Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.33153 del 10/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29807-2017 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1257/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/06/2017 R.G.N. 1620/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.

RITENUTO

CHE:

la Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, MIUR) avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto di B.A. alla valutazione nell’ambito delle graduatorie scolastiche per l’immissione in ruolo ed il conferimento di supplenze del servizio militare di leva, dal medesimo prestato prima del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento;

la Corte di merito riteneva che, a fondamento della pretesa, potesse richiamarsi il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, non limitabile nella sua portata generale dal D.M. n. 235 del 2014, che ne aveva ristretto l’effetto al solo servizio militare svolto in costanza di nomina in ruolo;

il MIUR ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, mentre il B. è rimasto intimato.

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo il MIUR adduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 sul presupposto che tale norma dovrebbe essere riferita al solo servizio militare prestato in costanza di nomina in ruolo;

il ricorso è infondato, sebbene l’argomentazione in diritto della Corte territoriale debba ricevere integrazione nei termini che seguono;

questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento qui condiviso e da aversi per richiamato ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 che, anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell’art. 52 Cost., “il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev’essere valutato anche ai fini dell’accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni “lato sensu” concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050" (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679);

disciplina che – si è detto nella citata pronuncia – va apprezzata attraverso “una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050”, tale per cui “il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali”;

lungo questa linea interpretativa, l’art. 2050 si coordina e non contrasta con l’art. 485, comma 7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.);

dovendosi infine disapplicare, perché illegittimo, il D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all’analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343);

nulla sulle spese, in quanto il B. è rimasto intimato e non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472