Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.33041 del 10/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. DI PAOLONANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11322-2015 proposto da:

COMUNE DI VILLAMAGNA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 76, presso lo studio dell’avvocato SEVERINO D’AMORE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE GIALLORETO;

– ricorrente –

contro

C.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO DI PILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 482/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 20/05/2014 R.G.N. 553/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

RILEVATO

CHE:

1.Con sentenza in data 20 maggio 2014 n. 482 la Corte d’Appello di l’Aquila riformava la sentenza del Tribunale di Chieti e, per l’effetto, accertava la intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato a termine tra C.M. ed il COMUNE di VILLAMAGNA (in prosieguo: il COMUNE); condannava il COMUNE al pagamento delle conseguenti differenze di retribuzione, nella misura di Euro 14.776,91, oltre interessi.

2.La Corte territoriale osservava che oggetto del contratto stipulato tra le parti di causa nel gennaio 2007, prorogato sino al dicembre 2008, era l’affidamento del servizio di conduzione di uno scuolabus comunale per il trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo e della scuola dell’infanzia, servizio conferito al C. all’esito di una gara e previa acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e di possesso della partita IVA.

3.Il contratto era stato costituito come appalto mentre era risultato che il C. non aveva alcuna organizzazione imprenditoriale, tanto che il mezzo per svolgere il servizio era fornito dal Comune e l’ente sosteneva le spese di carburante e di manutenzione; il C. non aveva assunto alcun rischio, in quanto il compenso era correlato esclusivamente alla prestazione. Pertanto, più che di un errore di qualificazione del contratto si trattava di assenza dei requisiti dell’appalto.

4. Non ricorrevano i presupposti per il conferimento di una collaborazione ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7, comma sei, e del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 110, comma 6; il ricorso a tali collaborazioni si giustificava solo in presenza della necessità di far fronte ad una esigenza eccezionale che comportava il ricorso a competenze specifiche, non rinvenibili all’interno della amministrazione. La L. n. 244 del 2007, intervenendo sul testo del suddetto art. 7, aveva richiesto una particolare e comprovata specializzazione universitaria, rafforzando la necessità che si trattasse di prestazioni altamente qualificate; tale necessità non era venuta meno a seguito del DL n. 122/2008 (che non aveva più richiesto la specializzazione universitaria).

5. Nei fatti, la prestazione richiesta al C. era di natura subordinata, in quanto rientrante tra i normali compiti svolti dal Comune e consistente nel trasportare i bambini a scuola ovvero nelle attività del doposcuola, secondo orari predeterminati in relazione alla funzionalità del servizio, con mezzi messi a disposizione dal Comune, a cui carico erano la manutenzione e le spese, in assenza di ogni potere di organizzazione per lo svolgimento del servizio.

6. Il C. aveva diritto alle differenze retributive tra quanto convenuto nel contratto e l’importo che gli sarebbe stato corrisposto ove inquadrato come autista di scuolabus di livello B3, pari a complessivi Euro 24.393,41, secondo il conteggio svolto nel primo grado e non contestato; posto che il quantum percepito era di Euro 16.035,83 la differenza a credito era di Euro 14.776,91.

7. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il COMUNE di VILLAMAGNA, articolato in cinque motivi di censura, cui C.M. ha resistito con controricorso.

8.Le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo di ricorso il COMUNE ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – “violazione e/o erronea applicazione degli artt. 2222,2094,1655 e 2126 c.c., del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 nonché di ogni altra norma e principio in tema di individuazione dei criteri generali ed astratti ai fini della valutazione e qualificazione della natura autonoma del rapporto di lavoro”.

2.Si imputa alla Corte territoriale di avere operato la qualificazione del rapporto come lavoro subordinato esclusivamente sulla base degli elementi di qualificazione sussidiari (la mancanza in capo al C. di una organizzazione imprenditoriale; la fornitura da parte del Comune dell’automezzo ed il sostenimento delle spese di esercizio; la assenza di rischio; la correlazione del compenso esclusivamente alla prestazione; lo svolgimento della prestazione secondo orari predeterminati in relazione alla funzionalità del servizio; il fatto che il servizio rientrasse tra i normali compiti del Comune). Si assume, invece, la necessità di verificare l’elemento essenziale della subordinazione ed, in particolare, l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, accertamento cui il giudice del merito si sarebbe sottratto. Si aggiunge che il nomem iuris adoperato dalle parti nel contratto di lavoro è comunque un indice della sua natura autonoma e che la auto-qualificazione assume valore decisivo ove non sia in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto.

3. Con il secondo mezzo viene dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, sul rilievo che la Corte territoriale non avrebbe considerato l’assoluta insussistenza di fatti storici da cui potesse desumersi, anche solo indirettamente, l’esercizio del potere direttivo e disciplinare; si aggiunge che anche i contenuti del contratto di appalto sottoscritto, richiamati in ricorso, deponevano nel medesimo senso.

4. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

5. Questa Corte ha già chiarito che, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, il criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo, occorrendo far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi, di per sé, l’assenza di un potere disciplinare né quello di un potere direttivo esercitato in modo continuativo (Cassazione civile sez. VI, 27/06/2019, n. 17384; Cass. n. 23846 del 2017; Cass. nn. 12330 del 2016; Cass. n. 20367 del 2014; Cass. nn. 9251 del 2010 e 8569 del 2004). Spetta al giudice di merito individuare codesti elementi sussidiari, attribuendo prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto, che assumono rilevanza semplicemente sul piano probatorio, per consentire al giudice di pervenire ad un giudizio di tipo presuntivo sulla sussistenza o meno in concreto dei caratteri propri della fattispecie astratta di cui all’art. 2094 c.c. (Cassazione civile sez. lav., 27/09/2019, n. 24154) 6. A tale principio si è conformato il giudice del merito che- a fronte di una prestazione elementare e ripetitiva, quale quella di autista di scuolabus- ha operato una valutazione complessiva e globale, avvalendosi di indici di fatto già ripetutamente apprezzati da questa Corte come sintomatici della subordinazione.

7. Quanto alla diversa qualificazione operata nel contratto sottoscritto, è parimenti orientamento costante di questo giudice di legittimità quello secondo cui ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro il nomen iuris utilizzato dalle parti, pur essendo elemento necessario di valutazione, non costituisce fattore assorbente, occorrendo dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro (ex plurimis: Cassazione civile sez. lav., 26/06/2020, n. 12871; Cassazione civile sez. lav., 01/03/2018, n. 4884; Cassazione civile, sez. lav., 19/02/2016, n. 3303).

8.Alla luce dei principi qui ribaditi appare palese la insussistenza dei vizi denunciati.

9.Con la terza critica – proposta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – si assume la “violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1655 e 2222 c.c. nonché di ogni altra norma e principio in materia di contratto di appalto e di contratto di prestazione d’opera e dell’art. 1362 e ss. c.c. nonché di ogni altra norma e principio in materia di interpretazione dei contratti”.

10. La censura coglie la affermazione sentenza impugnata che ha disatteso la allegazione difensiva secondo cui nel testo contrattuale sottoscritto le parti erano incorse in un mero errore di qualificazione del rapporto, come contratto di appalto invece che come contratto d’opera; si trascrivono le espressioni letterali che facevano riferimento alla stipula di un contratto d’opera ai sensi dell’art. 2222 c.c..

11.Il motivo è inammissibile.

12. La censura coglie una affermazione della sentenza impugnata priva di rilevanza decisiva; la ratio decidendi è infatti incentrata – piuttosto che sulla qualificazione del contratto sottoscritto inter partes come contratto d’appalto e sulla esclusione dei relativi presupposti – sulle modalità di svolgimento in concreto della prestazione, tipiche del lavoro subordinato.

13. Con il quarto motivo viene lamentata – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – “violazione e/o erronea applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 nonché di ogni altra norma e principio in tema di rapporto di pubblico impiego, anche a termine, nonché in tema di conseguenze della violazione delle norme concernenti l’utilizzo, da parte della pubblica amministrazione e degli enti locali, di forme contrattuali flessibili di assunzione ed impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa”.

14. Si assume che in caso di violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego a termine il lavoratore potrebbe agire soltanto per il risarcimento del danno e non anche per le differenze di retribuzione, per quanto disposto dal D.Lgs n. 165 del 2001, art. 36.

15.Il motivo è infondato.

16. Nella materia del pubblico impiego privatizzato, questa Corte ha già distinto il risarcimento del danno subito dal lavoratore nell’ipotesi di contratto di lavoro nullo per violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 dal diritto alle retribuzioni ed ai correlati oneri contributivi e previdenziali, precisando, altresì, che tali voci sono comunque dovute per le prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro in virtù del principio di corrispettività di cui all’art. 2126 c.c. (Cassazione civile sez. lav., 13/03/2018, n. 6046).

17. Si è infatti evidenziato che la disposizione del suddetto art. 2126 c.c. trova applicazione anche nella ipotesi di nullità di rapporto di lavoro costituito in violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni (Cass. SU n. 8519/2012, n. 26829/2009; Cass. n. 22669/2016, n. 22485/2016,n. 24120/2016, n. 7680/2014, n. 1639/2012, n. 12749/2008, n. 18276/2006, n. 20009/2005, n. 10376/2001), in quanto gli obblighi retributivi e quelli previdenziali sono connessi con l’attività lavorativa prestata in via di fatto (Cass. SU n. 8519/2012; Cass. n. 13940/2017).

18. La quinta critica è proposta sotto il profilo della “violazione e/o erronea applicazione dell’art. 429 c.p.c., dell’art. 2099 c.c. nonché di ogni altra norma e principio in tema di determinazione del quantum delle differenze retributive, evidenziandosi che sulla base dei dati numerici indicati nella sentenza impugnata la differenza tra il trattamento retributivo dovuto (Euro 24.393,41) ed il compenso corrisposto (Euro 16.035,83) sarebbe stata pari ed Euro 8.357,58 e non alla somma, di Euro 14.776,91, per la quale era stata emessa condanna.

19. Il motivo è inammissibile.

20. Quello denunciato, infatti, non costituisce un errore di diritto ma, piuttosto, un errore di calcolo, non deducibile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., il che preclude ogni apprezzamento della denuncia.

21. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

22. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

23. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con distrazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

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