LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 26270 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:
S.S.A. (C.F.: *****) avvocato, costituito personalmente in giudizio ai sensi dell’art. 86 c.p.c.;
– ricorrente –
nei confronti di:
M.A. (C.F.: *****);
P.S. (C.F.: *****);
P.G. (C.F.: *****), rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Magnano di San Lio (C.F.: MGN MCL 65S29 C351L) e Renato La Rosa (C.F.: LRS RNT 55L29 C351S);
– controricorrenti –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catania n. 1335/2019, pubblicata in data 10 giugno 2019 (e notificata in data 12 giugno 2019);
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio in data 17 giugno 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.
FATTI DI CAUSA
M.A., nonché P.S. e P.G., hanno proposto opposizione avverso l’atto di precetto di pagamento dell’importo di Euro 41.461,94, oltre accessori, loro intimato, quali eredi di P.C., da S.S.A., in virtù di un titolo esecutivo di formazione giudiziale. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Catania.
La Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità del precetto opposto, limitatamente all’intimazione del pagamento, in confronto di ciascun intimato, di una somma eccedente la quota parziaria dell’obbligazione ereditaria gravante sullo stesso, rigettando per il resto i reciproci atti di gravame proposti dalle parti.
Ricorre lo S., sulla base di quattro motivi.
Resistono con controricorso la M. e i P..
E’ stata disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso.
La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 10 giugno 2019 e, secondo quanto afferma lo stesso ricorrente (sia nell’epigrafe del ricorso che in calce allo stesso, a pag. 19, nell’indice dei documenti allegati), gli è stata notificata da controparte in data 12 giugno 2019.
Il termine cd. breve per proporre il ricorso per cassazione è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi dell’art. 325 c.p.c., comma 2, e dell’art. 326 c.p.c..
Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (l’esclusione vale per tutti i giudizi oppositivi in materia esecutiva, oltre che per quelli di accertamento dell’obbligo del terzo; ex plurimis: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21568 del 18/09/2017, Rv. 645765 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 – 01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 – 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14591 del 22/06/2007, Rv. 598123 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01).
Detto termine scadeva dunque in data 11 agosto 2019.
La notifica del ricorso (datato *****) risulta effettuata a mezzo P.E.C. solo in data *****.
Il ricorso stesso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021