Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.32999 del 10/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.g. n. 402/2021 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA – SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA con ordinanza n. 266/20, depositata il 24/03/2020 nella causa tra:

S.F.R., in proprio e nella qualità di erede di S.D.;

– ricorrente non costituito in questa fase –

contro

Ar.Gi. S.c.p.A.;

– resistente non costituita in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha chiesto che sia affermata la giurisdizione ordinaria.

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza depositata il 24.3.2020 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione distaccata di Reggio Calabria, adito in riassunzione ai sensi dell’art. 11, comma 3, cod. proc. amm e L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, comma 3, premesso che con sentenza 506/2014 il Tribunale di Locri aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione alla controversia promossa davanti a sé da S.F.R. nei confronti della s.c.p.a. Ar.Gi. per il risarcimento dei danni cagionati ad un fondo di sua proprietà in occasione dei lavori di ammodernamento della SS *****, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ed ha chiesto a questa Corte il conseguente regolamento.

A sostegno del proposto incidente il giudice a quo – sconfessando l’assunto tribunalizio secondo cui, essendosi consumati i fatti oggetto di denuncia in concomitanza con la procedura espropriativa avviata a carico del fondo interessato, sussisteva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. – ha fatto viceversa osservare che l’esercitata pretesa risarcitoria “non è correlata ad atti e provvedimenti o comportamenti adottati dall’Amministrazione nell’ambito della procedura espropriativa”, posto infatti che “il fatto invocato dal ricorrente quale evento dannoso da cui assume essere scaturito il diritto al risarcimento del danno consiste invece nell’attività materiale di esecuzione dei lavori oggetto di contratto di appalto e, quindi, attiene alla fase esecutiva dello stesso”.

Nel ricusare, perciò, la propria giurisdizione il G.A. ha proposto l’odierno regolamento d’ufficio.

Sullo stesso il P.M. ha fatto conoscere le sue conclusioni per iscritto chiedendo accogliersi il regolamento proposto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Incontestati i visti presupposti di fatto, di guisa che non è in discussione che lo S. abbia agito giudizialmente al fine di veder risarcito il danno patito in conseguenza dell’intromissione nel suo fondo dell’Ar.GI, il dubbio paventato dal giudice remittente si rivela fondato.

Come questa Corte ha già avuto occasione di statuire in relazione ad analoga vicenda risarcitoria riguardante i lavori di ammodernamento della SS ***** “ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre distinguere il caso nel quale il privato pretenda il risarcimento del danno derivante dalla illegittima progettazione e deliberazione dell’opera pubblica (ove, ponendosi in discussione la legittimità dell’esercizio del potere pubblico, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo), da quello in cui lo stesso lamenti la cattiva esecuzione dell’opera pubblica, contestando le modalità esecutive dei lavori (nel quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in rilievo la violazione del generale dovere di neminem laedere)” (Cass., Sez. U., 11/11/2019, n. 29088).

3. Ora, poiché dall’atto di citazione avanti al giudice ordinario si apprende che l’attore aveva agito a tutela del proprio diritto soggettivo non già perché esso fosse stato leso in conseguenza di un atto amministrativo o di una condotta costituente diretta espressione dei poteri autoritativi, quanto, al contrario, perché la lesione lamentata era diretta conseguenza di un’attività materiale posta in essere in suo danno dalla società appaltatrice e dell’illecito da essa commesso nell’eseguire l’opera commessale – di tal ché, neppure incidentalmente era stata dedotta l’illegittimità della pregressa attività amministrativa -, il petitum sostanziale della domanda si rende identificabile esclusivamente nel diritto del proprietario dell’immobile, ubicato nelle vicinanze del luogo di esecuzione dell’opera di ammodernamento di una strada, ad essere risarcito per i danni e i disagi derivanti dalle modalità di svolgimento dei lavori, con conseguente riconoscimento perciò della giurisdizione del giudice ordinario in quanto giudice del diritto leso in concreto.

4. Non è dunque dubitabile che in ragione di ciò la vicenda risulti estranea alla procedura di affidamento di lavori pubblici, in relazione alla quale vige la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e che essa ricada sotto la giurisdizione del giudice ordinario dovendosi infatti eventualmente sanzionare un comportamento materiale della società appaltatrice.

5. Va perciò dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario avanti al quale le parti vanno rimesse anche ai fini della regolamentazione delle spese per l’attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario avanti al quale rimette le parti anche ai fini della liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezioni Unite Civili, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472