LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36425-2019 proposto da:
R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PADOVA, 44, presso lo studio dell’avvocato ELISA MATTEI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ALMAVIVA CONTACT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DUE MACELLI 66, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO FALASCA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3608/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/10/2019 R.G.N. 101/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.
RILEVATO
CHE:
La Corte d’appello di Roma in riforma della pronuncia del giudice di prima istanza, rigettava la domanda proposta da R.L. nei confronti di Almaviva Contact s.p.a. volta a conseguire la declaratoria di illegittimità del licenziamento collettivo intimatole in data 22/12/2016.
Nel pervenire a tale convincimento la Corte di merito osservava, in estrema sintesi, che in ragione della grave crisi di mercato, del calo del fatturato e dell’incremento perdite, Almaviva Contact s.p.a. dopo aver avviato una prima procedura di riduzione del personale successivamente revocata, con comunicazione del 5/10/2016, in ragione del complessivo aggravamento della situazione di crisi aziendale, aveva promosso una ulteriore procedura di licenziamento collettivo ex lege n. 223 del 1991 che contemplava un rinnovato progetto di ristrutturazione con il quale si prevedeva la chiusura dal dicembre 2016, delle Divisioni 1 e 2 del sito di Roma e dell’intera unità produttiva di Napoli, considerate le gravi perdite mensili fatte registrare in queste sedi.
Rimarcava la correttezza della comunicazione iniziale di licenziamento essendo stati chiaramente enunciati i motivi tecnici, organizzativi e produttivi sottesi alla procedura di licenziamento; osservava, quindi, che l’accertato raggiungimento dell’accordo sindacale aveva comportato, in coerenza coi dettami di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1 la legittima determinazione dei criteri di scelta diversi da quelli stabiliti per legge, ed integrati esclusivamente dalle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale.
La successiva trattativa sindacale aveva infatti condotto ad un accordo in data 22/12/2016 che prevedeva un rinvio del licenziamento sino al 31/1/2017 per l’unità di Napoli, ed il recesso immediato per gli addetti alla sede romana. Si trattava di accordo sottoscritto da tutte le parti sociali, con esclusione soltanto delle RSU di Roma, il cui atteggiamento contrario all’accordo non era tuttavia ostativo alla validità dello stesso, considerato che la limitazione della platea dei licenziandi all’unità produttiva di Roma risultava comunque legittima, in considerazione del progetto di ristrutturazione aziendale e delle ragioni tecnico-produttive chiaramente esposte nella comunicazione iniziale.
Avverso tale decisione R.L. interpone ricorso per cassazione sostenuto da due motivi.
Resiste con controricorso la società intimata.
RILEVATO
CHE:
1.Con il primo motivo si denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo della controversia;
si critica la statuizione con la quale la Corte distrettuale ha convalidato la limitazione degli esuberi attinenti alla unità produttiva romana, disposta in sede di accordo sindacale, sul rilievo che quest’ultimo avrebbe limitato la propria sfera di applicazione alla sola sede di Napoli con esclusione di quella di Roma, per la quale non si sarebbe raggiunta alcuna intesa fra le parti.
2. Con il secondo motivo, è dedotta “violazione e falsa applicazione di legge sulla delimitazione dei criteri di scelta nonché delle statuizioni sulla comunicazione dei criteri di scelta”;
si criticano gli approdi ai quali sono pervenuti i giudici del gravame, per aver accertato la completezza della comunicazione di apertura della procedura e la legittimità dei criteri di scelta del personale in esubero, confluiti nella delimitazione ad una circoscritta area geografica.
3. i motivi possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse; essi non sono fondati per le ragioni di seguito esposte.
Appare al riguardo opportuno per ragioni di economia processuale, l’utilizzazione di riflessioni già compiute in relazione a casi sovrapponibili, caratterizzati dalla decisione di identiche questioni (vedi ex aliis, Cass. 6/5/2021 n. 12040, Cass. 26/5/2021 n. 14657).
Nelle richiamate decisioni è stato sottolineato in via di premessa che la cessazione dell’attività è scelta dell’imprenditore, che costituisce esercizio incensurabile della libertà di impresa garantita dall’art. 41 Cost. (Cass. 22/12/2008 n. 29936), sicché, la procedimentalizzazione dei licenziamenti collettivi che ne derivino, secondo le regole dettate per il collocamento dei lavoratori in mobilità dalla L. n. 223 del 1991, art. 4 applicabili per effetto dell’art. 24 della stessa legge, ha la sola funzione di consentire il controllo sindacale sulla effettività di tale scelta (Cass. 22/3/2004, n. 5700; Cass. 6/9/2019 n. 22366).
