Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.33181 del 10/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3732-2020 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 91, presso lo studio dell’avvocato ANNA PENSIERO, rappresentato e difeso dall’avvocato EDOARDO CAVICCHI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1841/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/07/2019 R.G.N. 328/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Firenze ha confermato l’ordinanza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale avanzata da A.O., cittadino nigeriano giunto in Italia nel 2014 e proveniente dall’Edo State, già respinta in sede amministrativa.

2. Il giudice di appello ha ritenuto inverosimile e generico il racconto del richiedente ed ha escluso l’esistenza di situazioni di rischio nell’Edo State. Quanto alla domanda di protezione umanitaria il giudice di secondo grado ha evidenziato che la famiglia d’origine del richiedente si trovava ancora in Nigeria e che, al contrario, non era stata dimostrata l’esistenza di collegamenti di tipo sociale o lavorativo in l’Italia né di situazioni particolari da tutelare.

3. Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso A.O. affidato a due motivi. Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria tardiva di costituzione al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 4 e art. 14, lett. c); dell’art. 3 della CEDU, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, dell’art. 111 Cost., dell’art. 132c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.. Deduce il ricorrente che la Corte territoriale ha trascurato di indicare le fonti consultate a sostegno della sua valutazione di insussistenza delle condizioni dettate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) dalle quali si evincerebbe al contrario una situazione di grave insicurezza ed instabilità nel territorio di provenienza (il Kano State). Sottolinea inoltre che sussiste una situazione di emergenza umanitaria cagionata dalla tensione esistente tra contadini e pastori semi nomadi confermata da gravi episodi di violenza verificatisi anche in tempi recenti. Si duole nella sostanza della mancata attivazione dei poteri officiosi e per tale ragione chiede la riforma della sentenza.

5. Con il secondo motivo di ricorso poi le medesime considerazioni sono proposte sotto il profilo della omessa valutazione di fatti decisivi in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

6. Le due censure, da esaminare congiuntamente, sono fondate e devono essere accolte.

6.1. Venendo meno all’onere che su di lei gravava la Corte territoriale ha trascurato di chiarire sulla base di quali elementi oggettivi di riscontro ha ritenuto insussistenti le condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale chiesta.

6.2. Come è noto ai fini del riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, nell’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), il dovere di cooperazione istruttoria di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 impone al giudice di utilizzare, in vista della decisione, le informazioni relative alla condizione interna del Paese di provenienza o rimpatrio del richiedente, ovvero di una specifica area del Paese stesso (cd. C.O.I.), tratte dalle fonti di cui all’art. 8 citato o anche da concorrenti canali di informazione, quali i siti “internet” delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale, che siano adeguatamente aggiornate e tengano conto dei fatti salienti interessanti quel Paese o area. Il dovere di cooperazione istruttoria che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 pongono a carico del giudice, nella materia della protezione internazionale o umanitaria, in sostanza, impone allo stesso di utilizzare, ai fini della decisione, C.O.I. ed altre informazioni relative alla condizione interna del Paese di provenienza o rimpatrio del richiedente, ovvero della specifica area di esso, che siano adeguatamente aggiornate e tengano conto dei fatti salienti interessanti quel Paese o area (nello specifico poi il Kano State e non l’Edo State di cui si fa menzione in sentenza). La mancata considerazione di tali informazioni, in funzione della loro oggettiva notorietà, è ragione di censura in sede di legittimità (cfr. Cass. 16/07/2020 n. 15215 e recentemente anche Cass. n. 14682 del 2021). 6.3. Inoltre anche ai fini del giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed a quella alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio e a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni sociopolitiche del Paese d’origine deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone, pertinenti al caso e aggiornate al momento dell’adozione della decisione; conseguentemente, il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di esaminare la documentazione prodotta a sostegno della dedotta integrazione e di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, incorrendo altrimenti la pronuncia nel vizio di motivazione apparente (cfr. Cass. 16/10/2020 n. 22528).

6.3. Tanto premesso, atteso che la sentenza si è palesemente discostata dai principi su esposti, questa deve essere cassata con rinvio alla stessa Corte territoriale di Firenze che in diversa composizione si atterrà nel valutare le domande ai principi esposti. Alla Corte del rinvio è demandata inoltre la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472