LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18561-2019 proposto da:
A.C.H., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALI AZIONE CLODIA 88, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ARILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLA PENNETTA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– intimato –
avverso il decreto n. cronologico RG 874/2018 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il 29/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.
RILEVATO
che:
A.C.H., ricorre nei confronti del Ministero dell’interno, che non spiega difese, contro il decreto del ***** con cui il Tribunale di Perugia ha respinto la richiesta di sospensione, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, comma 13*****27 settembre 2018, di rigetto della richiesta del riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria.
CONSIDERATO
che:
Profilandosi l’inammissibilità del ricorso, è superfluo riassumerne i motivi.
Ritenuto che:
Il ricorso è inammissibile in applicazione del principio che segue: “In tema di procedimenti in materia di protezione internazionale, non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione la statuizione sulla richiesta di sospensione, D.Lgs. n. 23 del 2008, ex art. 35 bis, comma 13, degli effetti del decreto del tribunale che si sia pronunciato sulla domanda di protezione, non trattandosi di provvedimento di natura decisoria, considerato che, anche in caso di mancata sospensione degli effetti del decreto di rigetto della menzionata domanda, la sfera giuridica del richiedente 11011 rimane compromessa in via definitiva, ma solo temporanea, potendo egli beneficiare integralmente, in caso di esito favorevole del giudizio di legittimità, dell’eventuale riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o di quella umanitaria” (Cass. 10 settembre 2020, n. 18801).
Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021