Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33113 del 10/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 362/2017 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. G. BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA ANDREOTTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO MAJER;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO MARIMPIETRI 12, presso lo studio dell’avvocato GIULIANA DI NATALE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIA NORDIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2136/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di petizione di eredità, proposta da D.G. nei confronti di M.C., con riguardo alla successione di C.E.. La domanda di petizione era stata proposta dal D. nella qualità di successibile ex lege del defunto (quale fratello unilaterale); essa era fondata sul difetto di autenticità del testamento olografo del defunto, contenente la nomina della convenuta quale erede universale.

La Corte d’appello ha accolto il gravame della M., soccombente in primo grado, non essendo stata raggiunta una prova certa della falsificazione dell’atto.

Per la cassazione della sentenza il D. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi.

M. ha resistito con controricorso e ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo (nullità della sentenza per contrasto fra dispositivo e motivazione) è infondato.

Sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto (Cass. n. 16014/2017; n. 26077/2015).

Nulla di tutto questo nel caso in esame e per rendersene conto basta ripercorre il contenuto della decisione.

La Corte d’appello ha richiamato gli esiti del processo penale svoltosi contro la M., in esito al quale la stessa, chiamata a risponde del reato di cui agli artt. 485 e 491 c.p., per avere formato un testamento falso, era stata assolta. Secondo la Corte d’appello il giudice penale aveva motivato l’assoluzione, perché “gli elementi acquisiti con le indagine grafologiche non avevano offerto una prova convincente della falsità di scrittura e comparazione, ma al contrario deponevano per l’autenticità” (così testualmente la sentenza impugnata a pag. 6).

La Corte d’appello ha posto in evidenza che la stessa consulenza grafica, svolta in sede civile, non conteneva una univoca affermazione di falsità, ma solo una valutazione di probabilità circa la non provenienza del testamento da parte dell’apparente autore.

La Corte d’appello ha poi preso in esame le eccezioni dell’appellato (attuale ricorrente), il quale aveva sostenuto che la perizia penale non avrebbe potuto poteva essere utilizzata nel giudizio civile, perché il perito aveva utilizzato scritture di comparazione di origine incerta e contestata. Con riguardo a tale eccezione, la corte di merito ha evidenziato che il perito, nominato dal giudice penale, aveva utilizzato anche scritture di comparazione di certa provenienza, in pratica le medesime scrittura utilizzate dal consulente nominato dal Tribunale in primo grado (la Dott.ssa B.), “sicché almeno sotto questo profilo è possibile individuare un ambito di accertamento grafico comune ai due tecnici d’ufficio, i quali sono pervenuti a conclusioni non concordanti”. La Corte di merito ha proseguito l’analisi, evidenziando che il giudice penale aveva posto l’accento anche sulle deposizioni testimoniali, le quali non solo non provavano l’assunto dell’attore che ” M.C. avesse il ruolo di mera domestica o badante, ma illustrano una relazione risalente a molti anni addietro, connotata da condivisione di vita di interessi e di vita del tutto estranei a un rapporto di mera collaborazione domestica, sicché non è incongrua la decisione di C. di nominarla erede universale”.

La Corte di merito, inoltre, ha rilevato che “neppure una valutazione isolata della consulenza B. consentiva di riconoscere con sicurezza la falsità della scheda testamentaria”. A tale considerazione la Corte d’appello ha fatto seguire la trascrizione delle osservazioni proposte dal consulente tecnico d’ufficio; ha quindi concluso non è stata “raggiunta neppure in sede civile, una prova certa della falsificazione”. In base a tali rilievi ha poi dichiarato l’autenticità del testamento, cui ha fatto seguire il riconoscimento della devoluzione dell’intera eredità alla M., istituita erede testamentaria.

Risulta con chiarezza da tali considerazione che il contrasto fra la motivazione e la dichiarazione di autenticità del testamento, contenuto nel dispositivo, è meno che apparente. Infatti, la statuizione sulla autenticità del testamento non riflette un positivo convincimento della Corte di merito sulla provenienza della scheda dal defunto, in contrasto con la posizione dubitativa risultante dalla motivazione. La statuizione costituisce piuttosto il riflesso de convincimento del giudice circa la mancanza di una prova univoca della falsità, da cui derivava la conseguenza negativa in ordine alla pronuncia di merito richiesta dall’attore, in quanto fondata sulla falsità dell’olografo (actore non probante, reus absolvitur).

Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per travisamento della prova.

Si sostiene che il consulente nominato in primo grado non aveva attribuito la paternità del testamento al de cuius, avendo al contrario risposo al quesito “affermando che è con elevata probabilità di autore diverso la scrittura della scheda testamentaria rispetto alle firme autografe di C.E.”.

Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha avuto perfettamente presente gli esiti dell’accertamento compiuti dal consulente tecnico d’ufficio, il quale, appunto, aveva espresso un giudizio in termini di “possibilità” della falsificazione e non già in termini di certezza. Ha tuttavia messo a raffronto tale esito dubitativo con gli accertamenti compiuti in sede penale e con la valutazione operata dal giudice penale. Si capisce bene, pertanto, come la ratio della decisione non sia nel riconoscimento positivo dell’autenticità del testamento, ma nella mancanza di una prova univoca della sua falsificazione, già riconosciuta sulla base della consulenza tecnica scolta nella causa civile e ulteriormente confermata dagli accertamenti compiuti in sede penale. Nel giudizio penale, il perito nominato aveva espresso un giudizio diverso, ritenendo maggiormente probabile l’ipotesi della autenticità della scheda. Si deve aggiungere che la Corte d’appello è andata oltre l’esito della consulenza tecnica, estendendo la valutazione al contenuto del testamento e ai presumibili sentimenti del de cuius nei confronti della beneficiaria. Al riguardo ha recepito la valutazione del giudice penale circa la non incongruità della “decisione del C. di nominarla (la M. n.d.r.) erede universale”. Costituisce principio acquisito che “il giudice del merito, benché abbia disposto consulenza grafica per verificare l’autografia di una scrittura disconosciuta, se l’indagine esperita non è giunta a risultati del tutto rassicuranti, ha il potere – dovere di formare il proprio convincimento sulla base di qualsiasi elemento di prova obbiettivamente conferente, quali la prova testimoniale, le presunzioni semplici, comprese quelle desunte da fatti acquisiti a mezzo prova testimoniale, il comportamento processuale delle parti, senza esser vincolato ad alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento della verità” (Cass. n. 14227/1999n. 9523/2007; n. 15686/2015).