La previsione degli artt. 4 e 5 L. cit. di una cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel controllo devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda.
I residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più gli specifici motivi di riduzione del personale, ma la correttezza procedurale dell’operazione (compresa la sussistenza dell’imprescindibile nesso causale tra il progettato ridimensionamento e i singoli provvedimenti di recesso): con la conseguente inammissibilità, in sede giudiziaria, di censure intese a contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5, senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, che investano l’autorità giudiziaria di un’indagine sulla presenza di “effettive” esigenze di riduzione o trasformazione dell’attività produttiva (Cass. 6/10/2006, n. 21541; Cass. 3/3/2009, n. 5089; Cass. 26/11/2018 n. 30550).
Si è sottolineato che le questioni che si pongono all’esame di questa Corte attengono sostanzialmente ad alcuni essenziali profili: a) completezza informativa della comunicazione di apertura; b) legittimità di individuazione della platea degli esuberi limitatamente a singole unità produttive (per quel che qui interessa: le due divisioni romane), anziché in riferimento all’intero complesso aziendale; c) individuazione e applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori; quanto al primo profilo è stato osservato che – così come verificatosi nella specie – la Corte territoriale ha accertato la completezza della comunicazione di apertura del 5 ottobre 2016, ritenendola esaustiva per la sua ampia articolazione nei punti specificamente enumerati, sulla scorta di argomentazione congrua, a sostegno di un’interpretazione, riservata esclusivamente al giudice di merito, assolutamente plausibile (Cass. 22/2/2007 n. 4178; Cass. 3/9/2010 n. 19044), neppure censurata con specificazione delle ragioni né del modo in cui si sarebbe realizzata l’asserita violazione dei canoni interpretativi (vedi Cass. 14/6/2006 n. 13717; Cass. 21/6/2017 n. 15350), così criticando il risultato interpretativo in sé (Cass. 10/2/2015, n. 2465; Cass. 26/5/2016 n. 10891), pertanto insindacabile in sede di legittimità;
per il resto, si è avuto modo di rimarcare che legittima è la delimitazione della platea, qualora il progetto di ristrutturazione si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva, ben potendo le esigenze tecnico-produttive ed organizzative, costituire criterio esclusivo nella determinazione della platea dei lavoratori da licenziare, purché il datore indichi – come nella specie – nella comunicazione prevista dall’art. 4, comma 3 citato, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti (Cass. 9/3/2015, n. 4678; Cass. 12/9/2018 n. 22178; Cass. 11/12/2019 n. 32387).
Con riferimento ai criteri di scelta, è stato ritenuto che quelli applicati, espressi dall’accordo sindacale (che ben può essere concluso dalla maggioranza dei lavoratori direttamente o attraverso le associazioni sindacali che li rappresentino, senza che occorra l’unanimità), rispettassero il principio di razionalità e di coerenza con il fine dell’istituto della mobilità dei lavoratori (Cass. 20/3/2013, n. 6959; Cass. 5/2/2018, n. 2694), oltre a risultare conformi al principio di non discriminazione e ragionevolezza (Cass. 20/3/2013, n. 6959), così come nello specifico acclarato dalla Corte distrettuale;
infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, agli addetti ad essi sulla base soltanto di oggettive esigenze aziendali, il criterio di scelta limitato al personale addetto a tale settore o unità, è legittimo, purché sia dotato di professionalità specifiche, infungibili rispetto alle atre (Cass. 11/7/2013, n. 17177; Cass. 12/1/2015 n. 203; Cass. 1/8/2017 n. 19105; Cass. 11/12/2019, n. 32387), situazione questa, accertata nella specie dal giudice di seconda istanza.
In definitiva, al lume delle superiori argomentazioni, e di quelle ulteriori esplicate nei richiamati precedenti di questa Corte (cfr. Cass. cit. n. 12040/2021 e n. 14657/2021), il ricorso è respinto.
Le spese inerenti al presente giudizio di legittimità, seguono il regime della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 ricorrono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, Adunanza camerale, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021