Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33036 del 10/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24084-2019 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARENULA 16, presso lo studio dell’avvocato SILVIA COMOGLIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CRISTINA PRETI;

– ricorrente –

contro

D.B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato ITALO ROMAGNOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DAVIDE MIGLIASSO;

– controcorrente –

avverso il decreto RG 954/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO depositato il 31/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO

che:

P.I. ricorre per due mezzi, nei confronti di D.B.E., contro il decreto del 18 gennaio 2019 con cui la Corte d’appello di Torino ha disposto che il D.B. debba pagare mensilmente alla P., quale contributo per il mantenimento dei figli A. e L., la somma mensile di Euro 300,00 (Euro 150,00 per ciascun figlio, oltre al 40% delle spese straordinarie attinenti alla prole previamente concordate, salvo urgenza, e comunque documentate, a far data dal mese successivo al deposito del ricorso di primo grado), con parziale compensazione di spese e condanna della P. al rimborso del resto.

D.B.E. resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 444,445 e 447 c.c., nella parte in cui stabiliscono che le prestazioni di carattere alimentare sono dovute dal giorno della domanda giudiziale e le somme già percepite a tale titolo non sono né irripetibili, né compensabili.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui prevede che, per l’ipotesi di soccombenza reciproca o di mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dirimente, il giudice può compensare le spese tra le parti per intero.

Ritenuto che:

Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.

E’ fondato il primo mezzo in applicazione del principio secondo cui: “La riduzione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli decorre dal momento della pronuncia giudiziale che ne modifica la misura, non essendo rimborsabile quanto percepito dal titolare di alimenti o mantenimento” (Cass. 20 luglio 2015, n. 15186).

Viceversa la Corte d’appello ha fatto decorrere la riduzione dell’assegno dal mese successivo al deposito del ricorso di primo grado.

Il provvedimento impugnato è cassato in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che si atterrà al principio indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Il secondo mezzo è assorbito.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

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