Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33165 del 10/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37125-2019 proposto da:

D.T.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SUZZARA, 42, presso lo studio dell’avvocato CARATTOLI PIETRO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 400/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL MOUSE, depositata il 06/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.

RILEVATO

che la s.r.l. “MDF”, in persona del legale rappresentante D.T.I., propone ricorso perr cassazione nei confronti di una sentenza CTR Molise, di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso una sentenza CTP Campobasso, che aveva accolto il ricorso proposto da essa società avverso un avviso di accertamento IRES, IRAP ed IVA 2009 per omessa presentazione delle relative dichiarazioni; la CTR ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, avendo rilevato come la sentenza di primo grado nulla aveva eccepito in ordine a quanto dedotto dall’ufficio circa il mancato versamento, da parte della società intimata, delle imposte dovute per l’anno 2009, essendosi la sentenza impugnata unicamente dilungata su di un tema estraneo all’avviso di accertamento impugnato e cioè sul tema dell’estraneità del legale rappresentante della società, tale D.T.I., alla gestione della s.r.l. “MDF” nel 2009.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto la CTR non si era pronunciata sulla sua eccezione d’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate per genericità dei motivi rispetto al contenuto della sentenza di primo grado; invero quest’ultima aveva esaminato i vizi di invalidità da essa dedotti ed i documenti depositati, dai quali era emerso che il legale rappresentante della società ricorrente era stata vittima del reato di truffa, commesso nei suoi confronti e che l’omessa dichiarazione dei redditi IRES, IVA ed IRAP 2009 della s.r.l. “MDF” era dipeso da cause esterne alla sfera di controllo del suo legale rappresentante, essendo riconducibile alla condotta dolosa dell’amministratore di fatto M.T.S. e dell’amministratore uscente P.S.; pertanto, la motivazione con cui la CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate era generica e carente;

che, con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che aveva formato oggetto di discussione fra le parti, in quanto la CTR non aveva tenuto presenti gli eventi, dei quali era stato vittima il legale rappresentante della società, D.T.I., e non aveva esaminato i mezzi di prova dal medesimo addotti per essere scagionato dalla responsabilità di omessa dichiarazione dei redditi della s.r.l. “MDF” nel 2009, responsabilità da addebitare unicamente all’amministratore di fatto M.T.S.; e le indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Roma avevano chiarito che D.T.I., legale rappresentante della s.r.l. “MDF”, era rimasto estraneo alle inadempienze addebitate alla società;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che i due motivi di ricorso proposti dalla s.r.l. “MDF”, da trattare congiuntamente siccome strettamente correlati fra di loro, sono inammissibili;

che, invero, rilevata l’infondatezza del primo motivo di ricorso, concernente una non ravvisabile eccezione di genericità dell’appello, in quanto dallo stesso contesto della sentenza impugnata emerge la specificità dell’appello medesimo, siccome diretto a censurare una statuizione di primo grado palesemente errata, va ritenuto che entrambi i motivi di ricorso sono il risultato di un’indebita commistione fatta dalla società ricorrente fra il piano societario ed il piano personale del legale rappresentante della società medesima, D.T.I.; che, al riguardo, la sentenza impugnata va pienamente confermata, avendo essa correttamente disatteso la sentenza di primo grado, la quale erroneamente si era concentrata sul tema dell’estraneità di D.T.I., legale rappresentante della s.r.l. MDF”, alle violazioni fiscali contestate a quest’ultima società; la CTR ha invero rilevato come il contenzioso tributario non riguardava la persona di D.T.I., legale rappresentante della s.r.l. “MDF”, ma riguardava solo ed esclusivamente la s.r.l. “MDF”, società di capitali, fornita di personalità giuridica e, quindi, soggetto separato ed autonomo rispetto alla persona fisica del suo legale rappresentante; e l’avviso di accertamento impugnato era stato emesso solo nei confronti della s.r.l. “MDF” quale persona giuridica, si che solo quest’ultima era tenuta a difendersi nella presente sede contenziosa e fornire le ragioni per le quali non erano stati versati i tributi 2009; ed eventuali comportamenti illeciti tenuti da propri organi potevano essere fatti valere dalla società nei confronti di questi ultimi solo in via separata ed autonoma;

che, pertanto, condivisibilmente la CTR, nella presente sede contenziosa tributaria, ha ritenuto di non dover prendere in esame le responsabilità ravvisabili nei confronti di organi sociali per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi 2009, da parte della società medesima; che, da quanto sopra, consegue (fà declaratoria del ricorso proposto dalla s.r.l. “MDF”, con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio, quantificate come in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell’intimata società, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

PQM

la Corte chiara inammissibile il ricorso proposto dalla s.r.l. “MDF” e la condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 10.200,00, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell’intimata società, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

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