LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19610/2019 proposto da:
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALANO e LORELLA FRASCONA’ che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
***** S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5134/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 30/05/2019 R.G.N. 34802/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2021 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Milano – sezione fallimentare – ha respinto il ricorso in opposizione proposto dall’Inail avverso lo stato passivo del fallimento ***** s.p.a. con il quale era stata decretata l’esclusione del credito vantato dall’Istituto nei confronti del fallimento medesimo.
1.1. Il Tribunale ha, in premessa, chiarito che il credito, di Euro 18.151.956,03, in relazione al quale era insorta controversia, riguardava non il pagamento dei premi per i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro (di seguito, anche lavoratori assunti con CDF), risultando pacifico che, per tali categorie di dipendenti, l'***** SPA, quale impresa operante nelle regioni del Sud, avesse usufruito di un’esenzione totale, ma l’incremento del “tasso specifico aziendale”, rilevante ai fini della determinazione del premio assicurativo aziendale annuo, e, nello specifico, l’incidenza, a detti fini, degli infortuni e delle malattie professionali occorsi ai lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro.
1.2. Il Tribunale, partendo dalla previsione del D.M. 12 dicembre 2000, art. 22, che, ai fini del calcolo del premio, prevede che il tasso medio di tariffa sia, dopo i primi due anni, suscettibile di variazione in relazione all’andamento degli infortuni e delle malattie dell’azienda tenuto conto del tasso specifico aziendale e del numero dei lavoratori anno del periodo, ha considerato che “il tasso specifico aziendale” si ricava dal rapporto tra oneri relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali della singola azienda e retribuzione da questa corrisposte mentre “i lavoratori-anno” sono calcolati rapportando, anno per anno, le retribuzioni soggette a contribuzione alla retribuzione media annua determinata secondo i criteri indicati al punto 4 del medesimo art. 22.
1.3. Per il Giudice, il riferimento, quanto alla determinazione del tasso medio di tariffa, al valore dei “lavoratori-anno” ha rappresentato elemento dirimente, nel senso che, poiché ai fini dello stesso (id est: ai fini della determinazione del valore dei lavoratori anno) va considerata la sola retribuzione soggetta a contribuzione (con esclusione dunque di quella corrisposta ai lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro), anche il tasso di tariffa va calcolato al netto dei lavoratori appartenenti alla predetta categoria, cioè senza considerare gli infortuni occorsi ai predetti lavoratori.
1.4. Conferma della raggiunta conclusione ha tratto, infine, dalla disposizione del D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 10, conv., con modificazioni, dalla L. n. 863 del 1984, nella parte in cui esclude i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro dal computo dei dipendenti occupati ai fini dell’applicazione di ogni normativa o istituto per i quali abbia rilevanza il numero dei dipendenti.
2. Avvero la decisione, ha proposto ricorso l’Inail, con un unico motivo, successivamente illustrato con memoria.
3. E’ rimasta intimata l'***** S.p.A. in Amministrazione Straordinaria.
4. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito dalla L. n. 176 del 2020.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, perché nessuno di essi ha chiesto la trattazione orale.
6. Con l’unico motivo di ricorso, l’Inail deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e l’errata interpretazione ed applicazione degli artt. 39, 40 e 41 del Testo Unico n. 1124 del 1965 e degli artt. 9 e 22 delle modalità di applicazione della Tariffa Premi. Deduce, altresì, l’errata e falsa applicazione della L. n. 863 del 1984, art. 3, comma 10.
6.1. Secondo l’Istituto, il Tribunale di Milano, pur avendo correttamente inquadrato la questione riferendola all’incremento del tasso specifico aziendale, avrebbe poi operato un’impropria equiparazione tra computo dei lavoratori per i quali è d’obbligo pagare la contribuzione e la nozione di “lavoratori anno del periodo” di cui al D.M. 12 dicembre 2000, art. 22.
