LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27265-2015 proposto da:
G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 9, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE RUSSO, rappresentato e difeso dall’avvocato FORTUNATO NIRO;
– ricorrente –
contro
M.I.U.R. MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI UDINE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrenti –
nonché contro B.E., + ALTRI OMESSI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 194/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 05/08/2015 R.G.N. 216/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.
RITENUTO
CHE:
la Corte d’Appello di Trieste ha rigettato il gravame proposto da G.G. avverso la sentenza del Tribunale di Udine che aveva disconosciuto il diritto del predetto alla valutazione, nell’ambito delle graduatorie scolastiche per l’immissione in ruolo ed il conferimento di supplenze, del servizio sostitutivo di leva, assimilato per legge al servizio militare e da lui prestato dopo l’acquisizione del titolo di studio, ma prima dell’ingresso nei ruoli;
preliminarmente la Corte territoriale affermava, disattendendo la diversa impostazione del ricorrente, che la legittimazione passiva rispetto alla domanda giudiziale spettava al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, MIUR) e non all’Ufficio Scolastico Territoriale o all’Ambito territoriale della provincia di Udine, in quanto titolare del rapporto di lavoro era soltanto il primo, mentre gli altri uffici, per quanto preposti alla gestione delle graduatorie, costituivano solo articolazioni interne del Ministero stesso;
ciò posto, la Corte di merito riteneva che a fondamento della pretesa non fosse utilmente richiamabile la L. n. 958 del 1986, art. 20 sia perché tale norma riguardava il solo riconoscimento del servizio militare ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento previdenziale, sia perché essa era stata abrogata dal D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2268 (Codice dell’Ordinamento Militare);
analogamente – aggiungeva la Corte di merito – il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 523 era stato abrogato ad opera della L. 124 del 1999, art. 4, comma 14 e non poteva essere posto a fondamento della pretesa, così come anche la L. n. 312 del 1990, art. 62 era stato già implicitamente abrogato proprio dallo stesso art. 523;
infine, inidoneo a fondare la pretesa era la L. n. 282 del 1969, art. 4 riguardante soltanto le supplenze e superato dal D.Lgs. n. 297 del 1994 e dal D.Lgs. n. 212 del 2010, così come poi non poteva valere, secondo la Corte d’Appello, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, in quanto esso riguardava il riconoscimento dei servizi pregressi al momento della immissione in ruolo;
quanto infine all’art. 2050 del Codice dell’ordinamento Militare, la Corte d’Appello sosteneva che, se quella norma fosse stata da riferire solo ai concorsi in senso stretto, essa non avrebbe potuto trovare applicazione per le graduatorie della scuola, mentre se la disposizione avesse avuto riguardo, come appariva più logico, anche a qualsiasi procedura pubblica finalizzata alla immissione in ruolo, il servizio, per previsione testuale, avrebbe potuto essere valorizzato solo se prestato in pendenza di rapporto di lavoro e dunque non prima dell’immissione in ruolo;
G.G. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da controricorso del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, MIUR) e dell’Ufficio Scolastico Territoriale – Ambito territoriale della provincia di Udine;
i controinteressati meglio indicati in epigrafe, già parti del giudizio nei gradi di merito, sono rimasti intimati.
CONSIDERATO
CHE:
con il primo motivo G.G. afferma la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21-septies, comma 1, per violazione od elusione del giudicato amministrativo formatosi sull’annullamento del Decreto Direttoriale 31.3.2005 e da estendere, secondo il ricorrente, a coloro che avevano agito impugnando il successivo D.M. n. 44 del 2011, in quanto indebitamente propositivo della medesima norma già annullata, secondo la quale il servizio di leva poteva essere considerato solo se svolto dopo l’immissione in ruolo;
il secondo motivo denuncia la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 1 nonché degli artt. 2 e 97 Cost. e dei principi di buona fede, affidamento, correttezza e leale collaborazione, per avere agito la P.A. in contrasto con le legittime aspettative maturate in esito all’annullamento sopra menzionato della normativa generale amministrativa riguardante il tema del decidere;
il terzo motivo afferma la violazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, nonché del D.Lgs. n. 66 del 2010, dell’art. 2050 in quanto norma da cui avrebbe dovuto ricavarsi la fondatezza della pretesa azionata in giudizio;
il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è fondato;
deve intanto premettersi che il c.d. servizio civile, qui interessato, gode dell’equiparazione generale, quanto a diritti, rispetto al servizio di leva (L. n. 230 del 1998, art. 2050 e, poi, D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2103);
questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento da condividere e da aversi per richiamato ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 che, anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell’art. 52 Cost., “il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev’essere valutato anche ai fini dell’accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni “lato sensu” concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050" (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679);
tale disciplina- si è detto nella citata pronuncia – va apprezzata attraverso “una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050”, tale per cui “il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali”;
lungo questa linea interpretativa, l’art. 2050 si coordina e non contrasta con l’art. 485, comma 7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi infine disapplicare, perché illegittimo, il D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all’analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343);
il ricorso va quindi accolto e la causa rinviata alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, che deciderà adeguandosi al principio sopra espresso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021