LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. ROSSETTI Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23350-2020 proposto da:
P.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE TONIAI, FULVIO GENTILI;
– ricorrente –
contro
FINO 2 SECURITIZATION S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell’avvocato ELIO LUDINI, che la rappresenta e difende;
– resistente –
e P.N., P.S., P.M.;
– intimati –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 31/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Monza.
FATTI DI CAUSA
1. Ad ottobre del 2014 la società Fino 2 Securitization s.r.l. chiese ed ottenne dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo per l’importo di 3.000.000 di Euro nei confronti di P.G..
A fondamento del ricorso monitorio aveva dedotto di essere creditrice di una società commerciale, le cui obbligazioni erano state garantite con fideiussione da P.G..
Con quattro diversi atti stipulati tra agosto 2014 e dicembre 2015 P.G. donò ai propri figli dapprima la nuda proprietà, e poi l’usufrutto, della quota sociale da lui detenuta in una s.r.l., e d’un pacchetto azionario d’una s.p.a..
2. Nel 2019 la Fino 2 Securitization s.r.l., agendo per il tramite della propria mandataria con rappresentanza doValue s.p.a., convenne dinanzi al Tribunale di Milano P.G. ed i suoi tre figli ( P.N., P.S. e P.M.) chiedendo in via principale che le quattro donazioni suddette fossero dichiarate simulate; ed in via subordinata che fossero dichiarate inefficaci ex art. 2901 c.c. nei confronti della società creditrice, in quanto compiute in frode dei diritti di quest’ultima.
3. P.G. si costituì tempestivamente eccependo in via preliminare l’incompetenza per territorio del Tribunale adito.
Dedusse che tutti i convenuti risiedevano nella circoscrizione del Tribunale di Monza; che la propria obbligazione nei confronti della banca era sorta nella circoscrizione del Tribunale di Monza, e doveva essere adempiuta “nella filiale di cui al conto corrente”, sita a Roma; o al massimo presso la sede della mandataria “doBank s.p.a.” (così indicata nel ricorso, in luogo di “doValue s.p.a.”); infine, dedusse che le donazioni di cui si chiedeva dichiararsi la simulazione o l’inefficacia erano state stipulate anch’esse nella circoscrizione del Tribunale di Monza.
Il convenuto aggiunse che la competenza del Tribunale di Milano, da escludersi in base ai criteri ordinari, nemmeno poteva sostenersi ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, in quanto la domanda proposta dalla società attrice non aveva ad oggetto una controversia societaria.
4. Con ordinanza 31 maggio 2020 il Tribunale di Milano, sezione seconda civile, dopo avere invitato le parti a precisare le conclusioni e a scambiarsi memorie e repliche sulla questione preliminare della competenza, ritenne che:
-) la domanda di simulazione rientrasse nella competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa, e dunque del Tribunale di Milano;
-) poiché tuttavia la causa era stata assegnata ad una sezione ordinaria, e poiché i rapporti fra sezione ordinaria e sezione specializzata non danno luogo ad una questione di competenza, ma solo di distribuzione degli affari all’interno del medesimo giudiziario, ordinò che il fascicolo fosse trasmesso al presidente del Tribunale per le sue determinazioni.
5. Con atto notificato il 4 settembre 2020 P.G. ha proposto regolamento di competenza avverso la suddetta ordinanza.
Il ricorrente deduce che né la domanda di simulazione dell’atto di donazione di una quota sociale, né l’azione pauliana concernente lo stesso atto, rientrano nella speciale competenza di cui al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3.
6. La società doValue s.p.a., dichiarando di agire quale mandataria con rappresentanza della FINO 2 Securitization s.r.1., ha resistito depositando memoria e chiedendo dichiararsi la competenza ratione materiae del Tribunale di Milano, sezione specializzata per le imprese.
7. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte chiedendo che fosse dichiarata la competenza del Tribunale di Monza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La doValue s.p.a. ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per tre ragioni: per tardività, per omessa esposizione dei fatti essenziali della causa, ex art. 366 c.p.c, n. 3, e per omessa indicazione degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, ex art. 366 c.p.c., n. 6.
1.1. L’eccezione di inammissibilità per tardività del regolamento è basata sul presupposto che l’ordinanza impugnata, sebbene non comunicata dalla cancelleria alle parti, era tuttavia nota al ricorrente almeno a far data dal 17 giugno 2020.
