LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6168-2016 proposto da:
I.N.P.S., – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO;
– ricorrenti –
contro
A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIANSACCOCCIA n. 6, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO DI MAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO SCAPPAZZONI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 322/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 28/12/2015 R.G.N. 266/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE.
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di Genova, a conferma della sentenza del Tribunale di La Spezia, ha dichiarato insussistente l’obbligo di A.E. – ingegnere iscritto all’Albo professionale ma non ad Inarcassa – di iscriversi alla gestione separata INPS di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 in relazione all’avviso di addebito notificatogli dall’Istituto previdenziale in data 4 giugno 2013 per omesso versamento dei contributi relativi ai redditi da attività libero professionale prodotti nell’anno 2007 e relative sanzioni (pari ad Euro 5.475,65);
la Corte territoriale ha affermato che l’esonero dal versamento dei contributi obbligatori che presuppongono l’iscrizione alla Cassa di previdenza speciale, non implica l’automatico obbligo di iscrizione alla gestione separata atteso che, a norma del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 l’attività svolta dall’interessato è comunque soggetta a un versamento contributivo ad Inarcassa;
la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo; A.E. ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria.
CONSIDERATO
CHE:
con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’istituto ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 e ss. e del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, conv.to con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; nonché in connessione con le predette disposizioni della L. 4 marzo 1958, n. 179, art. 3; della L. 3 gennaio 1981, n. 6, artt. 10 e 12; degli artt. 7, 23 e 37 Statuto Inarcassa – Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti approvato con decreto interministeriale del 28.11.1995 (comunicato a Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 20.12.1995, n. 1189700, in G.U. 20.12.1995, n. 296) applicabile ratione temporis”; contesta l’interpretazione del quadro normativo proposta della Corte territoriale, prospettando che sebbene non tenuto ad iscriversi alla cassa professionale di previdenza ed assistenza, il professionista sarebbe comunque obbligato ad iscriversi e versare i contributi alla gestione separata sul reddito prodotto nel 2007 per l’attività libera esercitata, sia pure in modo non abituale;
il motivo è fondato;
questa Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui i liberi professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi alle casse di previdenza professionali, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in quanto secondo la ratio della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (Così Cass. n. 30344 del 2017; Cass. n. 32166 del 2018);
in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, che deciderà anche in merito alle spese del presente giudizio;
in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021