Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.33050 del 10/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1730-2016 proposto da:

I.N.P.S., – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;

– ricorrenti –

contro

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO LA MONACA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 542/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 06/07/2015 R.G.N. 1099/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza 6.7.15 la Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza del 31.10.14 del tribunale di Verbania, che aveva dichiarato l’ingegnere A. non tenuto al versamento di Euro 8779 richiesti dall’INPS per contributi e sanzioni 2005 e non tenuto all’iscrizione alla gestione separata Inps, in quanto già iscritto ad INPDAP e (per il solo contributo integrativo) ad Inarcassa.

Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un. motivo, cui resiste il contribuente con controricorso.

Il ricorso è fondato. Come correttamente rilevato dall’INPS, l’iscrizione all’Inpdap riguarda altra attività lavorativa subordinata e non riguarda l’attività autonoma, per la quale il professionista versa solo un contributo integrativo ad Inarcassa, senza che ciò dia luogo a tutela assicurativa. In tale contesto, questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 30344 del 18/12/2017, Rv. 646559 – 01, ed altre successive conformi) ha già ritenuto che gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all’INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in quanto secondo la “ratio” della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata, con rinvio alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

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