Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33028 del 10/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22444-2019 proposto da:

V.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 46, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA VENUTI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIO COSTANZO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del procuratore ad negotia, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato MARCO MOSTARDA, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO BORZA;

– controricorrente –

e contro

P.G., P.R., SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP A R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2154/2018 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 13/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. M.G. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Salerno, P.G. e P.R. e la Fondiaria s.p.a., chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito dell’incidente nel quale la vettura dei convenuti aveva urtato la sua vettura, ferma e regolarmente parcheggiata.

Si costituì la società di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda e sollecitando la chiamata in causa di V.M.G., conducente di una delle vetture coinvolte, asseritamente da ritenere come unica responsabile, nonché della Società cattolica di assicurazione, quale assicuratrice di quest’ultima.

A questo giudizio fu riunito quello proposto da V.M.G., originariamente incardinato davanti al Giudice di pace di Frattamaggiore il quale si era dichiarato incompetente, la quale aveva chiesto il risarcimento dei danni ai P. ed alla Fondiaria per il medesimo incidente. La V., inoltre, estese il contraddittorio alla Società cattolica di assicurazione, assicuratrice della sua vettura, affinché la tenesse indenne da un’eventuale condanna pronunciata nei suoi confronti.

Il Giudice di pace accolse la domanda del solo M. e condannò P.G. e P.R. e la Fondiaria s.p.a. al risarcimento dei danni, con il carico delle spese di lite, mentre rigettò le domande tra le altre parti con compensazione delle relative spese.

2. La pronuncia è stata impugnata in via principale da V.M.G. e in via incidentale da P.G. e P.R. e dalla Fondiaria s.p.a. e il Tribunale di Salerno, con sentenza del 13 giugno 2018, ha accolto l’appello principale e, in parziale riforma della decisione del primo Giudice, ha condannato P.G. e P.R. e la Fondiaria s.p.a. al risarcimento dei danni, liquidati equitativamente in complessivi Euro 2.500, ha rigettato gli appelli incidentali ed ha compensato le spese del giudizio di appello.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Salerno ricorre V.M.G. con atto affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la Unipolsai Assicurazioni s.p.a., già Fondiaria s.p.a..

P.G. e P.R. e la Società Cattolica di assicurazione non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3) 4), violazione e falsa applicazione degli artt. 91,112 e 336 c.p.c., per avere il Tribunale del tutto omesso di provvedere in relazione alle spese del giudizio di primo grado; la decisione sulle spese, da disporre anche d’ufficio, era conseguente all’accoglimento dell’appello ed avrebbe dovuto comportare la condanna dei soccombenti, in considerazione dell’esito complessivo della lite e dell’accoglimento della domanda proposta dalla V..

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92,112 c.p.c., e dell’art. 132 c.p.c., n. 4), per avere erroneamente il Tribunale compensato le spese del giudizio di appello.

Secondo la ricorrente, benché la compensazione potesse essere disposta alle condizioni di cui al testo dell’art. 92, introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, norma applicabile ratione temporis, la sentenza impugnata non aveva indicato alcuna ragione idonea a giustificare tale compensazione, mentre avrebbe dovuto correttamente applicare la regola della soccombenza.

3. I due motivi sono entrambi fondati.

3.1. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta in modo indiscutibile che il Tribunale non ha affrontato in alcun modo il problema della liquidazione delle spese relativamente al giudizio di primo grado (primo motivo), mentre avrebbe dovuto occuparsene d’ufficio, posto che l’accoglimento dell’appello principale imponeva una nuova decisione anche in ordine alle spese, compensate dal Giudice di pace in relazione al rapporto tra l’odierna ricorrente e i danneggianti (ordinanza 24 gennaio 2017, n. 1775, sentenza 29 ottobre 2019, n. 27606). Per cui la lamentata omissione di pronuncia è palese, non potendosi ritenere che la compensazione delle spese, disposta dal Tribunale per il solo giudizio di appello, possa valere anche in relazione al giudizio di primo grado.

3.2. Quanto al giudizio di appello (secondo motivo), il Tribunale si è limitato a disporre la compensazione delle relative spese, benché l’appello principale fosse stato accolto.

Osserva la Corte, in proposito, come al presente giudizio si applichi ratione temporis, a differenza di quanto osservato dalla ricorrente, il testo dell’art. 92 c.p.c., nella versione anteriore a quella di cui alla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, posto che si tratta di un giudizio introdotto nel febbraio 2005, mentre la L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 4, dispone che le modifiche del citato art. 92, ivi previste entrano in vigore il 1 marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a quella data.

Trova quindi applicazione, nel presente caso, il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 30 luglio 2008, n. 20598, secondo cui nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e non equivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito).

Nel caso in esame, al contrario, il Tribunale nulla ha detto circa le ragioni della compensazione, né riportando una formula di stile, né ipotizzando una qualsiasi altra ragione e neppure adducendo la parziale reciproca soccombenza che viene richiamata nel controricorso, dove si osserva che la domanda della V. era stata solo parzialmente accolta. Ne consegue che la totale omissione di ogni motivazione determina la violazione del citato art. 92, con conseguente fondatezza del motivo in esame.

4. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata in relazione.

Il giudizio è rinviato al Tribunale di Salerno, in persona di un diverso Magistrato, il quale deciderà il profilo delle spese dei giudizi di primo e secondo grado alla luce delle regole indicate nella presente pronuncia. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia al Tribunale di Salerno, in persona di un diverso Magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472