Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.33011 del 10/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 350/2019 proposto da:

G.L., O.M., e O.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 146, presso lo studio dell’avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURILIO RAIMONDI;

– ricorrenti –

contro

AVIVA ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DUILIO, 7, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MARETTO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

TERMOIMPIANTI BRESCIANA SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

nonché da:

AVIVA ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DUILIO, 7, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MARETTO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

O.A., O.M. e GI.LU., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 146, presso lo studio dell’avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURILIO RAIMONDI;

– controricorrenti all’incidentale –

nonché nei confronti di:

TERMOIMPIANTI BRESCIANA SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3668/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/05/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

RILEVATO

che:

G.L. e i figli O.A. e M. convennero in giudizio L.S., la Aertermic s.p.a. e la Commercial Union Italia s.p.a. per sentirli condannare – nelle rispettive qualità di conducente, proprietaria e assicuratrice del veicolo che, in data *****, aveva investito O.O. (coniuge della G. e padre degli altri due attori) provocandone il decesso – al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subiti;

il Tribunale di Busto Arsizio accertò che l’incidente era ascrivibile ad esclusiva responsabilità del L. e condannò i convenuti, in via solidale al risarcimento dei danni;

la Corte di Appello di Milano accolse parzialmente sia l’appello principale proposto dalla Aviva Italia s.p.a. (già Commercial Union) che quello incidentale della G. e degli O.;

con sentenza n. 12089/2015, questa Corte cassò (con rinvio) la decisione di secondo grado in quanto nel giudizio di appello era stata pretermessa la società proprietaria del veicolo investitore;

riassunto il giudizio dai congiunti dell’ O. e costituitasi la sola Aviva, la Corte di Appello di Milano ha rideterminato in diminuzione gli importi già riconosciuti dal Tribunale alla G. e agli O. a titolo di danno patrimoniale e di danno non patrimoniale;

in particolare:

la Corte, richiamata Cass. n. 1361/2014, ha ritenuto risarcibile iure hereditatis il danno patito dalla vittima per la perdita della vita, liquidandolo sulla base delle tabelle relative al danno biologico, con riferimento all’età della vittima (68 anni) e al 100% dell’invalidità; ha altresì confermato l’attribuzione alla vedova del 50% dell’importo e ai figli del 25% ciascuno;

ha escluso il risarcimento del danno patrimoniale ragguagliato alla capitalizzazione della somma di 6.000.000 di Lire annui, costituente la metà del compenso annuo percepito dalla vittima quale presidente del consiglio di amministrazione di una società: ha ritenuto, infatti, che non fosse stata formulata alcuna domanda di capitalizzazione di tale reddito e che, inoltre, non risultasse provata la destinazione della somma alle esigenze familiari e che non potesse presumersi che l’incarico sarebbe proseguito per altri venti anni;

quanto alla liquidazione del danno morale, effettuata “in ragione del 50% e del 25% del danno biologico “iure hereditatis” rispettivamente a favore della moglie e di ciascuno dei due figli”, la Corte ha ritenuto eccessivi gli importi liquidati dal Tribunale (108.177,30 Euro e 54.088,69 Euro) e li ha ridotti – rispettivamente – a 60.000,00 Euro in favore della G. e a 30.000,00 Euro in favore di ciascuno dei figli;

ha escluso, inoltre, il risarcimento del danno esistenziale rilevando che “tale voce di danno non è stata prospettata né allegata dagli attori nell’atto introduttivo del giudizio e che in ogni caso la domanda non potrebbe essere accolta poiché la giurisprudenza della Corte di Cassazione (…) configura un unico concetto onnicomprensivo di danno non patrimoniale, comprensivo di ogni profilo di pregiudizio (morale, esistenziale, da perdita del rapporto parentale)”;

ha riconosciuto il rimborso delle spese relative alla denuncia di successione (Euro 785,01, da sommare all’importo di Euro 5.551,00 già liquidato dal Tribunale), mentre ha ritenuto infondata “la censura relativa al mancato riconoscimento del danno relativo alla perdita della pensione percepita dal de cuius, ove si consideri che il pregiudizio deve ritenersi ristorato dalla pensione di reversibilità di cui la vedova G. è titolare”;

hanno proposto ricorso per cassazione G.L. e O.A. e M., affidandosi a quattro motivi; ha resistito la Aviva Italia s.p.a. con controricorso contenente ricorso incidentale basato su un unico motivo; ad esso hanno resistito, con controricorso, i ricorrenti principali;

la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..;

sia i ricorrenti principali che la ricorrente incidentale hanno depositato memoria.