6.2. La sentenza, infatti, non avrebbe considerato i principi che informano il finanziamento dell’assicurazione infortuni sul lavoro e il procedimento di formazione del premio assicurativo commisurato alla pericolosità o sinistrosità dell’attività svolta che si determina con un criterio moltiplicatore dato dalla massa delle retribuzioni lorde per il tasso di premio della lavorazione; il giudice milanese avrebbe confuso le agevolazioni riconosciute dal legislatore ai dipendenti assunti con contratto di formazioni – che incidono sulla determinazione della voce della retribuzione lorda (dal cui calcolo sono escluse le retribuzioni corrisposte a detta categoria di dipendenti) – con la diversa questione dell’incidenza, necessaria e non prescindibile, degli eventi infortunistici occorsi a detti dipendenti e delle prestazioni agli stessi erogate dall’Inail, rilevanti, invece, ai fini della determinazione del tasso di premio della lavorazione.
6.3. L’Istituto evidenzia ancora come l’esclusione degli infortuni occorsi ai lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro dal calcolo dell’oscillazione per andamento infortunistico non risulta previstc0a alcuna disposizione normativa, generale o speciale, perché la L. n. 863 del 1984, art. 3, comma 10, nel prevedere che “i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro siano esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative istituti” intende limitare, agli effetti di norme legali e contrattuali, solo il “numero dei dipendenti”.
7. Il ricorso è fondato.
8. Occorre partire dalla generale considerazione che il sistema assicurativo INAIL, come i sistemi assicurativi privatistici, è fondato anzitutto sul principio di equilibrio finanziario, imposto dall’esigenza che annualmente le entrate contributive non risultino inferiori agli impegni, di natura economica e finanziaria, gravanti sull’istituto assicuratore. Tali impegni vengono coperti solo con le entrate, poste a carico dei datori di lavoro e ripartite in ragione della maggiore o minore pericolosità della lavorazione svolta.
9. Il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 39, dispone, infatti, al comma 2, che “le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate in modo da ricomprendere l’onere finanziario previsto, corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione”.
10. Il successivo art. 40, riguardo alla ripartizione dell’onere, prevede, al comma 1, che “le tariffe e le relative modalità di applicazione sono approvate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell’INAIL” e, al comma 3, che “la tariffa stabilisce tassi di premi corrispondenti al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprendere l’onere finanziario di cui all’art. 39, comma 2”; l’art. 41, infine, dispone che “il premio di assicurazione è dovuto dal datore di lavoro in base al tasso di premio previsto dalla tariffa di cui al precedente articolo e applicato dall’INAIL nella misura, con le modalità e secondo le condizioni della tariffa stessa sull’ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali, o comunque dovute ai sensi di legge per tutta la durata dei lavori ai prestatori d’opera compresi nell’obbligo di assicurazione”.
11. Il metodo di calcolo del premio INAIL è quindi regolato, quanto ai principi generali, dal D.P.R. n. 1124 del 1965 e, quanto ai criteri di dettaglio, dai decreti ministeriali che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, rappresentano atti di normazione secondaria, dotati di rilevanza esterna e suscettibili di esame diretto e di interpretazione da parte di questa Corte (Cass. n. 16596 del 2010; Cass. n. 16547 del 2005), con applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. gen. (Cass. n. 9034 del 2012; Cass. n. 20898 del 2007).
12. Nella fattispecie di causa, viene in rilievo, ratione temporis, il DM 12/12/2000 che, per quanto qui di maggior rilievo, stabilisce, all’art. 22, che il tasso medio di tariffa è ogni anno suscettibile di una oscillazione in riduzione o in aumento determinata in relazione all’andamento degli infortuni e delle malattie professionali dell’azienda “tenuto conto del tasso specifico aziendale e del numero dei lavoratori – anno del periodo”.
