LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3611/2020 proposto da:
N.H.C., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ELENA PETRACCA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – Sezione di Padova, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 5258/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/11/2019 R.G.N. 3708/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. cronol. 5258/2019, depositata il 22/11/2019, ha confermato il provvedimento di primo grado che aveva respinto la richiesta di N.H.C., proveniente dalla Nigeria, di riconoscimento, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria o umanitaria.
2. Avverso la suddetta pronuncia il richiedente propone ricorso per cassazione, affidato a plurimi motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per nullità della procura 2. Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell’apposito albo, è essenziale che detta procura venga conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest’ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione (ex multis n. 7014 del 17/03/2017).
3. Nel caso in esame non risulta dimostrato quest’ultimo requisito, poiché la procura, redatta autonomamente rispetto al ricorso, è priva della data, così da non consentire la verifica del requisito della sua posteriorità rispetto al provvedimento oggetto d’impugnazione.
4. Alla declaratoria di inammissibilità non consegue alcun provvedimento in ordine alle spese, in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva ad opera della controparte.
5. Va disposto il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, a carico della parte (S.U. n. 15177 del 01/06/2021).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021