Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.3311 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29297-2019 proposto da:

G.K.P., rappresentato e difeso dall’avv.to ANTONELLA MACALUSO, con studio in Caltanissetta, Corso Sicilia 105 (antonella.macaluso-avvocatic1.legalmail.it) elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 368/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 18/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. G.K., proveniente dal *****, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Catania che aveva confermato la pronuncia di rigetto della domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese per la persecuzione subita in ragione del suo orientamento omosessuale.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) e artt. 5, 7, 8 anche alla luce del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

1.1. Lamenta l’omessa applicazione del c.d. onere della prova attenuato ed assume che non era stato considerato che a causa della sua omosessualità egli era stato sottoposto a trattamenti disumani e degradanti.

1.2. Assume che la persecuzione dell’omosessualità in ***** era attestata da numerose fonti ufficiali (cita Amnesty International 2017/2018) e che ciò non era stato affatto considerato dalla Corte territoriale.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

2.1. Lamenta che la Corte aveva omesso di valutare la circostanza che, rientrando in *****, egli sarebbe stato sottoposto a trattamenti disumani e degradanti per il suo orientamento sessuale ed aggiunge che la Corte aveva respinto la protezione sussidiaria negando che sussistesse l’ipotesi della minaccia grave e individuale alla vita ed alla persona derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno e internazionale che, invece, ricorrevano nel caso in esame visto anche il clima di assoluta instabilità che caratterizzava il paese.

3. I motivi devono essere congiuntamente esaminati, in quanto interconnessi: essi sono entrambi inammissibili.

3.1. In ordine al primo che riguarda la negata credibilità del racconto, si osserva, infatti, che il ricorrente – che ha reso una esposizione del fatto estremamente sintetica, dal quale non si evincono i precisi connotati della storia narrata e delle modalità della persecuzione dedotta – ha omesso di considerare che la Corte territoriale ha provveduto alla valutazione della credibilità fondandola su un percorso argomentativo congruo e logico attraverso il quale ha fatto emergere le contraddizioni del racconto (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), consistenti soprattutto nel fatto che la tendenza omosessuale che lo aveva spinto alla fuga era stata allo stesso tempo affermata e negata.

3.2. La motivazione risulta al di sopra della sufficienza costituzionale, ragione per cui deve dichiararsi inammissibile la complessiva censura in punto di credibilità: laddove, infatti, come nel caso di specie, la valutazione del giudice di merito si fondi sul paradigma interpretativo previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 la critica sul punto proposta si traduce in una richiesta di rivalutazione delle emergenze processali, e si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, ove sia sostenuta (come nel caso) in esame da argomentazioni logiche e coerenti, a nulla rilevando che il compendio istruttorio possa essere valutato anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, in quanto, diversamente, il giudizio di legittimità si trasformerebbe, in un non consentito terzo grado di merito (cfr. ex multis Cass. 18721/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019;).

4. La stessa sorte deve essere riservata anche al secondo motivo, nonostante che l’inammissibilità debba essere riferita alla assoluta mancanza di specificità della censura.

4.1. La declinazione della doglianza, infatti, è stata inizialmente indirizzata verso l’omessa considerazione, da parte della Corte, del fatto che, in caso di rientro in patria, il ricorrente avrebbe subito trattamenti disumani e degradanti per il suo orientamento sessuale rispetto al quale viene denunciata l’omessa acquisizione di C.O.I. aggiornate, critica con cui, nel prosieguo del motivo, è stato lamentato il mancato riconoscimento dei presupposti per la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) in relazione alla complessiva instabilità politica del paese ed alla sussistenza di un conflitto armato:

tale ultima questione, tuttavia – estranea alla vicenda di omosessualità narrata – non è accompagnata dalla trascrizione del corrispondente motivo d’appello, omissione questa che rende inammissibile la censura sia per mancanza di specificità che per assenza di autosufficienza (cfr. Cass. 14561/2012; Cass. 17049/2015).

5. Con il terzo motivo, ancora, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 in ordine alla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ed il riconoscimento di una protezione di tipo umanitario ai sensi dell’art. 3 CEDU.

5.1. Si lamenta altresì l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

5.2. Premesso che l’ultimo profilo della censura è inammissibile perchè non viene indicato il fatto storico che la Corte avrebbe omesso di considerare, si osserva che gli aspetti di vulnerabilità oggetto di doglianza non risulta che siano stati prospettati in grado d’appello e vengono riferiti a variegate criticità, fra cui la povertà del paese (pag. 7 del ricorso) e la situazione sociopolitica (cfr. pag. 9 del ricorso) per la quale viene richiamato un rapporto di Amnesty International, privo di data e relativo al “*****”, paese del tutto estraneo alla vicenda in esame che riguarda il “*****” (cfr. pag. 11 del ricorso primo cpv): a ciò si aggiunge che il richiamo alla assenza di tipizzazione dei motivi di carattere umanitario (cfr. pag. 7 del ricorso) che configurano i presupposti della fattispecie (“a compasso largo” come condivisibilmente affermato da Cass. 4455/2018 e Cass. SU 29459/2019) non si può tradurre nella completa astrazione della doglianza che deve, comunque, osservare sia il principio di specificità in funzione della natura “individualizzata” della fattispecie, sia quello dell’autosufficienza che informa il ricorso per cassazione, nel quale deve essere riportata, anche attraverso specifici riferimenti agli atti, il corrispondente motivo proposto nel grado d’appello (cfr. Cass. 7074/2017).

6. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

7. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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