Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33085 del 10/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18571-2020 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ESPOSITO MOCERINO;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, *****, in persona del Procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO CARROZZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 938/2020 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 26/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. P.M. e F.R. convennero in giudizio D.C.M. e la compagnia assicuratrice Generali Italia s.p.a. al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito a un sinistro stradale avvenuto nel 2008.

Il Giudice di Pace di Marigliano, con sentenza n. 636/2016, ha accolto le domande attoree condannando la compagnia assicurativa al pagamento di Euro 2.996,00 in favore del P. e di Euro 3.043,08 in favore del F..

2. Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 938/2020, pubblicata il 26 giugno 2020, ha accolto l’appello proposto da Generali s.p.a. che lamentava l’erroneo esame delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure.

Il Tribunale non ha condiviso il giudizio del Giudice di Pace in merito alla valutazione di attendibilità dell’unico teste escusso, P.N., alla luce dei suoi rapporti parentali con i soggetti coinvolti nel sinistro stradale e dall’accertamento di una precedente sentenza che riscontrava l’inattendibilità di tale teste.

Inoltre il giudice dell’appello ha escluso che la sentenza n. 5288/2010 del Giudice di Pace di Nola, che accertava la responsabilità esclusiva del D.C. nel sinistro in questione, potesse produrre effetti riflessi nel presente giudizio. Ha, infatti, escluso alcun rapporto di pregiudizialità per mancanza di effettivi riscontri probatori circa il nesso causale tra i danni lamentati dagli appellati e il sinistro.

3. Avverso la suddetta pronuncia P.M. e F.R. propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso Generali Italia s.p.a.

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 4 e 5 c.p.c., in quanto il Giudice di Pace nel valutare l’attendibilità del teste non avrebbe tenuto conto della pronuncia di altro processo perché non acquisita nel giudizio.

Il motivo è inammissibile in quanto non -ddis fatto il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, il quale prescrive che il ricorso contenga, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata. Manca infatti una censura specifica in merito al giudizio di inattendibilità così come effettuato dal Tribunale, il motivo si riferisce solo al differente giudizio svolto dal Giudice di Pace spiegando le ragioni poste alla base del suo percorso decisionale.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, in quanto il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere sussistente un rapporto pregiudiziale tra la richiesta di risarcimento dei danni e l’accertamento della esclusiva responsabilità di D.C.M. nella causazione del sinistro avvenuto in altro giudizio.

Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il Tribunale di Nola ha escluso il rapporto pregiudiziale tra la pronuncia che accerta la responsabilità esclusiva del D.C. nella causazione del sinistro che qui rileva e l’accoglimento delle richieste di risarcimento del danno avanzate dai ricorrenti in quanto ha ritenuto in alcun modo provata la dinamica del sinistro e la causalità tra quest’ultimo e le lesioni lamentate dai ricorrenti. Non si tratta dunque di un problema riguardante la corretta applicazione dei principi in materia di giudicato riflesso ma di valutazione degli elementi probatori posti a base al giudizio, ritenuti non sufficienti dal Tribunale per accertare un nesso causale tra i danni e il sinistro, escludendo per questo qualsiasi risarcimento. Tale giudizio non è sindacabile in questa sede perché la valutazione dei fatti e in particolare degli elementi probatori rientra nel sovrano apprezzamento del giudice di merito.

5. Le spese seguono la soccombenza.

5.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.300 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

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