13. L’oscillazione dipende, dunque, essenzialmente da due fattori: il tasso specifico e il numero dei lavoratori.
14. E’ il caso di premettere che le tariffe dei premi sono determinate in relazione alle attività o lavorazioni (distinte, dal 2000, in quattro differenti gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività). Ogni attività ha un tasso corrispondente al proprio rischio.
15. Il tasso medio di tariffa (nazionale), per ciascuna lavorazione, è il frutto di valutazioni statistiche ed è calcolato rapportando gli oneri sostenuti dall’Inail, per una data lavorazione, alle retribuzioni erogate ai lavoratori esposti a quel rischio.
16. Il tasso specifico aziendale e’, invece, il tasso che riflette il rischio di ciascuna azienda, a parità di attività lavorativa e, rapportato al tasso medio, permette di valutare l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali in relazione alla singola realtà aziendale. Esso (id est: il tasso specifico aziendale), ai sensi del citato art. 22, è calcolato in base ai medesimi criteri di determinazione dei tassi medi ed e’, dunque, la risultante del rapporto fra oneri e retribuzioni, riferito alla lavorazione aziendale, in relazione ad un periodo di riferimento (i primi tre anni del quadriennio precedente l’anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione o del minor periodo, purché non inferiore a un anno, nella ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni). Come quello medio nazionale, e’, perciò, calcolato in modo tale da comprendere l’onere finanziario corrispondente ai costi sostenuti dall’INAIL.
17. L’onere finanziario e’, infatti, l’insieme di oneri diversi (v. in proposito la classificazione di cui al D.M. 12 dicembre 2000, art. 9, che distingue oneri diretti, tali, per esempio, gli esborsi per prestazioni economiche e sanitarie erogate dall’INAIL per infortuni e malattie professionali, oneri indiretti, per esempio collegati a malattie professionali non attribuibili a specifiche lavorazioni, alla rivalutazione delle rendite, alle prestazioni integrative, ecc., ed oneri presunti, individuabili nel complesso delle somme da iscrivere al passivo del bilancio ma che non possono essere determinati immediatamente in via definitiva) imputabili in varia misura ai rischi delle singole lavorazioni.
18. L’oscillazione del tasso di premio e’, in conclusione, la differenza tra valori associati ad una singola azienda e la media degli stessi valori su tutte le aziende considerate: in aumento, rispetto al tasso medio nazionale, qualora l’andamento infortunistico sia più oneroso rispetto alla media nazionale o in diminuzione, qualora l’andamento infortunistico aziendale sia meno oneroso rispetto alla media nazionale.
19. Nel concreto, il calcolo dell’oscillazione è poi determinato (v. art. 22, commi 6 e 7, D.M. cit.) sottraendo o sommando al tasso medio di tariffa una parte della differenza tra detto tasso medio e il tasso specifico aziendale a seconda del numero di lavoratori.
20. Ecco, dunque, che l’operazione riflette anche il secondo elemento di cui si è innanzi detto (numero dei lavoratori calcolati in base ai “lavoratori anno”).
21. L’aumento e/o la diminuzione del tasso sarà maggiore e/o minore in ragione della dimensione aziendale. Più alto è il numero di lavoratori-anno, maggiore sarà l’incidenza in termini di aumento e/o di riduzione dell’oscillazione.
22. Il premio, dunque, rapportato alle retribuzioni, agli oneri e al tasso, avrà un andamento diverso, in aumento o in diminuzione, in base alla rischiosità specifica aziendale.
23. Ciò sì realizza, appunto, attraverso l’istituto dell’oscillazione. Adeguando il tasso medio alla specifica realtà aziendale, le aziende maggiormente virtuose, quanto alla sicurezza del lavoro, beneficeranno di una riduzione del premio da corrispondere all’INAIL, secondo un meccanismo tipico di ogni assicurazione.
24. Sulla base delle esposte considerazioni, occorre esaminare la questione oggetto di causa che riguarda l’incidenza degli eventi lesivi occorsi ai lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro, ai fini del sistema di oscillazione e, in via di derivazione, per la determinazione del premio INAIL.
