Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33021 del 10/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23307-2020 proposto da:

A. SPA, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEDILUCO 9, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DI GRAVIO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PENNY MARKET SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA, 41, presso lo studio dell’avvocato MARGHERITA VALENTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato FERNANDO PEPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 800/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata l’08/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI.

RILEVATO

che:

1. Con atto notificato via pec il 2/9/2020, la A. s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, avverso la sentenza n. 800/2020 della Corte d’Appello de L’Aquila, pubblicata in data 8/6/2020 e non notificata. Con controricorso notificato a mezzo pec il 24/9/2020 resiste la Penny Market s.r.l., illustrato da memoria (società incorporante Penny Market GmbH a sua volta successore di B. A.G. Sede Secondaria in Italia).

2. La sentenza in questa sede impugnata ha accolto l’appello spiegato dalla Penny Market s.r.l. e riformato integralmente la pronuncia di prime cure, revocando il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell’appellante B. dal Tribunale di Avezzano su ricorso della A. s.p.a. in ragione di un contratto di “listing” stipulato nel 2006 che, in tesi, non sarebbe stato onorato da B., la quale, secondo la A., era repentinamente receduta dal contratto di listing senza dare congruo preavviso nonostante il versamento di Euro 126.000,00, quale contributo anticipato per l’investimento, inserito nel bilancio sociale come ammortamento per immobilizzazioni immateriali pluriennali.

3. Il Tribunale aveva ritenuto il recesso illegittimo assimilando detto contratto a un contratto di somministrazione a tempo indeterminato e aveva, pertanto, confermato il decreto ingiuntivo emesso sulle fatture emesse a storno della quota per ammortamento relativa agli anni in cui il contratto non era stato onorato.

4. La Corte d’appello, ponendosi di contrario avviso, aveva ritenuto che il contratto valesse solo per l’anno 2007, in cui era stato onorato, e dovesse ritenersi distinto dal contratto di somministrazione dei prodotti, revocando il decreto ingiuntivo emesso a titolo di restituzione parziale dell’importo versato da A..

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia “Violazione di legge; violazione artt. 2424 e 2423 c.c.; violazione D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (TUIR); omessa, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della vertenza; violazione art. 360 c.p.c., n. 5”. La Corte d’Appello non avrebbe considerato autonomamente il contratto di listing e la convenzione di acquisto stipulati tra le parti. In tal modo, avrebbe violato le norme sul bilancio e quell’e applicabili al rapporto di listing fee, avente ad oggetto immobilizzazioni immateriali.

2. Va premesso che il contratto di “listing o contributo di inserimento commerciale”, nella prassi commerciale formatasi con riferimento alla grande distribuzione di prodotti, si struttura come un contratto atipico in virtù del quale una parte, contro il pagamento di un prezzo, si obbliga ad acquistare e collocare presso i propri punti vendita (spazi commerciali destinati all’offerta al pubblico) la merce consegnata dall’altra, impegnandosi a promuoverla presso la propria clientela.

3. In relazione a detto contratto si pone la questione se esso debba essere disciplinato alla stregua di un contratto di somministrazione, trattandosi di fattispecie identica, sia contenutisticamente che finalisticamente, a quella di cui all’art. 1568 c.c., comma 2, dalla quale solo si distingue per la natura del corrispettivo riconosciuto al somministrato che si obbliga all’attività promozionale.

4. Ed infatti nell’ipotesi disegnata dall’art. 1568 c.c., comma 2, tale corrispettivo è costituito dal diritto di esclusiva, mentre nel contratto di listing da un prezzo versato per avere la promozione della merce e il diritto di occupare gli scaffali dei locali di messa in vendita della merce. Resta, invece, identico il fine perseguito dall’operazione negoziale, costituito dall’accrescimento dell’utilità marginale sia del somministrante, sia del somministrato. In virtù dell’attività promozionale svolta dal secondo (avente sia la veste di somministrato che di venditore), infatti, se ne accrescono le vendite e, dunque, il fabbisogno, con conseguente crescita di guadagno per ambo le parti.

5. Ne discende, in iure, l’applicabilità dell’art. 1569 c.c., in caso di esercizio del recesso di una sola parte, imponendosi un congruo preavviso qualora la durata non sia stabilita contrattualmente; come anche l’applicazione dell’art. 1564 c.c., nell’esercizio dell’azione di risoluzione, che impone la notevole importanza dell’inadempimento e la sua idoneità a menomare la fiducia nei futuri adempimenti.

6. Nel caso in esame, tuttavia, non è possibile in questa sede verificare se la fattispecie sia stata ben regolata dalla Corte d’appello che, nel contratto de quo, pacificamente incluso nella categoria del contratto di listing, ha considerato plausibile che esso fosse stato stipulato solo con riferimento all’anno 2007.

7. Il ricorso, invero, contiene lacune informative che non permettono un sereno scrutinio da parte di questo Collegio.

8. Difatti, nella parte dedicata allo svolgimento del fatto, la società ricorrente si limita a trascrivere la sentenza impugnata – da pag. 2 a 4 – nella parte in cui la Corte d’Appello ha descritto lo svolgimento del processo di prime cure e i motivi di gravame spiegati dall’appellante (attuale resistente), nonché il solo dispositivo. Dunque, è del tutto omessa la illustrazione succinta della vicenda trattata nel merito e della ratio decidendi della sentenza impugnata.

9. Pertanto, in via assorbente, il ricorso si dimostra inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, (cfr. Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 24432 del 3/11/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13312 del 28/5/2018; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 6279 del 16/3/2011).

10. Le lacune afferenti allo svolgimento del processo non vengono colmate neanche dall’unico motivo di ricorso il quale, al di là della disamina della normativa in tesi applicabile al caso di specie, anche con riferimento alla normativa societaria in tema di poste di bilancio, non riporta ove e in che modo il giudice avrebbe violato le norme menzionate, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte per cui “In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.” (Cass., Sez. U -, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020; ex plurimis, Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 16700 del 5/8/2020; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5001 del 2/3/2018; Sez. 1 -, Sentenza n. 24298 del 29/11/2016; Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 8/3/2007).

11. Va, peraltro, sottolineato che il contratto di listing per cui è causa e, in generale, i documenti e gli atti su cui il ricorso si fonda vengono semplicemente richiamati e non riprodotti, né localizzati nel fascicolo d’ufficio o di parte, anche per come pervenuto in sede di legittimità (invero esso non è indicato tra i documenti prodotti a p. 14 del ricorso), secondo quanto insegna questa Corte con riguardo al requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (Cass., Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019; v. anche Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 29093 del 13/11/2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017; Sez. 3, Sentenza n. 8569 del 9/4/2013).

12. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite e al raddoppio del Contributo Unificato, se dovuto.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 6.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della controricorrente Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

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