In quella data, infatti, la cancelleria del Tribunale di Milano comunicò a tutte le parti in causa il provvedimento col quale il Presidente del suddetto Tribunale aveva disposto la prosecuzione della causa dinanzi alla sezione ordinaria, senza riassegnarla a quella specializzata.
1.2. L’eccezione è infondata, alla luce del consolidato principio secondo cui alla comunicazione prescritta dall’art. 47 c.p.c., comma 2, non può ritenersi equipollente, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per la notificazione del ricorso per regolamento di competenza, la conoscenza che la parte abbia avuto aliunde del provvedimento con cui il giudice ha statuito sulla competenza (ex multis, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3989 del 18/02/2011, Rv. 617017 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11758 del 06/08/2002, Rv. 556687 – 01).
1.3. Le due restanti eccezioni preliminari sono infondate.
Quanto all’esposizione dei fatti di causa, il regolamento contiene le indicazioni essenziali per comprendere il thema decidendum; e quanto all’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, quell’onere è richiesto dalla legge quando il ricorso “si fonda” su atti o documenti processuali.
Ma nel caso di specie il regolamento di competenza né si duole del travisamento di un atto processuale, né lamenta l’omesso esame di un documento: con esso, infatti, si sottopone a questa corte una pura questione di diritto, e cioè stabilire se l’azione di simulazione della donazione di una quota sociale rientri o meno nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
2. Nel merito, le deduzioni del ricorrente sono infondate.
Per stabilire se sia giuridicamente corretta, in punto di competenza, l’ordinanza impugnata, è necessario affrontare in sequenza due questioni:
a) se sussista una competenza per materia D.Lgs. n. 168 del 2003, ex art. 3, del Trib. Milano (questione preliminare ex art. 276 c.p.c., comma 2);
b) in caso negativo, se il Tribunale di Milano sia comunque competente a conoscere dell’azione pauliana secondo i criteri ordinari.
3. La prima delle suddette questioni va risolta nel senso che la controversia oggetto del presente giudizio non rientra tra quelle previste dal D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3.
Per radicare la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, infatti, non è sufficiente che si controverta sulla titolarità in capo ad uno dei litiganti della qualità di socio.
E’ invece necessario che si controverta sulla qualità di socio al fine della gestione dell’impresa sociale o alla partecipazione ai benefici di essa (gli utili, ad es.).
Solo in questi casi si può dire che la controversia abbia ad “oggetto” il rapporto societario. Nel caso di azione di simulazione o azione revocatoria, invece, la controversia verte non sul rapporto societario quale petitum sostanziale, e dunque non ha – come si suol dire – fondamento endosocietario” (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 9224 del 20/05/2020, Rv. 657678 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8661 del 08/05/2020, Rv. 657831 – 01).
In applicazione di tali principi questa Corte ha già escluso che rientri nella competenza della sezione specializzata la controversia avente ad oggetto l’accertamento della simulazione del trasferimento di un ramo d’azienda (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 22149 del 14/10/2020, Rv. 659401 – 01).
Analogamente, nel caso oggi in esame, la lite non ha ad oggetto il diritto dei donatari o del donante di percepire gli utili o di partecipare alle assemblee, ma ha ad oggetto l’accertamento della consistenza del patrimonio del debitore.
Alle medesime conclusioni questa Corte è pervenuta con riferimento all’azione pauliana, stabilendo che “l’azione revocatoria che riguardi l’atto di vendita di quote societarie rientra nella competenza del Tribunale ordinario e non della sezione specializzata in materia di impresa, atteso che tale azione non comporta conseguenze sulla titolarità delle quote contese né sui diritti connessi, ma può produrre, ove accolta, soltanto l’inefficacia del trasferimento nei confronti di chi agisce, non alterando, per il resto, la situazione proprietaria né l’assetto della società, che non è coinvolta direttamente. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8661 del 08/05/2020, Rv. 657831 – 01).
4. Esclusa la competenza speciale di cui al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, va affermata nel caso di specie la competenza razione loci del Tribunale di Milano.
La società attrice ha infatti formulato nei confronti dei convenuti due domande subordinate: l’una di simulazione, l’altra revocatoria.
