Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33024 del 10/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22123-2019 proposto da:

D.A.G., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati DANTE ANGIOLELLI e FEDERICA ANGIOLELLI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONTESILVANO, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 438/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata in data 11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

RITENUTO

che D.A.G. convenne in giudizio il Comune di Montesilvano, davanti al Tribunale di Pescara, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni subiti dall’autovettura ***** di sua proprietà, rimasta intrappolata in un sottopassaggio ferroviario sito nel territorio comunale, allagatosi completamente a causa di un violento acquazzone;

che si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda ed il differimento della prima udienza allo scopo di poter chiamare in causa, in manleva, la società di assicurazione Aurora;

che si costituì in giudizio anche la società di assicurazione UGF, quale incorporante la società Aurora, chiedendo il rigetto della domanda dell’attore e rilevando che, anche in caso di accoglimento della medesima, l’obbligo di garanzia avrebbe dovuto essere limitato in considerazione della franchigia contrattualmente prevista;

che il Tribunale, accertato che la responsabilità del fatto dannoso era da ricondurre nella misura dell’80 per cento a carico del Comune convenuto e del residuo 20 per cento a carico dell’attore, accolse la domanda e condannò il Comune al pagamento della somma di Euro 15.873,28, con rivalutazione e interessi e con il carico delle spese di lite nella misura dell’80 per cento, condannando altresì la società di assicurazione a tenere indenne il Comune dalle conseguenze della condanna, con il limite costituito dalla franchigia di Euro 1.500;

che la sentenza è stata impugnata in via principale dalla società di assicurazione e in via incidentale dal Comune di Montesilvano e la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza dell’I 1 marzo 2019, parziale riforma della pronuncia del Tribunale, ha condannato il Comune a pagare al danneggiato la minore somma di Euro 4.904, condannando altresì la società di assicurazione alla manleva integrale; che contro la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila propone ricorso D.A.G. con atto affidato ad un solo motivo; che il Comune di Montesilvano e la Unipol Assicurazioni s.p.a. non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Considerato che il ricorrente ha fatto pervenire a questa Corte una scrittura privata con la quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo intervenuta nelle more una definizione stragiudiziale della controversia;

che, in conseguenza di tale rinuncia, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., senza necessità di provvedere sulle spese;

che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

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