Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33166 del 10/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8679-2020 proposto da:

ITALIA TURISMO SPA, in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI 13, presso lo studio dell’avvocato GEMMA ANDREA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato CAVALCANTI VITTORIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2991/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 29/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.

RILEVATO

che la s.p.a. “ITALIA TURISMO” propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Calabria, di accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Cassano all’Ionio avverso una sentenza CTP Cosenza, che aveva accolto il proprio ricorso avverso un avviso di accertamento ICI 2009; la CTR, modificando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che il valore da tener presente ai fini del calcolo ICI del terreno di proprietà della società contribuente, esteso mq. 1.440.110 e qualificato come area edificabile zona “G” “turistica”, era di Euro 26.024.620,00, in luogo del valore di Euro 13.637.730,48, ritenuto come congruo dalla sentenza di primo grado.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la s.p.a. “ITALIA TURISMO” lamenta violazione L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto era illegittima la condotta tenuta del resistente Comune di Cassano all’Ionio, per avere esso depositato in grado di appello, con memoria del 3 luglio 2018, una nuova relazione peritale, la quale non poteva essere qualificata quale semplice perizia, volta a suffragare i dati contenuti nell’originario accertamento, ma era un sostanziale nuovo accertamento ICI 2009, con contestuale annullamento della precedente pretesa impositiva; quindi il Comune di Cassano all’Ionio aveva determinato il valore delle superfici accertate adottando nuovi parametri estimativi non presenti nell’originario accertamento; che il Comune di Cassano all’Ionio si è costituito con controricorso;

che, con memoria congiunta depositata il 21 luglio 2021, le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, per essere addivenuti ad una definizione transattiva della vertenza, con compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

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