LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22440-2019 proposto da:
A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato INNOCENZO D’ANGELO;
– ricorrente –
contro
C.M., P.V.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1815/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Treviso ingiunse a C.M. e P.V. il pagamento della somma di Euro 7.832,32 in favore di A.M. per lavori di fornitura e posa di opere murarie presso l’abitazione degli ingiunti, sita nel *****.
Avverso il decreto proposero opposizione C.M. e P.V., sostenendo l’eccessività della somma e la non corretta esecuzione dei lavori.
Nel giudizio si costituì l’ A., eccependo la decadenza e la prescrizione del diritto di denuncia dei vizi e chiedendo, nel merito, il rigetto dell’opposizione.
Il Tribunale, espletata prova per testi e fatta svolgere una c.t.u., revocò il decreto ingiuntivo e condannò gli opponenti al pagamento della minore somma di Euro 1.901,28, dopo aver rideterminato il valore delle opere eseguite e detratti gli acconti. Il Tribunale, tra l’altro, qualificò il contratto come appalto e ritenne, in forza di ciò, che non fossero fondate le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dall’ A. in ordine alla denuncia dei vizi.
3. Avverso questa sentenza ha proposto appello l’ A. e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 6 maggio 2019, ha rigettato il gravame, ha confermato l’impugnata sentenza ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado.
In particolare, la Corte territoriale ha modificato la qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti, ritenendo che si trattasse di un contratto d’opera anziché di un contratto di appalto; ma ha ribadito la correttezza delle restanti affermazioni e conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia ricorre A.M. con atto affidato a tre motivi.
C.M. e P.V. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione dell’art. 2226 c.c. e omesso esame di fatti decisivi in ordine alla decadenza ed alla prescrizione.
Osserva il ricorrente che la Corte d’appello, pur avendo modificato la qualificazione giuridica del contratto nei termini suindicati, nulla avrebbe poi affermato in ordine all’eccezione di decadenza e di prescrizione; per cui il riconoscimento della bontà della tesi dell’ A. non sarebbe stato seguito dalle coerenti conseguenze.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine allo svolgimento della c.t.u. in maniera arbitraria.
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione dell’art. 2226 c.c., e omesso esame di fatti decisivi in ordine all’eliminazione di alcune voci di spesa ed alla mancata valutazione delle prove testimoniali.
La doglianza contesta il mancato riconoscimento del compenso per le c.d. ore in economia e l’omesso esame dell’eccezione di decadenza e prescrizione, sul rilievo che alcuni dei vizi indicati dal c.t.u. non potevano essere contestati a causa della tardività.
4. I motivi primo e terzo possono essere trattati congiuntamente e sono fondati nei termini che si vanno ad illustrare.
Risulta dalla stessa sentenza in esame che l’ A., nel proporre l’atto di appello, aveva contestato la qualificazione del contratto come appalto ed aveva ribadito l’inutile decorso dei termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 2226 c.c., per la contestazione dei vizi e delle difformità. La Corte d’appello, pur avendo condiviso la tesi giuridica dell’appellante in base alla quale il contratto era da qualificare come contratto d’opera e non come appalto, non ha poi in alcun modo esaminato la questione della decadenza e della prescrizione.
E’ noto, infatti, che i termini di cui all’art. 2226 c.c., comma 2 (otto giorni di decadenza dalla scoperta dei vizi e delle difformità, con termine di prescrizione in un anno dalla consegna) sono diversi da quelli fissati, per il contratto di appalto, dall’art. 1667 c.c., commi 2 e 3 (rispettivamente, sessanta giorni e due anni). Ne consegue che, una volta qualificato il contratto in modo diverso rispetto al Tribunale – che aveva rigettato le eccezioni di prescrizione proprio qualificando il contratto come appalto – la Corte d’appello avrebbe dovuto riesaminare l’eccezione proposta dall’ A. in primo grado e ribadita in appello, mentre nessuna considerazione la sentenza ha svolto al riguardo.
Il giudice di rinvio, pertanto, dovrà procedere ad un nuovo esame dell’appello verificando se la suindicata eccezione sia o meno fondata. Le ulteriori doglianze dei motivi secondo e terzo (nella parte residua) rimangono assorbite.
5. Il ricorso, pertanto, è accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza impugnata è cassata.
Il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione personale, la quale deciderà il merito dell’appello in conformità ai criteri di cui alla presente pronuncia e provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021