Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33060 del 10/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22352-2019 proposto da:

A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA, 222, presso lo studio dell’avvocato VALERIO SANTURRO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO ALFANO;

– ricorrente –

contro

S.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 70/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 21/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. S.S. propose opposizione, davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, avverso il decreto ingiuntivo col quale gli era stato ordinato il pagamento della somma di Euro 450, oltre interessi, in favore di A.N., a titolo di pagamento di canoni di locazione di un immobile.

Il Tribunale, accogliendo l’eccezione in rito del convenuto opposto, dichiarò inammissibile l’opposizione per tardività, in quanto la stessa era stata proposta con citazione anziché con ricorso (dovendo essere applicato il rito del lavoro), e compensò le spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dall’ A. e la Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 19 gennaio 2019, ha rigettato il gravame senza provvedere sulle spese, attesa la contumacia dell’appellato S..

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Salerno ricorre A.N. con atto affidato ad un solo motivo.

S.S. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 92 c.p.c., comma 2, per avere la Corte di merito rigettato l’appello, mantenendo in tal modo ferma la decisione di compensazione delle spese del giudizio di primo grado resa dal Tribunale.

Osserva il ricorrente che le ragioni addotte dalla Corte di merito per la compensazione (modestia del credito, svolgimento del giudizio in una sola udienza e decisione della causa con deposito contestuale della motivazione) non sarebbero idonee a tal fine, neppure tenendo presente la sentenza additiva n. 77 del 2018 della Corte costituzionale.

1.1. Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata ha fondato il rigetto dell’appello, come si è detto, su tre ragioni: l’esiguità del credito, lo svolgimento del processo in una sola udienza e la decisione con motivazione contestuale. Ora, mentre il secondo e il terzo argomento sono evidentemente privi di fondamento giuridico, posto che non possono costituire quelle gravi ed eccezionali ragioni per le quali la compensazione può essere disposta, resta da esaminare solo il primo, cioè la modestia del credito.

Al riguardo questa Corte si è già pronunciata, osservando che l’art. 92 c.p.c., comma 2 (come sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11), nella parte in cui prevede la possibilità di compensare le spese di lite allorché concorrano gravi ed eccezionali ragioni, non consente di disporre la compensazione in base al carattere ufficioso del rilievo dell’interruzione della prescrizione ed alla esiguità della pretesa creditoria, atteso che, quanto al primo profilo, esso integra un normale esito dell’attività valutativa del giudice, mentre, quanto al secondo, specialmente ove l’importo delle spese fosse tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte avesse inteso evitare agendo in giudizio per fare valere il proprio diritto, tale statuizione si tradurrebbe in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del principio costituzionale di cui all’art. 24 Cost., nonché della regola generale dell’art. 91 c.p.c. (così l’ordinanza 1 giugno 2015, n. 11301, ribadita dalle successive ordinanze 5 aprile 2017, n. 8861, 4 aprile 2018, n. 8346, e 12 ottobre 2018, n. 25594).

A tale giurisprudenza l’odierna pronuncia intende dare ulteriore continuità, posto che dopo la suindicata sentenza della Corte costituzionale il testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rende possibile la compensazione delle spese in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che nella specie non sussistono.

2. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata in relazione al punto sulle spese.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, condannando l’intimato S.S. al pagamento delle spese dei giudizi di primo e secondo grado, nonché del presente giudizio di cassazione, da distrarre in favore del difensore avv. Mario Alfano che si è dichiarato antistatario.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, condanna Salvatore S. al pagamento delle spese dei due giudizi di merito, liquidati nella somma di Euro 400 per il giudizio di primo grado e di Euro 400 per il giudizio di secondo grado, nonché del giudizio di cassazione, liquidate nella somma complessiva di Euro 1.000, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore del difensore avv. Mario Alfano che si è dichiarato antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

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