Juventus di competenza di Europa TV” (alinea (iii) del punto 2 di pag. 2 del ricorso)”;
– giova quindi sottolineare che, in base alla giurisprudenza unionale, l’art. 17, paragrafo 2, lett. a), della sesta Dir. consente che i soggetti passivi sono autorizzati a detrarre dall’imposta di cui sono debitori l’iva dovuta o assolta all’interno del Paese per i servizi loro prestati da un altro soggetto passivo soltanto nella misura in cui tali servizi siano impiegati ai fini delle loro operazioni soggette ad imposta;
– sicché qualora una parte dei servizi per i quali sono state sostenute le spese sia utilizzata ai fini di operazioni compiute da terzi, come nel caso in questione è appunto avvenuto, il nesso diretto e immediato tra tali servizi e le operazioni soggette ad imposta della committente s’interrompe per la parte corrispondente, con la conseguente esclusione del diritto di detrazione relativo (Corte giust. 1 ottobre 2020, causa C-405/19, Vos Aannemingen BVBA, punti 37-39);
– d’altronde, anche sul piano delle imposte dirette, per consolidato orientamento in materia di costi c.d. infragruppo, l’onere della prova in ordine all’esistenza ed all’inerenza dei costi sopportati incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia detraibile, che la controllata tragga dal servizio remunerato un’effettiva utilità (da ultimo, Cass. n. 19166/21);
– irrilevante è poi la considerazione del ricorso alla liquidazione dell’iva di gruppo;
– l’iva di gruppo è difatti mera modalità procedimentale, che non incide sulla soggettività fiscale di ciascuna delle società appartenenti al gruppo (in termini, da ultimo, Cass. n. 23424/20) e che per conseguenza neanche può incidere sul sistema dell’iva e derogare al principio di neutralità, violato nel caso in cui si eserciti un diritto di detrazione non spettante;
– il ricorso va in conseguenza rigettato, perché assume a fondamento in parte la duplicazione del diritto di detrazione (quanto all’iva concernente il contratto di sponsorizzazione con la Juventus FC relativa alla quota parte ribaltata dalla Atena Servizi), e per la restante parte (ossia per l’iva concernente quel contratto eccedente la quota parte spettante a Europa Tv) una detrazione indebita;
– il particolare andamento processuale della lite e la necessità di correzione della motivazione della sentenza impugnata comportano, tuttavia, la compensazione delle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021