Considerato, quanto al ricorso principale, che:

il primo motivo deduce error in procedendo, in relazione all’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato: si assume che, a fronte della richiesta della Aviva Italia di “revocare” gli importi risarcitori liquidati dal Tribunale, la Corte non avrebbe potuto rideterminare in diminuzione gli importi anzidetti, dato che “dall’esame delle conclusioni rassegnate non si rinviene alcun accenno alla volontà dell’appellante di ottenere un’eventuale revisione del quantum liquidato in primo grado”;

il motivo è infondato, giacché la richiesta di “revocare la declaratoria di condanna al pagamento” formulata dalla Aviva esprime chiaramente la volontà di ottenere l’esclusione di attribuzioni patrimoniali in favore degli attori e comprende evidentemente, come minus, la richiesta di riduzione degli importi riconosciuti dal primo giudice; inconferente è il richiamo compiuto dai ricorrenti ai precedenti di legittimità (Cass. n. 4776/1980, Cass. n. 2474/1989 e Cass. n. 9175/1998), che concernono – il primo – l’ipotesi della mera contestazione della legittimazione di una parte a conseguire il risarcimento e – gli altri due – l’ipotesi della contestazione radicale della esistenza del danno non estesa anche al suo ammontare: nel caso in esame, invece, la richiesta di “revoca” della condanna al pagamento concerne complessivamente sia la spettanza del risarcimento che gli importi liquidati; non ricorre pertanto alcuna violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, sì che la Corte ben poteva ridurre gli importi, anziché “revocarli” integralmente;

il secondo motivo censura l'”omessa capitalizzazione del reddito da incarico (presidente del c.d.a.) percepito dal defunto” sotto i profili della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2056 e 2057 c.c. e degli artt. 112 e 113 c.p.c. e della “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia”; i ricorrenti lamentano che, in relazione all’emolumento di 12.000.000 di Lire annui che la vittima percepiva come presidente del consiglio di amministrazione di una società, la Corte ha erroneamente ridotto il risarcimento spettante alla G. a 6.000,00 Euro (a fronte dei quasi 62,000,00 Euro liquidati dal Tribunale), escludendo la capitalizzazione, “benché richiesta sin dall’atto di citazione introduttivo del giudizio” (di cui riportano uno stralcio);

a prescindere dall’inammissibilità della prospettazione del vizio motivazionale ai sensi del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il motivo è inammissibile perché, oltre a svolgere generiche deduzioni sulle modalità di liquidazione del lucro cessante, investe soltanto l’affermazione che, per lo specifico reddito considerato, la capitalizzazione non era stata richiesta; omette, tuttavia, di censurare gli altri rilievi della Corte circa la mancanza di prova sulla destinazione dell’emolumento al soddisfacimento dei bisogni familiari e, altresì, circa l’impossibilità di presumere che l’incarico nella società sarebbe proseguito e che le somme sarebbero state percepite addirittura per altri venti anni; tali rilievi costituiscono altrettante rationes decidendi, da sole idonee a sostenere la decisione, che, in quanto non impugnate, rendono definitiva la statuizione impugnata;

col terzo motivo (dedotto sotto i profili della omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione e della violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2059 c.c.), i ricorrenti censurano la riduzione del risarcimento loro liquidato a titolo di danno morale: lamentano che la Corte abbia ritenuto “opportuna una riduzione in termini più congrui” (pervenendo a liquidare 60.000,00 Euro alla vedova e 30.000,00 Euro a ciascun figlio), omettendo tuttavia “ogni e qualsiasi indicazione (d)ell’iter logico utilizzato per “rideterminare” il danno morale, limitandosi in modo apodittico a dichiararlo eccessivo”;

a fronte del tenore delle censure svolte, deve ritenersi che il motivo – deducente, in rubrica, un vizio motivazionale ai sensi del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – denunci effettivamente una mera apparenza della motivazione, nei termini di cui al novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (così come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, a partire da Cass., S.U. n. 8053/2014); così riqualificato, il motivo risulta fondato, giacché la Corte non ha in alcun modo esplicitato le ragioni per cui ha ritenuto eccessivo l’importo liquidato dal Tribunale e più congruo quello ridotto; a tal fine, non giova il riferimento alla “età dei sopravvissuti” e al “maggior bisogno di assistenza del coniuge superstite”, trattandosi di elementi volti esclusivamente a diversificare la misura del risarcimento fra vedova e figli;

