Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.3317 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30980-2019 proposto da:

M.S., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato MARTINO BENZONI;

– ricorrenti –

nonchè contro MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 538/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2020 dal consigliere dott. PELLECCHIA Antonella.

RILEVATO

che:

1. M.S., cittadino del *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il richiedente a fondamento dell’istanza dichiarò che lavorava presso una officina quando l’imam della Moschea lo convinse a lasciare tutto per andare a studiare ad *****. Egli accettò, vedendo una opportunità per una crescita culturale ed economica, ma una volta giunto a ***** si trovò in un campo di addestramento per ***** e fu costretto ad arruolarsi tra i terroristi. Riuscì a fuggire grazie all’aiuto del fratello, ma in seguito a ciò venne perseguitato come disertore e il fratello fu ucciso. Decise così di lasciare il paese.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza. Avverso tale provvedimento M.S. propose ricorso D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 dinanzi il Tribunale di Trieste, che con ordinanza del 9 ottobre 2010 rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) inattendibile il racconto del richiedente;

b) infondata la domanda di protezione sussidiaria perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato nè vi era presenza di una violenza indiscriminata;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria non essendoci i presupposti per il rilascio;

3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Trieste con sentenza n. 538, pubblicata il 25 luglio 2019.

4. Avverso tale pronuncia M.S. propone ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

CONSIDERATO

che:

5. Il ricorrente lamenta con un unico motivo l’omessa valutazione della domanda di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la Corte d’appello non avrebbe esaminato compiutamente la domanda per il riconoscimento della protezione statuale, i suoi elementi costitutivi e le prove e non avrebbe esaminato le COI sul paese d’origine utili a valutare la condizione sociopolitica pregressa e attuale al fine di effettuare il giudizio comparatistico.

Il motivo è fondato.

Innanzitutto occorre riqualificare il motivo che viene erroneamente ricondotto formalmente all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 pur se nel contenuto del motivo, in realtà, lamenta la violazione della nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

L’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione, del resto, non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. n. 25557/2017).

Ebbene nel caso di specie il ricorrente si duole della nullità della sentenza per non avere esaminato le Coi relative al suo paese di origine e non avere comparato la sua situazione oggettiva e soggettiva per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4455/2018, per come confermata anche da Cass., ss.uu., sent. 29459/2019, cit. supra), in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza. Le Sezioni Unite, difatti, con la sentenza n. 29459 del 2010, hanno chiarito che:

1) non si può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l’alimentano;

2) gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali, sicchè l’apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (ex multis, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096);

3) le relative basi normative non sono, allora, “affatto fragili ma “a compasso largo”: l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione.

4) andava pertanto condiviso l’orientamento di questa Corte (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e seguito, tra le altre, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19, cit., sè dalla prevalente giurisprudenza di merito) che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale;

5) non poteva, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, “se il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2(119, n. 9304)”.

La Corte d’appello non si è dunque attenuta ai principi sopra esposti. Infatti nella sentenza impugnata da una parte manca un giudizio autonomo circa il riconoscimento della protezione umanitaria, dall’altro manca il giudizio comparativo tra la condizione ottenuta dal ricorrente in Italia e quella cui si troverebbe se tornasse nel paese d’origine, non essendo sufficiente negare tale forma di protezione motivando esclusivamente “a nulla rileva che questi abbia reperito un un’attività lavorativa in Italia”.

6. Pertanto la Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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