Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33037 del 10/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 8143-2020 proposto da:

HYRIA DI S.M. & C. SAS IN LIQUIDAZIONE, in persona del socio accomandatario M.S. anche in proprio, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA PARRELLA;

– ricorrente –

contro

THERMOFRIGOR SUD SRL;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 5312/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.

La Corte:

OSSERVA Con sentenza n. 8143/2020 questa Corte ha respinto il ricorso per cassazione proposto da Thermofrigor Sud avverso la sentenza n. 84/2018 della Corte di appello di Napoli. Con la stessa pronuncia la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente Hyria di S.M. & C. s.a.s..

Nella redazione del dispositivo della detta sentenza è occorsa una omissione, avendo la Corte mancato di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore della controricorrente, che aveva richiesto disporsi in tal senso.

PQM

La Corte:

dispone che ove, nel dispositivo della sentenza n. 8143/2020, è scritto “condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge” sia da intendere “condanna la ricorrente al pagamento, in favore del difensore della controricorrente, avv. Luca Parrella, quale antistatario, a norma dell’art. 93 c.p.c., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge”; manda alla cancelleria per la prescritta annotazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

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