LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4829/2020 proposto da:
A.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI NATALE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. 42/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 07/01/2020 R.G.N. 4184/2019 udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.
RILEVATO
Che:
1. Il Tribunale di Napoli con decreto n. 42 pubblicato il 7.1.2020, ha respinto il ricorso proposto da A.A. (alias A.A.), cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale ha rigettato le istanze volte in via gradata al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;
2. Il Tribunale, per quel che qui interessa, precisa che:
a) il richiedente – fuggito dal proprio Paese per essere stato minacciato, picchiato e sequestrato per alcuni giorni da alcune persone, di etnia pathan, che, armate di pistola, nell’agosto 2015 aveva scoperto all’interno della moschea del suo paese (Gujarwala) in atteggiamenti cospiratori sospetti mentre si scambiavano delle giacche con cavi elettrici – non ha allegato di essere affiliato politicamente o di aver preso parte ad attività di associazioni per i diritti civili, né di appartenere ad una minoranza etnica e/o religiosa oggetto di persecuzione come richiesto per la protezione internazionale né lo stesso risulta compreso nelle categorie di persone esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano;
b) il racconto del richiedente non è credibile in quanto generico, contraddittorio privo di dettagli sia con riguardo al tessuto crononologico della vicenda sia con riguardo alle motivazioni dei malviventi, risultando, inoltre, assente, come da fonti internazionali accreditate ed aggiornate (Rapporto EASO sul Pakistan, ottobre 2019), una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nel paese di provenienza che possano compromettere l’incolumità dei cittadini;
c) non può concedersi la protezione umanitaria perché non è stata allegata e provata una situazione concreta ed individuale di vulnerabilità del richiedente;
3. il ricorso del richiedente chiede la cassazione del suddetto decreto per tre motivi;
4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo si denuncia motivazione apparente e perplessa (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) avendo, il Tribunale, fornito una motivazione poco esauriente a fronte di un narrato circostanziato, plausibile e attendibile;
2. con il secondo motivo si denuncia, con riguardo alla protezione sussidiaria, motivazione apparente e perplessa (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) avendo, il Tribunale, trascurato le gravi violazioni dei diritti umani evidenziati sui principali siti, aggiornati, di informazione (quali il Report Amnesty International 2017-2018, di cui si trascrive una parte con riguardo alla situazione socio-economica del Senegal);
3. con il terzo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. A, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, avendo, il Tribunale di Napoli, trascurato di approfondire la situazione sociopolitica del Pakistan;
4. i motivi del ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per la loro intrinseca connessione, vanno dichiarati inammissibili, perché, al di là del formale richiamo alla violazione di svariate norme di legge contenuto nell’intestazione del terzo motivo, tutte le censure con essi proposte finiscono con l’esprimere un mero – e, di per sé, inammissibile – dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze processuali effettuate dal Tribunale a proposito sia della condizione socio-politica del Pakistan sia della condizione personale del ricorrente quale emersa dal suo racconto, sulla base delle risultanze processuali;
4.1. a ciò va aggiunto che in base all’art. 360 c.p.c., n. 5 – nel testo successivo alla modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis – la ricostruzione del fatto operata dal giudice del merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207). Evenienze che qui non si verificano;
4.2. invero, il Tribunale ha rilevato che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, la situazione personale del richiedente nonché la situazione socio-politica del Paese di provenienza non configuravano un fondato timore di una persecuzione personale e diretta, non essendo emersa una specifica esposizione al rischio di violazione dei diritti umani in caso di rientro in Patria; il relativo accertamento integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti – come già detto – di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. fra le tante Cass. n. 30105 del 21 novembre 2018);
4.3. in ordine all’episodio avvenuto nella moschea e al sequestro e alle minacce ricevute dai malviventi, il Tribunale ha rilevato la genericità della descrizione, la mancanza di dettagli non secondari, le contraddizioni insanabili e le aporie del narrato; ha, altresì, rilevato che la documentazione prodotta non è attendibile in quanto priva di attestazioni di conformità all’originale o di elementi attestanti la sua provenienza da un’autorità pubblica pakistana;
4.4. inoltre, in ordine alla protezione sussidiaria, il Tribunale, citando fonti internazionali attendibili ed aggiornate (pagg. 8 e 9 del decreto impugnato) ha accertato in fatto che nello stato di provenienza non fosse in atto una situazione assimilabile a quella di un conflitto armato generatore di violenza indiscriminata; lo stabilire se tale accertamento sia corretto o meno è questione di fatto, come tale incensurabile in questa sede se non evidenziando l’omesso esame di un fatto decisivo o la manifesta irrazionalità della decisione, censure neanche prospettate dall’odierno ricorrente (di recente: Cass. n. 6897 del 2020); in realtà chi ricorre si limita – citando una fonte internazionale più risalente di quelle indicate dal Tribunale e per giunta con riguardo ad un paese diverso da quello di provenienza del richiedente – a prospettare una diversa valutazione della situazione del Paese di provenienza, con una censura che attiene chiaramente ad una quaestio fatti che non può essere riesaminata innanzi alla Corte di legittimità, perché si esprime un mero dissenso valutativo delle risultanze di causa e si invoca, nella sostanza, un diverso apprezzamento di merito delle stesse (da ultimo, tra molte, v. Cass. n. 2563 del 2020);
5. il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria al cittadino straniero che abbia realizzato un adeguato grado di integrazione sociale nel nostro paese, secondo i parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 2 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, impone l’esame specifico e attuale della situazione oggettiva e soggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, dovendosi fondare su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (cfr. Cass. S.U. nn. 29459 e 29460 del 2019);
5.2. la ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità, con la conseguenza che la mera allegazione di una esistenza migliore nel paese di accoglienza non è sufficiente, dovendo comunque verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili (Cass. n. 4455 del 2018); la protezione umanitaria costituisce una forma di tutela a carattere residuale posta a chiusura del sistema complessivo che disciplina la protezione internazionale degli stranieri in Italia (come rende evidente l’interpretazione letterale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3);
5.3. il Tribunale ha rilevato che non sussiste una situazione di compromissione dei diritti fondamentali nel paese d’origine e che non è stata indicata, da parte del richiedente, alcuna specifica vulnerabilità soggettiva o ambientale; d’altra parte, con riguardo al paese di transito (Libia), il ricorrente nemmeno in questa sede ha dedotto di trovarsi in situazione di specifica vulnerabilità determinata dalle eventuali violenze o torture subite (cfr. Cass. n. 28781 del 2020, che pone a carico del richiedente l’onere di allegare e provare tale stato di vulnerabilità), mentre il contratto di lavoro stipulato con la ditta Umair Razzaq (stipulato in data successiva al deposito del decreto impugnato) rappresenta una questione nuova, il cui esame è precluso in sede di legittimità.
6. in conclusione, il ricorso è inammissibile; alla reiezione del ricorso, non consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, non avendo l’intimato svolto attività difensive;
7. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021