LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29568-2019 proposto da:
I.J., rappresentato e difeso dall’avv.to VINCENZO VITELLO, (vicenzo.vitello.avvocaticl.legalmail.it), elettivamente domiciliato presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1924/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 06/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;
RILEVATO
che:
1. I.J., proveniente dal *****, ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Catania, che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di rigetto della domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio paese in quanto aveva assistito all’uccisione di un amico ed, avendo testimoniato sui fatti, l’autore del delitto aveva aggredito sia il padre che il fratello. Temeva, dunque, di essere vittima di ritorsioni.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
1. Il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3:
a. la violazione e falsa applicazione della normativa in materia di protezione internazionale con particolare riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 ed al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 (primo motivo);
b. la violazione e falsa applicazione della normativa in materia di protezione internazionale ed in particolare del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
2. Entrambi i motivi sono inammissibili.
2.1. Quanto al primo – con il quale il ricorrente lamenta che la Corte non aveva adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria, avendo omesso di assumere informazioni sulle condizioni del paese di origine – la censura viene proposta criticando il mancato rilievo attribuito dalla Corte al contenuto delle C.O.I consultabili dalle quali emergeva che anche nel ***** si registrava una situazione di conflitto armato generalizzato: trattasi di una doglianza volta a chiedere una rivalutazione delle fonti ufficiali consultate che sono oggetto di una attività insindacabile del giudice di merito, ove la relativa decisione sia sostenuta, come nel caso in esame, da una motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale (cfr. pag. 4 della sentenza che si diffonde, trascrivendole, sulle fonti ufficiali desunte dal rapporto Easo 2018).
2.2. Quanto al secondo, con il quale si duole del mancato rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la censura si risolve in un mero enunciato di insoddisfazione per il mancato accoglimento della domanda, con il quale viene altresì criticata una inidonea valutazione della sua integrazione, dimostrata – in thesi – attraverso la produzione di contratti di lavoro a tempo determinato: il rilievo, tuttavia, non coglie nel segno in quanto, da una parte, tale circostanza è stata compiutamente valutata dalla Corte che l’ha ritenuta inidonea ad attestare una compiuta integrazione (cfr. pag. 6 primo cpv sentenza); e, dall’altra, omette di considerare che la fattispecie in esame necessita di una valutazione comparativa con la condizione di vulnerabilità e con il livello di tutela dei diritti umani, rispetto ai quali non è stata prospettata alcuna specifica censura (cfr. Cass. SU 7931/2013 secondo cui “Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione” (cfr. Cass. SU 7931/2013 ed, in termini, Cass. 2108/2012; Cass. 11483/2018): ciò rende il motivo inammissibile, oltre che per l’argomentazione sopra prospettata, anche per mancanza di decisività.
3. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 23 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021