Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.33042 del 10/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16496-2015 proposto da:

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E RICERCA AMBIENTALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

C.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACHINO BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato DINO DEI ROSSI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10089/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/12/2014 R.G.N. 2191/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 27 dicembre 2014 n. 10089, in riforma della sentenza del locale Tribunale, dichiarava la natura subordinata dei rapporti intercorsi tra C.T. e l’Istituto per la Protezione e Ricerca Ambientale (in prosieguo: ISPRA), già APAT, tra il maggio 2004 ed il 30 giugno 2009 in virtù di formali contratti di collaborazione coordinata e continuativa; condannava l’Ente al pagamento in favore dell’appellante delle relative differenze retributive; dichiarava il diritto della C. ad essere ammessa alle procedure di stabilizzazione di cui alla disposizione commissariale ISPRA del 21/11/2008 n. 132.

2. La Corte territoriale, dopo aver ammesso ed espletato la prova testimoniale richiesta dalla lavoratrice appellante, osservava che, benché i contratti sottoscritti non evidenziassero elementi di eterodirezione dell’attività affidata alla collaboratrice, il dato formale non escludeva che il rapporto si fosse svolto di fatto in assenza di autonomia, come era emerso dalla prova orale (testi M. e F.) e da altri elementi documentali. Risultava, in particolare: lo svolgimento della prestazione nello stesso orario del personale dipendente e con utilizzo del badge; l’obbligo di comunicare preventivamente le assenze, concordandole con la segreteria del dipartimento; l’intervento del capo settore e del capo servizio anche sul contenuto degli elaborati predisposti dalla C., con direttive di carattere tecnico e monitoraggio delle riunioni per lo sviluppo dei progetti e dei modelli da elaborare; l’affidamento di mansioni di segreteria pure nel periodo in cui non erano previste nei contratti sottoscritti; l’inserimento nell’organizzazione dell’ente e la presenza pressocché quotidiana; il controllo di fatto sull’orario di lavoro; l’inserimento nel piano ferie; l’utilizzo di una postazione di lavoro e di un indirizzo di posta istituzionale; la misura fissa del compenso; episodi di richiami verbali, significativi sotto il profilo del potere disciplinare.

3.Quanto alle differenze retributive maturate, il giudice dell’appello riteneva non condivisibile il conteggio dell’appellante, basato sull’inquadramento nel III livello (tecnologo) e più aderente ai compiti svolti dalla C. il profilo di V livello (funzionario di amministrazione). A tal fine utilizzava i conteggi formulati dallo stesso Istituto, in assenza di puntuale contestazione.

4. Da ultimo, in ragione della effettiva natura subordinata del rapporto in tutti i periodi lavorati, la C. aveva maturato alla data dell’1 gennaio 2008 il periodo di tre anni previsto dalla L. n. 296 del 2006 e dal relativo bando dell’ISPRA; sussisteva dunque il suo diritto ad essere valutata nella procedura di stabilizzazione di cui alla disposizione commissariale n. 132/2008.

5. Per la cassazione della sentenza l’ISPRA ha proposto ricorso sulla base di due motivi di censura, cui la C. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo l’Istituto ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, – violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c..

2. Ha censurato la sentenza per avere accertato la subordinazione laddove sussistevano plurimi elementi documentali deponenti per l’autonomia del rapporto, come emergeva, in parte, dalle stesse prove testimoniali; la C. non riceveva direttive specifiche ma solo istruzioni ed indicazioni di massima, per un miglior coordinamento dell’attività (svolta in team) e non le era richiesto, né imposto, alcun orario di lavoro, dovendo solo comunicare le ferie che intendeva utilizzare, al fine di coordinare la sua attività con quella degli altri collaboratori.

3.Si imputa alla Corte territoriale di non avere esaminato le controdeduzioni dell’ufficio appellato e le emergenze documentali e si assume che il giudice del merito può porre a fondamento della sua decisione gli esiti della prova testimoniale “purché ne specifichi la loro capacità di superamento delle prove documentali addotte dall’amministrazione, operando adeguata e congrua valutazione delle stesse, laddove soprattutto i dati documentali vanno a contrastare nettamente le risultanze delle testimonianze”.

4.Con il secondo mezzo (erroneamente rubricato come terzo) si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame di un fatto decisivo della controversia.

5. Si lamenta nuovamente l’omesso esame dei documenti – che smentivano l’esito della prova testimoniale ed erano decisivi ai fini dell’accertamento della natura autonoma del rapporto di lavoro – e delle deduzioni dell’Istituto appellato.

6. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto sostanzialmente sovrapponibili, è inammissibile.

7. Nelle controversie relative alla qualificazione delle prestazioni lavorative – come rese in regime di subordinazione oppure al di fuori dei parametri normativi di cui all’art. 2094 c.c. – è censurabile in Cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, secondo un pluridecennale insegnamento di questa Corte (tra le tante, Cass. n. 1598/1971; Cass. n. 3011/1985; Cass. n. 6469/1993; Cass. n. 2622/2004; Cass. n. 23455/2009; Cass. n. 9808/2011), soltanto la individuazione operata dal giudice del merito dei criteri generali ed astratti sulla base dei quali individuare la subordinazione; può essere invece sindacata nei limiti segnati dell’art. 360 c.p.c., n. 5, tempo per tempo vigente, la scelta delle circostanze del fatto concreto cui è stata attribuita rilevanza qualificatoria (cfr., più di recente, Cass. n. 11646 del 2018 e Cass. n. 13202 del 2019).

8.Nella fattispecie, le censure non toccano la scelta dei parametri normativi in base ai quali la Corte territoriale ha valutato la sussistenza della subordinazione.

9.Le doglianze di cui al secondo motivo, poi, nonostante il formale richiamo al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, si risolvono nella critica della valutazione degli elementi probatori ed, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi elementi nonché di un esame di altri elementi probatori, che si assume avrebbero condotto ad un diverso esito della decisione.

10. Al vizio di motivazione, nella vigente declinazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, resta invece estranea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, la quale implichi un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito. L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass. S.U. 22.9.2014 nr 19881; Cass. S.U. 7.4.2014 n. 8053).

11.Quanto alle ulteriori censure, va ricordato che la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio e che la violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 03/11/2020, n. 24395), situazioni queste non sussistenti nel caso in esame.

12. Da ultimo, è del tutto inconferente la denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c., giacché il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza, rilevante ai fini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si configura esclusivamente con riferimento a domande o eccezioni attinenti al merito e per le quali la pronuncia sia necessaria e non anche in relazione ad elementi istruttori né ad istanze istruttorie.

13.11 ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.

14. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

15. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

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