In questo senso la decisione riflette una corretta applicazione del criterio dell’onere probatorio, operante anche in materia di impugnazione del testamento olografo per difetto di autenticità. Il relativo onere è carico di colui che impugna il testamento (Cass., S.U., n. 12307/2015).

Sotto questo profilo la sentenza impugnata è immune da censure.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 75 disp. att. c.p.c., art. 217 c.p.c. e art. 2729 c.c..

Si sostiene che la perizia svolta in sede penale non poteva trovare ingresso nel giudizio civile, in quanto il perito, nominato dal giudice penale, aveva utilizzato scritture di comparazione di incerta provenienza. Si sottolinea che il medesimo perito aveva riconosciuto di avere avuto a disposizione una notevole mole di scritture di comparazione, diversamente dal consulente tecnico del giudizio civile. Egli aveva ammesso che, se avesse avuto a disposizione un numero più ristretto di scritture di comparazione, avrebbe concluso nello stesso modo del consulente nominato nel processo civile.

Il motivo è infondato. Il giudice civile, in mancanza di uno specifico divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa la sentenza adottata da un diverso giudice, e trarre da esse, senza esserne vincolato, elementi di giudizio, purché fornisca un’adeguata motivazione del loro utilizzo, procedendo a una diretta e autonoma valutazione delle stesse e dando conto di avere esaminato le censure proposte dalle parti (Cass. n. 20719/2018; n. 25162/2010).

Sotto questo profilo la sentenza impugnata è del tutto corretta. La Corte d’appello, come risulta dalla sintesi della decisione, ha valutato le prove e la sentenza emessa in sede penale autonomamente, in correlazione con le prove acquisite nel giudizio civile; il tutto facendo corretta applicazione del criterio di riparto dell’onere probatorio.

In quanto alla censura che il perito nominato in sede penale avrebbe utilizzato scritture di comparazione non consentite, è stato chiarito che “la categoria dell’inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p., in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, nonostante siano state assunte in un diverso processo in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio. Resta precluso, invece, anche in sede civile, l’accesso alle prove la cui acquisizione concreti una diretta lesione di interessi costituzionalmente garantiti della parte contro la quale esse siano usate” (Cass. n. 8459/2020).

Si chiarisce da parte della giurisprudenza penale che la violazione delle modalità di acquisizione delle scritture di comparazione, previste dall’art. 75 disp. att. c.p.p., “non rende, per la mancanza di una espressa disposizione al riguardo inutilizzabili gli esiti degli accertamenti compiuti e può al più essere considerata ai fini dell’attendibilità del mezzo di prova” (Cass. pen., 22540/2006 in motivazione). Si deve ancora aggiungere che risulta dalla sentenza penale che il tema delle scritture di comparazione fu ampiamente dibattuto in quella sede; e risulta altresì che l’esame dibattimentale del perito si era svolto solamente sulle medesime scritture utilizzate dal consulente del giudizio civile.

Ma, a un attento esame, ogni questione su questo aspetto deve ritenersi superata in considerazione di quanto rilevato nell’esame del precedente motivo. La Corte d’appello ha utilizzato la sentenza penale non già perché ha riconosciuto di poter desumere da essa la certezza della provenienza, ma quale elemento idoneo ad aggravare la situazione di incertezza, circa la prova del difetto di autenticità, già affermata dalla consulenza svolta in sede civile. P, stato sopra ricordato che, nel giudizio penale, sulla base di una valutazione congiunta della indagine tecnica e delle prove testimoniali, è apparsa maggiormente plausibile l’ipotesi dell’autenticità.

Pertanto, il convincimento espresso dalla Corte d’appello sulla efficacia delle prove non rivela alcun errore logico e giuridico essendo inoltre coerente con la regola di riparto dell’onere. Esso, pertanto, è incensurabile in questa sede, spettando soltanto al giudice del merito individuare, nel complesso delle prove acquisite al processo, le fonti del proprio convincimento ed apprezzarne l’efficacia in relazione agli elementi costitutivi della domanda o delle eccezioni, secondo la disciplina dell’onere probatorio gravante, rispettivamente sull’attore o sul convenuto (Cass. n. 1586/1977).

E’ infine inammissibile l’ultimo motivo, il quale denuncia la violazione delle norme sostanziali in tema di testamento olografo e di petizione di eredità. La Corte di merito sarebbe incorsa nella violazione di tali norma per non aver riconosciuto la falsità del testamento e di riflesso per avere negato, in forza della scheda, la qualità di erede legittimo dell’attore.

Le censure, quindi, sono prive di autonomia rispetto a quelle di cui ai motivi precedenti, discutendosi pur sempre della questione della provenienza del testamento dall’apparente autore. La qualità di erede legittimo dell’attuale ricorrente supporrebbe la mancanza della successione testamentaria per l’accertata falsità della scheda, ciò che la corte di merito invece negato.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472