Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33086 del 10/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20800-2020 proposto da:

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MICHELE UNIA, 11, presso lo studio dell’avvocato ROSA BONOMO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO MELIDORO, DANIELE LUIGI SANASI;

– ricorrente –

contro

SIAT – SOCIETA’ ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUTEZIA 5, presso lo studio dell’avvocato RODOLFO ROMEO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO TURCI;

GENERALI ITALIA SPA, *****, in persona del Procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato POZZOLO BARBARA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 224/2020 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 19/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. L.S. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale la SIAT Società Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. e Generali Italia S.p.A. al fine di sentirle condannare, ciascuna per la quota di propria competenza, al pagamento della somma di Euro 184.146,21 a titolo di indennizzo assicurativo per due sinistri avvenuti in data ***** ed un furto avvenuto in data *****.

Si costituì in giudizio la sola SIAT Società Italiana Assicurazioni chiedendo il rigetto della domanda, la Generali Italia S.p.A. rimaneva contumace.

Il Tribunale di Genova, rigettò la domanda proposta dal L. condannando quest’ultimo al pagamento delle spese.

2. La Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 224/2020 del 19 febbraio 2020 ha rigettato l’appello proposto da L.S., confermando integralmente la sentenza di primo grado.

3. Avverso tale decisione L.S. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Generali Italia S.p.a. e SIAT – Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni resistono con controricorso.

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione agli artt. 1362 e ss. per aver la Corte d’Appello escluso la legittimazione attiva del L. sulla base di una interpretazione parziale ed errata del contratto di assicurazione. Il giudice, inoltre avrebbe errato nel ritenere essenziale, ai fini della legittimazione attiva, l’avvenuta corresponsione del ristoro del danno e non l’addebito e nel non aver considerato pacifico il riconoscimento da parte di tutti i soggetti coinvolti dell’avvenuta corresponsione delle somme per compensazione.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 260 c.p.c., n. 5, per non aver la Corte d’appello riconosciuto la legittimazione attiva del L. in applicazione del disposto dell’art. 1, comma 2, sez. II polizza assicurativa.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nonché nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Si duole della mancata pronuncia circa la quietanza di pagamento rilasciata al ricorrente e la sua idoneità dimostrare l’avvenuto pagamento.

4.4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Sostiene il ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe dichiarato inammissibili le richieste istruttorie dallo stesso formulate ritenendo erroneamente che esse non erano state riproposte all’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado.

Il ricorso è inammissibile per insufficiente esposizione dei fatti di causa ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Infatti, dalla lettura del ricorso non è possibile comprendere con esattezza quale fosse l’oggetto del giudizio di primo grado, in particolare quale fosse il contenuto della polizza assicurativa, quali i soggetti originariamente coinvolti e quali i rapporti tra la Fiat Group Automobiles S.p.a., la Logtrans Soc. Cons. a.r.l., la Società Coperativa CICLAT Ausiliari Traffico e l’attuale ricorrente. Ancora è del tutto assente una adeguata esposizione delle difese svolte dal ricorrente in primo grado e del contenuto della sentenza oggetto di impugnazione, Non si comprendono neppure, quantomeno con esattezza, quali fossero le parti del processo di primo grado e i rispettivi ruoli, quali domande vennero prospettate e che esito abbiano avuto.

Tali mancanze rendono oggettivamente impossibile comprendere il significato del ricorso in esame e valutare la fondatezza delle censure ivi esposte.

5. Le spese seguono la soccombenza.

5.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.800 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

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