LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2932/2020 proposto da:
S.A.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIA TASSINARI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 2795/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/10/2019 R.G.N. 413/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. cronol. 2795/2019, depositata l’8/10/2018, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da S.A.S. avverso il decreto del tribunale della stessa sede che aveva respinto la sua domanda, prospettata in relazione a tutte le forme di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria, protezione c.d. umanitaria).
2. Osservava la corte che il ricorso era stato proposto nella vigenza del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), convertito nella L. n. 46 del 2017, con la conseguenza che il provvedimento era da ritenere impugnabile dinanzi alla Corte di Cassazione, e ciò anche con riferimento alla richiesta di protezione umanitaria alla luce della modifica del citato art. 35 bis, comma 1, intervenuta a seguito del D.L. n. 132 del 2018;
3. Avverso la suddetta pronuncia il richiedente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, per avere la Corte d’appello di Bologna ritenuto inammissibile l’appello proposto con riferimento al profilo relativo alla protezione umanitaria e per difetto di motivazione al riguardo, rilevando che, in assenza di previsione legislativa espressa, non essendo le controversie in materia di protezione umanitaria richiamate nel citato art. 35 bis, permaneva l’attribuzione alla Corte d’appello delle controversie in sede di impugnazione della decisione di primo grado.
2. La censura è priva di fondamento alla luce dei principi espressi da questa Corte (Cass. 16459/2019, Cass. 9658/2019), secondo cui il rito camerale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, si applica per tutte le domande proposte dinanzi alla sezione specializzata del tribunale in composizione collegiale, in ragione della connessione esistente tra dette domande, tenuto conto che si tratta sostanzialmente di domanda unica ad oggetto indistinto comportante un accertamento di carattere unitario e stante, inoltre, dell’esigenza di evitare contrasti di giudicati.
3. Dalla pronuncia che precede, confermativa della decisione d’inammissibilità dell’appello, discende l’inammissibilità dei motivi attinenti alla valutazione della credibilità del richiedente e all’esame dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria.
4. Non deve essere disposto alcun provvedimento in ordine alle spese, in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva ad opera della controparte.
5. Va disposto il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, a carico della parte (S.U. n. 15177 del 01/06/2021).
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili gli altri.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021