Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33065 del 10/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 7281-2021 proposto da:

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 54, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO GRAZIADEI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO TROTTA;

– ricorrente –

contro

S.F., FINO 2 SECURITISATION SRL, ST.FR.;

– intimati –

avente ad oggetto l’ordinanza n. 11299/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

RILEVATO

che:

la società Unicredit s.p.a. ha chiesto ex art. 391-bis c.p.c., la correzione dell’ordinanza di questa Corte 12 giugno 2020 n. 11299;

a fondamento dell’istanza ha dedotto:

-) di avere resistito con controricorso ai distinti ricorsi per cassazione proposti da S.F. e St.Fr. nei confronti della odierna ricorrente e della società FINO 2 Securitisation s.r.l.;

-) che i suddetti ricorsi vennero rigettati con l’ordinanza 10299/20 sopra ricordata;

-) che nella motivazione della suddetta ordinanza si afferma che i ricorrenti siano condannati alla rifusione delle spese in favore delle parti contro ricorrenti;

-) che tuttavia nel dispositivo dell’ordinanza, per mero errore materiale, compaiono due capoversi identici in ciascuno dei quali i ricorrenti sono condannati alla rifusione delle spese in favore della medesima società Fino 2 Securitisation, mentre nulla nel dispositivo è disposto con riferimento alla rifusione delle spese in favore della Unicredit;

-) che palese appare pertanto l’errore materiale, consistito nello scambio della ragione sociale, nel secondo capoverso del dispositivo, della Unicredit S.p.A. con quello della Fino 2 Securitisation s.r.l..

RITENUTO

che:

il ricorso è fondato;

la sussistenza dell’errore materiale come denunciato dalla ricorrente si desume dal fatto che a p. 8, p. 7, della motivazione dell’ordinanza 11299/20 è annunciata la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle “spese del presente giudizio”, senza eccezioni; che le parti controricorrenti erano due; che nel dispositivo è contenuta la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese in favore della sola Fino 2 Securitisation, ripetuta due volte;

rilevato, altresì, che nella epigrafe della sentenza sono ripetute per due volte le generalità della società controricorrente Fino 2 Securitisation;

ritenuto che la correzione di tale menda può essere disposta anche d’ufficio ex art. 391.bis c.p.c..

PQM

così corregge la suddetta ordinanza:

a p. 9, rigo 11, in luogo delle parole “in favore di Fino 2 Securitisation s.r.l.”, si leggano le parole: “in favore di Unicredit s.p.a.”, fermo il resto;

a p. 1 siano cancellati l’ultimo ed il penultimo rigo;

a p. 2 siano cancellati i primi tre righi;

manda alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza sull’originale del provvedimento corretto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

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