LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22639-2020 proposto da:
S.A.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI NAPOLI;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. R.G. 80880/2019 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata il 20/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.
FATTI DI CAUSA
1. – E’ impugnato per cassazione il provvedimento del Giudice di pace di Napoli con cui è stato rigettato il ricorso avverso il decreto di espulsione prefettizio emesso nei confronti S.A.M..
2. – Il ricorso proposto da quest’ultimo si fonda su due motivi.
L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo viene lamentata la violazione dell’art. 112 c.p.c.. Ad avviso dell’istante il Giudice di pace avrebbe omesso di pronunciarsi sulla questione relativa al presupposto legittimante la disposta espulsione. Viene osservato non corrisponda al vero che il ricorrente si fosse sottratto ai controlli di frontiera, dal momento che lo stesso aveva fatto ingresso in Italia munito di regolare visto per lavoro subordinato.
Col secondo motivo è prospettata un’ulteriore violazione dell’art. 112 c.p.c.. Ci si duole che il Giudice di pace abbia mancato di statuire sulla grave situazione di compressione dei diritti fondamentali in Bangladesh, come emergente dai report prodotti avanti al giudice di merito.
2. – I due motivi appaiono fondati nel senso che si viene a precisare.
Il Giudice di pace ha effettivamente mancato di dar conto, nel proprio provvedimento, dello scrutinio delle due questioni oggetto del ricorso per cassazione.
Poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto: il che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando egli pronuncia solo nei confronti di alcune parti; per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all’attività svolta dal giudice per supportare l’adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass. 18 febbraio 2005, n. 3388, secondo cui non integra il vizio di omessa pronuncia la mancata confutazione, da parte del giudice che rigetta l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione, dell’argomentazione svolta in uno dei motivi di opposizione). Ne segue che, allorquando il giudice di pace, investito del ricorso avverso il decreto di espulsione, riconosca, comunque, l’esistenza dei presupposti legittimanti quest’ultimo, non possa farsi questione di omessa pronuncia, dovendosi comunque ravvisare nel provvedimento impugnato una decisione circa l’esistenza delle condizioni predeterminate dalla legge (condizioni che costituiscono oggetto della cognizione del giudice di pace in tema di espulsione dello straniero: cfr., per tutte, Cass. 14 maggio 2013, n. 11466).
Vero e’, piuttosto, che il mancato esame di un motivo giustifica l’annullamento, da parte della Suprema Corte, del provvedimento, sempre che le questioni di fatto, proposte con il motivo non esaminato, siano decisive ai fini dell’accertamento di cui è investito il giudice di pace. Il deficit argomentativo può cioè rilevare come vizio motivazionale, nella ben nota espressione dell’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).
Non è decisivo, al riguardo, che il ricorrente abbia inteso dolersi dell’omessa pronuncia, piuttosto che dell’omessa motivazione: infatti, in tema di ricorso per cassazione, l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina ex se l’inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 3 agosto 2012, n. 14026, in fattispecie in cui, come nella presente ipotesi, il ricorso aveva erroneamente indicato in rubrica l’art. 112 c.p.c., relativo al vizio di omessa pronuncia, ma in realtà si doleva della carenza assoluta di motivazione sul punto controverso; nel senso che l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato: Cass. 7 novembre 2017, n. 26310; Cass. 27 ottobre 2017, n. 25557; Cass. 20 febbraio 2014, n. 4036).
Ciò detto, è incontestabile il rilievo decisivo che assumono, sul piano dell’accertamento devoluto al giudice di pace, le questioni di cui l’ordinanza impugnata si è disinteressata.
Per un verso, va rilevato che spettava a quel giudice accertare, in sede di ricorso avverso il provvedimento prefettizio di espulsione, la sussistenza della fattispecie che era stata posta a fondamento dello stesso: il fatto, cioè, che lo straniero fosse entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera (laddove S. aveva invece affermato, in sede giudiziale, di aver fatto ingresso in Italia con regolare visto). E’ il caso di rammentare, in questa sede, che il giudice investito dell’impugnazione del provvedimento di espulsione ha piena cognizione dei fatti di causa, che deve accertare anche in base ai documenti prodotti solo in sede processuale, secondo le regole generali valevoli per i giudizi davanti a lui, finalizzati a correggere, grazie alla pienezza del contraddittorio e del diritto di difesa, eventuali lacune o errori del procedimento amministrativo (Cass. 11 marzo 2016, n. 4794).
Per altro verso, in relazione all’istituto del divieto di espulsione o respingimento D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19, comma 1, deve considerarsi essere sufficiente, in sede di opposizione alla misura espulsiva, che vi sia l’allegazione, da parte dello straniero opponente, del concreto pericolo di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio nel Paese d’origine, in quanto la citata norma di protezione introduce una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale (Cass. 17 febbraio 2020, n. 3875). In altri termini, l’istituto del divieto di espulsione o di respingimento previsto dal citato art. 19, comma 1, postula che il giudice di pace, in sede di opposizione alla misura espulsiva, esamini e si pronunci sul concreto pericolo, prospettato dall’opponente, di subire persecuzione o trattamenti inumani o degradanti in ipotesi di rimpatrio (Cass. 8 aprile 2019, n. 9762).
3. – L’ordinanza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa al Giudice di pace di Napoli, che pure statuirà sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Giudice di pace di Napoli, in persona di altro magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021