LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1390-2021 proposto da:
R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIA 66, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO D’ATRI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RO.FR., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CATANZARO 9, presso lo studio dell’avvocato MAFALDA MARONNA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato HORTENSIA CAPASSO;
– controricorrente –
e contro
ASSIMOCO ASSICURAZIONI S.P.A.;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 17624/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE GIOVANNI, il quale chiede che la SUPREMA CORTE, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. R.C. ha convenuto in giudizio Ro.Fr., davanti al Tribunale di Roma, per sentirla condannare al pagamento di una serie di somme a vario titolo, fra cui quella di Euro 80.000 per il deprezzamento dell’immobile di sua proprietà in conseguenza della ristrutturazione in abitazione, da parte della convenuta, dell’immobile di proprietà di quest’ultima, originariamente una soffitta condominiale. Ha esposto l’attrice, a sostegno della domanda, di essere proprietaria di un appartamento sito in Roma, al nono e ultimo piano di uno stabile condominiale, e che la convenuta, avendo acquistato nel 2003 un appartamento sito al settimo piano del medesimo stabile, avente come pertinenza una soffitta al decimo piano, aveva modificato quella soffitta trasformandola in appartamento. Da tali lavori erano derivati danni all’appartamento sottostante, a causa di infiltrazioni che avevano reso inutilizzabile l’appartamento dell’attrice per un lungo periodo; oltre a ciò, quei lavori avevano determinato un deprezzamento dell’appartamento della R., il quale veniva a non essere più all’ultimo piano. Per eseguire quei lavori, inoltre, la Ro. aveva chiesto al Comune una sanatoria, dichiarando falsamente di aver concluso i lavori di ristrutturazione nel 2003.
Si è costituita in giudizio la convenuta, chiedendo l’integrale rigetto della domanda e chiamando in causa la società assicuratrice Assimoco ai fini dell’eventuale manleva in caso di condanna.
Si è costituita in giudizio anche la società di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda della R. e chiedendo altresì darsi atto dell’avvenuto versamento da parte sua, in favore dell’attrice, delle somme di Euro 450 nel 2017 ed Euro 1.217,79 nel 2018.
Nel corso del giudizio civile, il P.M. di Roma ha aperto un procedimento penale a carico della Ro. per il reato di falsa dichiarazione, in relazione all’attestazione di conclusione dei lavori entro l’anno 2003 (ai fini di poter accedere alla sanatoria).
L’attrice R. si è costituita parte civile nel processo penale in relazione alla sola domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’asserito deprezzamento dell’immobile, chiedendo in quella sede anche il risarcimento del danno morale.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva del 10 dicembre 2020, ha accertato e dichiarato, ai sensi dell’art. 75 c.p.p., comma 1, che era stata trasferita in sede penale l’azione civile, già preventivamente promossa, per il risarcimento dei danni derivanti dal deprezzamento dell’immobile; ed ha pertanto dichiarato improcedibile quella sola parte della domanda in conseguenza dell’effetto di rinuncia agli atti del giudizio prodottosi con quel trasferimento. Contestualmente, il Tribunale ha disposto che il giudizio proseguisse per il resto della domanda risarcitoria, rimettendo la causa in istruttoria per la formulazione dei quesiti al c.t.u. nominato.
2. Contro la sentenza non definitiva del Tribunale di Roma propone regolamento di competenza R.C. con atto affidato ad un solo motivo.
Resiste Ro.Fr. con memoria difensiva.
La società Assimoco non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato una requisitoria scritta, chiedendo che il proposto regolamento venga dichiarato inammissibile.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 42 c.p.c. e degli artt. 651, 651-bis, 652 e 654 c.p.p., richiamando i principi dell’autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale e della sostanziale ininfluenza dell’esito del giudizio penale rispetto alla domanda avanzata in sede civile.
La ricorrente premette una ricostruzione in fatto dell’intera vicenda e osserva che nel caso in esame – anche alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 21 maggio 2019, n. 13361 – l’accertamento compiuto dal giudice penale non potrebbe avere alcuna influenza in sede risarcitoria; il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria, infatti, non comporta limitazioni dei diritti dei terzi (L. 23 dicembre 1994, n. 724), per cui la trasformazione della soffitta in appartamento, ancorché sanata dal condono, non farebbe venire meno l’obbligo di risarcimento del danno in sede civile. Diversi sono i profili del fatto e autonomi i relativi giudizi, per cui anche la possibilità di avvalersi del condono edilizio non potrebbe aver rilievo sul deprezzamento dell’immobile.
1.1. Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile.
1.2. Giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il trasferimento dell’azione civile nel processo penale, regolato dall’art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza, e non a quello disciplinato dall’art. 306 c.p.c., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati (Sezioni Unite, ordinanza 5 aprile 2013, n. 8353; nello stesso senso, v. pure la sentenza 16 maggio 2012, n. 7633, la quale rileva che il trasferimento dell’azione civile in sede penale determina la rinuncia agli atti del giudizio civile, sempre che si accerti l’identità delle due azioni). Del resto, è lo stesso art. 75 c.p.p., comma 1, a stabilire che l’esercizio della facoltà di trasferire l’azione civile in sede penale comporta la rinuncia agli atti del giudizio civile, con obbligo per il giudice penale di provvedere anche sulle spese del procedimento civile (v. pure l’ordinanza 9 gennaio 2009, n. 317).
Consegue da tale inquadramento che la decisione con la quale il giudice civile prende atto dell’avvenuto trasferimento dell’azione in sede penale non è una decisione sulla competenza e, come tale, non è impugnabile col regolamento di competenza, così come correttamente rilevato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte.
1.3. Nel caso in esame, il Tribunale ha accertato che parte della domanda risarcitoria della R. (cioè quella relativa al danno da deprezzamento dell’immobile) era stata trasferita in sede penale ed ha, di conseguenza, statuito l’improcedibilità di quella parte della domanda, “stante gli effetti di rinuncia agli atti del giudizio” conseguenti alla scelta processuale compiuta.
E’ pacifico, del resto, che sussistono nella vicenda odierna l’identità dei soggetti, del petitum e della causa petendi, salvo una leggera differenza in aumento del petitum, avendo la domanda ad oggetto anche il danno morale che, in astratto, sussiste in caso di riconoscimento del reato.
Palesemente irrilevante e’, nel caso di specie, il richiamo alla sentenza 21 maggio 2019, n. 13661, delle Sezioni Unite di questa Corte, avente ad oggetto la delimitazione dei casi nei quali il processo civile deve essere sospeso ai sensi dell’art. 75 c.p.p., comma 3; ipotesi che nulla ha a che vedere con quella oggi in esame.
2. Il regolamento di competenza, pertanto, è dichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente regolamento, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021