il quarto motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., “con riferimento al mancato riconoscimento del danno esistenziale richiesto dagli appellanti in via incidentale”: assumono i ricorrenti di avere richiesto, con l’appello incidentale, “anche a titolo di danno esistenziale, l’importo che la Corte riterrà equo nei limiti della domanda svolta in primo grado” e rimarcano che tale profilo di danno avrebbe dovuto essere riconosciuto a fronte dello sconvolgimento delle abitudini di vita dei superstiti; aggiungono che, per effetto del mancato riconoscimento del danno esistenziale, il danno non patrimoniale liquidato ai congiunti della vittima era risultato inferiore a quello che sarebbe spettato sulla base delle tabelle milanesi relative alla perdita del rapporto parentale;

il motivo è inammissibile, in quanto:

non censura l’affermazione della Corte secondo cui “tale voce di danno non è stata prospettata né allegata dagli attori nell’atto introduttivo del giudizio” e anzi conferma che la richiesta era stata formulata soltanto con la comparsa di costituzione depositata nel giudizio di appello;

del tutto inconferente e’, poi, il riferimento alle tabelle milanesi relative al danno parentale, concernente una tematica (liquidatoria) nuova che non risulta aver avuto ingresso nei gradi di merito.

Considerato, quanto al ricorso incidentale, che:

con l’unico motivo, la Aviva Italia denuncia la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione al disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4: richiamata la motivazione della Corte di rinvio in punto di spettanza agli attori del danno biologico per la morte del congiunto, la ricorrente ne evidenzia “l’assoluta contraddittorietà, tale da rendere incomprensibile l’iter motivazionale seguito della Corte territoriale nel decidere circa la risarcibilità, nel caso sottoposto al suo esame, del c.d. “danno tanatologico” e la trasmissibilità “iure hereditatis” dello stesso risarcimento in favore degli eredi” del deceduto; rileva che la Corte, in un primo momento, asserisce, contrariamente alle risultanze processuali, che l’ O. non era deceduto nell’immediatezza del sinistro, salvo poi affermare, con “decisione assolutamente contraddittoria alla premessa”, che il danno tanatologico è “ristorabile in favore della vittima che subisce la perdita della propria vita, risultando del tutto irrilevanti, sia il presupposto della permanenza in vita per un apprezzabile lasso di tempo successivo all’evento morte, sia il criterio della intensità della sofferenza della vittima per avere ella la percezione dell’imminente sopraggiungere della propria fine”; tanto premesso, richiama Cass., S.U. n. 15350/2015 e massime conformi successive, tutte escludenti il risarcimento del danno tanatologico, per concludere che la sentenza impugnata va dunque “cassata per i motivi e le ragioni esposte, con conseguente declaratoria di infondatezza della domanda attorea volta ad ottenere il risarcimento del c.d. “danno tanatologico” e – quindi – con esclusione della trasmissibilità iure hereditatis del predetto risarcimento;

Al motivo è infondato, in quanto:

non sussiste contraddittorietà fra la premessa della morte non immediata dell’ O. e l’affermazione della irrilevanza della eventuale permanenza in vita per un apprezzabile lasso di tempo prima della morte, giacché proprio l’affermata “irrilevanza” comporta che nella logica sottesa alla sentenza – in ogni caso spettava il danno tanatologico;

va escluso, comunque, che ricorra una situazione di incomprensibilità dell’iter motivazionale, dato che la Corte uniformandosi al precedente di legittimità da essa richiamato (rimasto isolato e successivamente superato da Cass., S.U. n. 15350/2015) – ha affermato chiaramente la risarcibilità del danno da morte in sé (a prescindere dal fatto che la vittima non fosse deceduta nell’immediatezza) e la sua trasmissibilità agli eredi;

a fronte della conformazione del motivo (che, in aderenza alla rubrica, illustra il vizio in termini di assoluta carenza motivazionale), va esclusa la possibilità di dare ingresso, in via di riqualificazione, ad una censura attinente la stessa risarcibilità del danno tanatologico, evocata – in coda all’illustrazione – dal richiamo alle S.U. del 2015 e alle successive pronunce conformi e dalla conclusione circa la infondatezza della pretesa risarcitoria attorea;

ciò non soltanto perché una siffatta censura mancherebbe della necessaria specificità (quanto all’indicazione delle norme violate o falsamente applicate), ma soprattutto perché difetta – a monte – l’allegazione che analoga censura fosse stata svolta con l’atto di appello, sì da poter ritenere che la questione della riconoscibilità del danno tanatologico fosse rimasta “viva” e controversa;

la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione all’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale (disattesi gli altri motivi e il ricorso incidentale), con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di lite;

la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite;

in relazione al ricorso incidentale, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigettando gli altri e il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il relativo ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472