LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13665-2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO;
– ricorrenti –
contro
D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GRIECO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO GIORDANO;
– controricorrente –
e contro
INARCASSA, (già CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONSTI);
– intimata –
E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA NUMERO DI R.G. proposta da:
INARCASSA, (già CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONSTI), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO NICOLODI;
– ricorrente successivo –
contro
D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GRIECO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO GIORDANO;
– controricorrente al ricorso successivo –
avverso la sentenza n. 1592/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 25/11/2015 R.G.N. 446/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 25.11.2015, la Corte d’appello di Messina ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato insussistente l’obbligo dell’ing. D.G. di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS in relazione all’attività libero-professionale svolta con decorrenza dall’1.1.2006;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’ing. D.G. ha resistito con controricorso; che avverso la medesima sentenza l’INARCASSA ha proposto ricorso incidentale adesivo, anch’esso fondato su un motivo, rispetto al quale l’INPS e l’ing. D. sono rimasti intimati;
che l’ing. D. ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo del ricorso principale, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), entrambi in relazione alla L. n. 179 del 1958, art. 3, L. n. 6 del 1981, artt. 10 e 21, e artt. 7,23 e 37 dello Statuto INARCASSA approvato con D.I. 20 dicembre 1995, n. 1189700, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;
che le medesime ragioni di doglianza sono addotte dall’INARCASSA nel ricorso incidentale adesivo, da reputarsi proprio per ciò tempestivo in ragione della sua proposizione entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale (Cass. n. 21829 del 2007);
che, ciò premesso, le doglianze sono fondate, essendo ormai consolidato il principio secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 32166 del 2018 e 5826 del 2021);
che, non essendosi la Corte territoriale attenuta all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catania, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021