LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24374-2017 proposto da:
M.L.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8 presso lo studio dell’avvocato DANIELA GAMBARDELLA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1910/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/04/2017 R.G.N. 550/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
– che, con sentenza dell’11 aprile 2017, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da M.L.C. nei confronti del Ministero degli Affari Esteri avente ad oggetto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto formalmente costituito sulla base di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a decorrere dall’1.9.2006, con inquadramento nell’area 3 in applicazione del CCNL per il comparto Ministeri e condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze retributive ed al rimborso spese per spese di trasloco e di biglietti aerei, la conversione del rapporto con reintegra nel posto di lavoro, la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno commisurato alla reintegra e sostitutiva di questa;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata la tesi sostenuta dalla M. per la quale la sola circostanza di aver ricevuto l’incarico di responsabile amministrativo dell’unità tecnica locale avrebbe dovuto automaticamente comportare il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, legittimamente instaurato il rapporto sulla base di contratti di collaborazione coordinata e continuativa contemplati dalla L. n. 49 del 1987 istitutiva presso il Ministero degli Affari Esteri della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo che autorizza tale organo ad avvalersi, nell’ambito delle unità tecniche di cooperazione attivate nei Paesi in via di sviluppo, di esperti tecnico-amministrativi, pienamente corrispondente, tenuto conto dell’esito dell’espletata istruttoria, l’attività svolta ai contenuti dei contratti sottoscritti, non ravvisabile, anche alla luce della documentazione prodotta, nell’esecuzione dei contratti la ricorrenza della subordinazione;
che, per la cassazione di tale decisione ricorre la M., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
CONSIDERATO
– che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 49 del 1987, artt. 10,12,13 e 16 (all’epoca ancora vigente per essere stata abrogata con la L. n. 125 del 2014 a far data dall’1.1.2016) in combinato disposto con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7 lamenta la non conformità a diritto della lettura dei contratti di collaborazione operata dalla Corte territoriale nel senso della corrispondenza dei compiti ivi contemplati con l’attività svolta, concertatasi, invece, nella responsabilità della rendicontazione delle somme assegnate all’Unità tecnica per l’esecuzione dei progetti di cooperazione, di pertinenza, secondo le disposizioni invocate, dei funzionari amministrativi dipendenti dell’amministrazione e non degli esperti della cooperazione, derivandone l’illegittimità dei contratti con cui risulta essere stato instaurato il rapporto;
– che il motivo si rivela infondato, dovendosi ritenere corretta, alla stregua della formulazione letterale in particolare della L. n. 49 del 1987, art. 13 nella parte in cui al comma 3 individua i compiti delle unità tecniche ed al comma 4 affida la direzione delle stesse ad un esperto di cui all’art. 16, comma 1, di cui, oltre che alla lett. e), alla lett. c) (gli esperti assunti con contratto di diritto privato in base all’art. 12 e, dunque, quegli esperti di cui la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può valersi limitatamente allo svolgimento dei compiti di natura tecnica relativi alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione valutazione gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione) la lettura che la Corte territoriale ha operato dei contratti sottoscritti tra le parti nel senso della corrispondenza ai contenuti di quei contratti dell’attività svolta quale emersa dall’espletata istruttoria, che ha confermato, da un lato, la riconducibilità alla L. n. 49 del 1987, art. 13 dei compiti rimessi alla ricorrente, quale responsabile della costituita unità amministrativa, consistenti nella predisposizione periodica e nell’inoltro al direttore, di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione in materia di amministrazione e contabilità utile all’individuazione, all’istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento e, dall’altro, l’affidamento in precedenza delle medesime attività non a dipendenti del Ministero, come sostenuto dalla ricorrente, ma ad esperti di cui all’art. 16, comma 1, di cui, non alla lett. c) come la ricorrente, ma alla lett. e) peraltro ai primi assimilabili, prevedendosi espressamente il reclutamento sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lett. c), esiti sui quali la ricorrente non avanza rilievo alcuno;
che, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021