25. Nel caso di specie, l’Istituto, con la domanda di insinuazione al passivo, ha chiesto l’importo di Euro 18.151.956,03, pari all’ammontare dei premi INAIL – per integrazione del tasso in relazione agli anni dal 2005 al 2009 a seguito di oscillazione in aumento per andamento infortunistico sfavorevole – dovuti dall'***** spa, considerando anche il personale impiegato con contratto di formazione lavoro (id est: considerando anche gli eventi relativi a detto personale).
26. La sentenza impugnata ha ritenuto, invece, che i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro non dovessero considerarsi ai fini della determinazione del premio INAIL nel senso che ha ritenuto di escludere, dal calcolo delle sue componenti, gli eventi assicurativi riferibili a questi ultimi.
27. Osserva il Collegio che la decisione non è corretta. Essa si pone in contrasto con il sistema sopra delineato e con i principi che, nel tempo, questa Corte ha al riguardo elaborato.
28. Da tempo risalente, questa Corte ha osservato come il diritto soggettivo dell’Istituto alla percezione di un premio superiore è conseguenza dell’accrescimento degli oneri sopportati in relazione ad una determinata azienda per prestazioni economiche o sanitarie ai dipendenti (Cass. n. 126594 del 1992 e n. 778 del 1995).
29. La decisione, come esattamente argomentato dall’INAIL, incorre nell’equivoco di equiparare l’esenzione contributiva sulle retribuzioni, per le aziende che ratione temporis hanno assunto i CFL, con la determinazione del premio, in ragione del meccanismo di oscillazione, che deve necessariamente tener conto del costo sopportato dall’INAIL in relazione a tutti gli eventi assicurati.
30. Diversamente ragionando, alle aziende che assumono dipendenti con CFL verrebbe assicurato un doppio – e irragionevole – vantaggio, non previsto da nessuna norma e contrario ai principi cui è informata l’assicurazione contro gli infortuni, per un verso, in fase di assunzione dei lavoratori, assicurando cioè al datore di lavoro una agevolazione contributiva, e per un altro, durante la fase attuativa del rapporto, escludendo dal computo degli oneri, i costi sostenuto per eventi relativi ai lavoratori con contratto di formazione lavoro.
31. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro, è prevista una agevolazione contributiva, per facilitarne l’occupazione, e tale agevolazione ha riflessi sulla determinazione del monte retributivo complessivo e, in via di derivazione, sul calcolo del premio assicurativo che verrà calcolato su un montante retributivo minore. Il beneficio (dell’esenzione contributiva, appunto) non si estende, però, fino al punto di ritenere che gli oneri ex art. 9, del D.M. Tariffe del 2000 possano prescindere dagli eventi lesivi occorsi a dette categorie di lavoratori.
32. Una tale esclusione non può certo ricavarsi dalla L. n. 863 del 1984, art. 3, comma 10, riferito alla disciplina del rapporto di lavoro, quando correlata ad una particolare dimensione aziendale, e non alla disciplina previdenziale qui in oggetto che risponde all’esigenza pubblica di garantire l’efficienza del sistema assicurativo.
33. In conclusione, deve affermarsi che, ai fini del meccanismo di oscillazione di cui al D.M. 12 dicembre 2000, art. 22, il tasso specifico aziendale deve essere calcolato, considerando, tra gli oneri, anche tutti gli eventi lesivi relativi ai lavoratori con CFL.
34. A questo principio non si è attenuto il Tribunale di Milano nella sentenza qui impugnata, che va perciò cassata. La causa va rinviata al Tribunale di Milano, sezione fallimentare, in persona di altro Giudice, che procederà a nuovo esame della fattispecie concreta, uniformandosi al suddetto principio di diritto.
35. Al giudice di rinvio è rimessa la regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano – sezione fallimentare -, in persona di altro Giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021