LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2976/2020 proposto da:
J.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CHIARA BELLINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA – SEZIONE DI PADOVA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5277/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/11/2019 R.G.N. 404/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. cronol. 5277/2019, depositata il 22/11/2019, ha confermato il provvedimento di primo grado che aveva respinto la richiesta di J.A., proveniente dal Ghana, di riconoscimento, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria o umanitaria. In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto privi di coerenza e credibilità i fatti narrati dal ricorrente (il quale aveva dichiarato di essere figlio di madre separata e di vivere da solo per l’ostilità della moglie del padre e del fratellastro, presso i quali avrebbe tuttavia fatto ritorno dopo essere fuggito a vari tentativi di aggressione ad opera di individui armati non identificati e collegati alle minacce di morte rivoltegli dai familiari della sua fidanzata cristiana). I giudici, in particolare, rilevavano che non si comprendeva come mai egli si rifugiasse proprio nel luogo dove era più facile rinvenirlo, presso la casa del padre dove vivevano anche la matrigna e il fratellastro che gli erano ostili e con i quali in passato aveva convissuto in condizioni di grave maltrattamento, che non erano stati forniti elementi atti ad individuare gli autori dei riferiti atti persecutori, che, in ogni caso, quelle riferite erano situazioni di conflitto di natura privata, estranee a forme di persecuzione determinata da motivi di razza, religione o opinione politica, per le quali non era allegata l’impossibilità di ottenere controllo e tutela in ambito istituzionale.
3. Avverso la suddetta pronuncia J.A. proponeva ricorso per cassazione, affidato tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiarava di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione delle norme che disciplinano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g, artt. 5, 7 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, lett. c-ter, osservando che i giudici avevano violato il potere-dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa, pur essendo la vicenda puntualmente narrata e sussumibile sotto più profili nell’ambito delle tutele garantite dall’ordinamento.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione, anche quale vizio di motivazione, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a) e), in punto di onus probandi, cooperazione istruttoria e criteri normativi di valutazione degli elementi di prova e delle dichiarazioni resa di richiedenti.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione del principio del “non refoulement” di cui all’art. 3 CEDU e art. 33 Convenzione di Ginevra, rilevando che lo straniero che, indipendentemente dall’origine della persecuzione, si trovasse, se respinto o espulso, nella condizione di subire la tortura o pene o trattamenti disumani o degradanti, ha un diritto intangibile in forza delle invocate norme a non essere espulso o respinto.
4. I motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione dell’intima connessione, sono privi di fondamento.
5. Questa Corte ha affermato che, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, il giudice deve prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova perché non reperibile o non esigibile, della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perché il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine; le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso (Cass. n. 10286 del 2020; Sez. 6, 27/06/2018, n. 16925; Sez. 6, 10/4/2015 n. 7333; Sez. 6, 1/3/2013 n. 5224).
6. E’ vero, quindi, che, in base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere affidata alla mera opinione del giudice ma deve essere il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit.), senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. 14 novembre 2017, n. 26921; Cass. 25 luglio 2018, n. 19716; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2956 e ivi ampi richiami di giurisprudenza) e che solo sulla base di un esame effettuato nel modo anzidetto, le dichiarazioni del richiedente possono essere considerate inattendibili e come tali non meritevoli di approfondimento istruttorio officioso.
7.Tuttavia è da rilevare che, nel caso che ci occupa, i suddetti parametri risultano rispettati, giacché i giudici del merito hanno evidenziato profili di grave contraddittorietà ed inverosimiglianza del racconto, correttamente rilevando la deduzione di ragioni di conflitto di natura privata in difetto di allegazioni da parte del richiedente circa l’inutile ricorso da parte sua alla tutela della forza pubblica e alle eventuali deficienze di detta tutela.
8. Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato.
9. Nessun provvedimento deve essere adottato in punto di liquidazione delle spese, in mancanza di svolgimento di attività difensiva ad opera della controparte.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021