LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22850-2020 proposto da:
A.O.M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANDREA DORIA, 64, presso lo studio dell’avvocato MAURO NOTARGIOVANNI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA di ROMA;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. R.G. 70834/2019 del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 15/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.
FATTI DI CAUSA
1. – L’8 novembre 2019 il Prefetto di Roma pronunciava decreto di espulsione nei confronti di A.O.M.E..
Quest’ultimo proponeva opposizione avanti al Giudice di pace di Roma deducendo di aver impugnato innanzi al Tribunale il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria che lo riguardava.
Il Giudice di pace di Roma rigettava l’opposizione osservando, per un verso, che l’affermazione circa la proposta impugnazione era priva di riscontro probatorio e rilevando, per altro verso, che il proprio sindacato circa il provvedimento espulsivo era limitato alla verifica dell’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che ne imponevano l’emanazione.
2. – La pronuncia del Giudice dii pace, resa il 15 giugno 2020, è impugnata per cassazione con un unico motivo di ricorso. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – L’istante lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Osserva come il Giudice di pace non avesse preso in considerazione la documentazione da lui prodotta da cui emergeva, tra l’altro, l’impugnazione, avanti al Tribunale di Roma, del provvedimento con cui la Commissione nazionale aveva revocato la protezione sussidiaria precedentemente riconosciuta.
2. – Il ricorso è fondato.
La produzione, nel giudizio di opposizione all’espulsione, degli atti di causa del giudizio introdotto avanti al tribunale avverso il provvedimento di revoca della protezione sussidiaria doveva essere presa in considerazione dal Giudice di pace, giacché il provvedimento emesso dal Prefetto non può dirsi insensibile alla disciplina impugnatoria del provvedimento della Commissione nazionale.
Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, regola le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale e tra esse sono ricomprese quelle aventi ad oggetto le impugnazioni averso le decisioni assunte dalla Commissione nazionale quanto alla revoca o alla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria (citato D.Lgs., art. 35, comma 1). In base al citato art. 35-bis, comma 3, la proposizione del ricorso “sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato”, salvo che in quattro ipotesi che qui non rilevano (in quanto nessuna di esse è menzionata nel provvedimento impugnato).
Se ne deve desumere che l’autorità prefettizia non sia titolata a disporre l’espulsione dello straniero prima ancora che il termine per impugnare il provvedimento di revoca della Commissione nazionale sia decorso.
La posizione dello straniero che si sia vista revocata la misura della protezione internazionale precedentemente concessa non può difatti essere diversa da quella dello straniero che abbia proposto una domanda di protezione internazionale che la Commissione territoriale abbia respinto. Con riferimento a quest’ultima ipotesi la Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che la decisione di inammissibilità e di rigetto assunta dalla commissione territoriale comporta, infatti, che prima della scadenza del termine per l’impugnazione il richiedente non abbia l’obbligo di lasciare il territorio nazionale onde sino alla scadenza del termine predetto è vietata l’espulsione, anche in assenza di un provvedimento di sospensione dell’efficacia di tali pronunce (Cass. 22 maggio 2019, n. 13891).
Vero è che il disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 4, non richiama espressamente il provvedimento assunto in esito al procedimento di revoca e cessazione della protezione internazionale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 33. Ma è altrettanto vero che non avrebbe senso logico ipotizzare che la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione nazionale – sospensione che è certamente operante, a norma del citato D.Lgs., art. 35-bis, comma 4, a seguito della proposizione del ricorso – non trovi applicazione nel periodo di trenta giorni, decorrenti dalla notifica del provvedimento stesso, entro cui, a norma del citato art. 35-bis, comma 2, può essere spiegata l’impugnativa in questione. Una siffatta opzione interpretativa recapiterebbe all’interprete il singolare risultato di una sospensione a effetto “intermittente”, di cui non si riuscirebbe a comprendere il fondamento razionale: tanto più alla luce della regolamentazione espressamente dettata dal citato art. 32, per l’impugnativa dei provvedimenti della Commissione territoriale.
Deve allora escludersi che il decreto prefettizio di cui qui si dibatte potesse essere emanato l’8 novembre 2019, e cioè il giorno stesso in cui è stato notificato il provvedimento della Commissione nazionale (giorno che costituiva il dies a quo del termine per impugnare).
3. – Ne segue la cassazione del provvedimento del Giudice di pace e, non essendo necessario alcun accertamento di fatto ulteriore, la pronuncia della decisione nel merito: va pertanto dichiarata la nullità del provvedimento espulsivo dell’8 novembre 2019.
4. – La particolarità della questione, che presenta profili di novità, suggerisce di compensare le spese di giudizio.
PQM
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, dichiara la nullità del provvedimento di espulsione dell’8 novembre 2019; compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione civile, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021