Tra la domanda di simulazione e la domanda revocatoria esiste un cumulo tanto oggettivo, perché proposte dalla stessa parte (art. 104 c.p.c.), quanto soggettivo, in quanto proposte contro più parti (art. 33 c.p.c.).
Nel caso di cumulo oggettivo, l’orientamento più recente di questa Corte ritiene che l’art. 104 c.p.c. consente di derogare non solo alla competenza per valore, ma anche a quella per territorio (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 15252 del 16/07/2020, Rv. 658727 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 24370 del 18/11/2011, Rv. 620292 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 24869 del 09/12/2010, Rv. 614879 – 01).
4.1. Non ignora il Collegio che il suddetto e più recente orientamento contrasta con altro e più risalente (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5705 del 12/03/2014, Rv. 630542 – 01; Sez. L, Sentenza n. 14386 del 10/08/2012, Rv. 624183 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 25269 del 14/12/2010, Rv. 615207 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 1213 del 27/01/2003, Rv. 560024 – 01), ma nel caso di specie non è necessario prendere posizione in merito al suddetto contrasto per due ragioni.
La prima è che anche coloro i quali negano che l’art. 104 c.p.c. consenta di derogare alla competenza per territorio, ammettono tuttavia che tale deroga sia consentita quando fra le domande cumulate esista una “relazione di evidente subordinaione” (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5705 del 12/03/2014, Rv. 630542 – 01), e questo è per l’appunto il nostro caso.
La seconda ragione è che in ogni caso, trattandosi di processo litisconsortile, troverebbe applicazione nel caso di specie l’art. 33 c.p.c..
4.2. Stabilito dunque che nel presente giudizio il giudice competente per territorio su almeno una delle due domande formulate dalla FINO 2 Securitization può legittimamente conoscere anche dell’altra, occorre chiedersi se il Tribunale di Milano sia competente per territorio sulle domande suddette.
Ebbene, in tema di azione revocatoria, è pacifico che la competenza per territorio, “poiché concerne un’obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negoo che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c.” (Sez. 3 -, Ordinanza n. 1594 del 24/01/2020, Rv. 656641 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7377 del 06/07/1993, Rv. 483015 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2307 del 05/03/1988, Rv. 458101 – 01).
Tra questi criteri, vi è anche quello del “luogo di esecuzione dell’obbligazione per la tutela della quale l’attore aveva proposto adone revocatoria (Sez. 3 -, Ordinanza n. 16284 del 18/06/2019, Rv. 654348 – 01).
Nel caso di specie, l’obbligazione “tutelata” dalla revocatoria è quella di pagamento di una somma di denaro dovuta dal fideiussore al creditore garantito.
Il creditore garantito è la FINO 2 Securitization, la quale ha sede a Milano. Milano, dunque, è il giudice competente ex 1182 c.c. sulla domanda di revocatoria, e di conseguenza è competente anche (ex art. 104 c.p.c. o ex art. 33 c.p.c.) sulla domanda di simulazione.
4.3. Nulla rileva, infine, che la circostanza che la FINO 2 Securitization abbia nominato un mandatario cui ha affidato la riscossione del credito.
Infatti “per il combinato disposto dell’art. 20 c.p.c. e dell’art. 1182 c.c., ai fini della determinazione della competenza per territorio, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l’obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza.
La successiva indicazione unilaterale da parte del creditore di un luogo diverso consente al debitore soltanto di pagare efficacemente nel luogo indicato ma non incide sul criterio di collegamento previsto dall’art. 20.
Ne consegue che il conferimento di una procura per il recupero dei crediti “anche mediante diretto incasso” non può determinare un esclusivo luogo di adempimento dell’obbligazione diverso da quello indicato dalla legge, se alla possibilità di pagamento al mandatario non si sia fatto riferimento nel contratto (Sez. 3, Ordinanza n. 2891 del 14/02/2005, Rv. 582966 – 01; conformi Sez. 1, Sentenza n. 2568 del 28/06/1975, Rv. 376507 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 169 del 27/01/1970, Rv. 344945 – 01).
5. Le spese del presente regolamento seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
PQM
(-) dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Milano;
(-) condanna P.G. alla rifusione in favore di doValue s.p.a., nella qualità di mandataria con rappresentanza della FINO 2 Securitization s.r.l., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021