LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28644-2020 proposto da:
C.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FIRENZE, in persona del prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
contro
QUESTURA di FIRENZE;
– intimata –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di FIRENZE, depositata il 25/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.
FATTI DI CAUSA
1. – Il Giudice di pace di Firenze rigettava l’opposizione spiegata avverso il decreto di espulsione emesso nei confronti di C.Y.. Rilevava che la domanda di protezione internazionale proposta dal predetto C. successivamente alla notifica del decreto impugnato era stata respinta l’11 settembre 2019 e che, in conseguenza, il provvedimento espulsivo doveva ritenersi legittimo.
2. – Il provvedimento del Giudice di pace è stato impugnato per cassazione da C. con un ricorso che consta di un unico motivo. Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Viene lamentata la falsa o erronea applicazione, o interpretazione, di una norma di legge. Si sostiene, in sintesi, che sussiste divieto di espulsione in presenza della rituale proposizione della domanda di protezione internazionale.
2. – Il ricorso è inammissibile.
La procura ad litem apposta in calce al ricorso per cassazione reca una data (30 agosto 2019) anteriore a quella del provvedimento impugnato (29 settembre 2019). Ciò detto, la procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere non solo conferita in epoca anteriore alla notificazione dello stesso ed investire espressamente il difensore del potere di proporre il ricorso suddetto, ma essere rilasciata in data successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione (Cass. 28 luglio 2017, n. 18834; Cass. 30 novembre 2016, n. 24422; Cass. 13 settembre 2006, n. 19560).
3. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
PQM
La Corte:
dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso se dovuto; condanna il ricorrente al pagamento di Euro 2.100 per spese, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021