LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14857-2020 proposto da:
L.S., P.F., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato SIMONE GARGANO;
– ricorrenti –
contro
A.M. e S. detto M.M., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati MARIO DOMENICO CICCARELLI, PIETRO MASSAROTTO;
– controricorrenti –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 03/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI MARCO;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. BATTISTA NARDECCHIA GIOVANNI, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Monza.
FATTI DI CAUSA
1. A.M. e S. (alias M.M.) nel 2019 convennero dinanzi al Tribunale di Milano L.S. e P.F., esponendo:
-) A.M. e P.F. erano titolari di due conti correnti cointestati a firma disgiunta, l’uno aperto presso la filiale milanese della Banca Popolare di Milano; l’altro presso la filiale della banca Intesa San Paolo di Cusano Milanino;
-) P.F., approfittando del rapporto di amicizia che intratteneva con gli attori, tra il 2009 ed il 2017 sottrasse ingenti somme di denaro dai suddetti conti correnti, con la complicità di L.S., per un importo complessivo di circa mezzo milione di Euro;
-) chiesero pertanto la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme suddette e al risarcimento del danno, previa detrazione degli importi medio tempore già restituiti, pari circa 146.500 Euro.
2. I convenuti si costituirono eccependo preliminarmente l’incompetenza per territorio del Tribunale di Milano.
A fondamento della suddetta eccezione dedussero che:
-) i convenuti risiedevano a Nova Milanese, comune ricadente nella circoscrizione del Tribunale di Monza;
-) il luogo dove l’obbligazione dedotta in giudizio doveva essere adempiuta era il domicilio dei convenuti: infatti la domanda formulata dagli attori andava qualificata come domanda di risarcimento del danno; una domanda di risarcimento del danno ha necessariamente ad oggetto un’obbligazione illiquida; le obbligazioni illiquide sono portabili e vanno adempiute al domicilio del debitore;
-) il luogo dove l’obbligazione era sorta doveva ritenersi Cusano Milanino. Gli attori, infatti, avevano dedotto in punto di fatto che i convenuti avevano commesso il fatto illecito trasferendo ingenti somme di denaro dal conto corrente esistente presso la banca milanese a quello esistente presso la banca cli Cusano Milanino, e da quest’ultimo, poi, le suddette somme venivano definitivamente incamerate dai convenuti. Poiché sia il conto milanese che quello di Cusano Milanino erano nella disponibilità anche di A.M., il danno doveva ritenersi avvenuto nel luogo in cui il denaro era definitivamente uscito dalla disponibilità di quest’ultima, e dunque a Cusano Milanino;
-) infine, anche a voler qualificare la domanda attorea come ripetizione dell’indebito, l’obbligazione doveva ritenersi sorta a Cusano Milanino, per le ragioni già esposte.
3. Il Tribunale di Milano, con ordinanza 24 marzo 2020, dopo avere invitato le parti a discutere la questione della competenza, ha dichiarato di “respingere l’eccezione di incompetenza per territorio” sollevata dai convenuti.
4. L.S. e P.F. hanno proposto regolamento di competenza avverso la suddetta ordinanza, reiterando gli argomenti già sopra riassunti.
A.M. e M.S. hanno depositato memoria chiedendo dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di Milano.
Hanno dedotto che in materia di obbligazioni il giudice competente ratione loti è anche quello del luogo dove è sorta l’obbligazione; che in materia di fatti illeciti l’obbligazione sorge nel luogo dove si è verificato il fatto produttivo di danno; che nel caso di specie il danno doveva ritenersi avvenuto a Milano per due ragioni: sia perché qui era stata tenuta la condotta illecita, dal momento che fu a Milano che A.M. venne indotta a trasferire a P.F. una prima tranche di circa 100.000 Euro ricevuti in eredità; sia in ogni caso perché a Milano si era verificato il danno, rappresentato dal depauperamento (anche) del conto corrente BPM.
Infine, i resistenti hanno eccepito la irritualità dell’eccezione di incompetenza per territorio, in quanto in essa non sarebbero stati indicati tutti i fori alternativi, ed in particolare non viene contestato il foro generale delle persone fisiche cui all’art. 18 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevato come non possa esservi dubbio che l’ordinanza impugnata col regolamento oggi in esame vada qualificata come un provvedimento decisorio sulla competenza, e non un provvedimento di “accantonamento” della questione, ai sensi dell’art. 187 c.c., comma 2.
Nel dispositivo della suddetta ordinanza, infatti, il Giudice ha dichiarato di voler provvedere “visti gli arti. 38 e 279 c.p.c.”. Ha, dunque, espressamente richiamato le norme che gli accordavano il potere di definire la questione di competenza in limine litis.
Questa Corte, in fattispecie analoga, ha già stabilito che quando il Giudice indichi espressamente una certa norma quale presupposto del provvedimento adottato, tanto le parti quanto il giudice dell’impugnazione sono obbligati a ritenere quel provvedimento pronunciati ai sensi ed in virtù di quella norma, senza alcuna possibilità di qualificarlo od interpretarlo come provvedimento che avrebbe potuto o dovuto essere pronunciato ai sensi di altra norma (Sez. 3, Ordinanza n. 15111 del 04/07/2007, Rv. 598709 – 01).
Pertanto il richiamo espresso, contenuto nell’ordinanza 24.3.2020, “all’art. 279 c.p.c.”, impone di qualificare il suddetto provvedimento come decisione definitiva sulla competenza, suscettibile di impugnazione ex art. 42 c.p.c..
2. Nel merito, il ricorso è infondato e va dichiarata la competenza del Tribunale di Milano.
3. La competenza per territorio, infatti, si determina in base alla prospettazione dei fatti contenuta nella domanda, e senza che rilevino le contestazioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere una apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 29266 del 06/12/2017, Rv. 647182 01).
Nel caso di specie gli attori hanno dedotto, tra gli altri fatti costitutivi della pretesa, che P.F. si era appropriato del denaro di A.M. con due modalità:
-) in parte prelevandolo dal conto corrente “milanese”, per poi trasferirlo trasferendolo all’altro conto “brianzolo” (anch’esso nella disponibilità di A.M.), ed infine stornandolo da qui verso conti nella propria disponibilità esclusiva;
-) in parte, invece, distraendolo direttamente dal conto “milanese” attraverso assegni e bonifici a favore proprio e della propria moglie.
3.1. Questa essendo la prospettazione attorea, ne consegue che almeno una parte del danno, e cioè quella derivata dall’emissione di assegni tratti sul conto “milanese” a favore proprio e della propria moglie, venne tenuta a Milano, perché qui si è verificato il depauperamento del patrimonio degli attori.
Sicché, essendo il Tribunale di Milano competente per questo capo di domanda, la suddetta competenza per territorio attrae ex art. 104 c.p.c. anche le domande di risarcimento fondate su fatti distrattivi avvenuti con modalità diverse, e causative di danni verificatisi altrove. Infatti nel caso di cumulo oggettivo, secondo l’orientamento più recente di questa Corte, l’art. 104 c.p.c. consente di derogare non solo alla competenza per valore, ma anche a quella per territorio (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 15252 del 16/07/2020, Rv. 658727 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 24370 del 18/11/2011, Rv. 620292 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 24869 del 09/12/2010, Rv. 614879 – 01).
4. Le spese del presente giudizio saranno liquidate al giudice di merito, in base alla soccombenza complessiva che risulterà all’esito della lite.
PQM
(-) dichiara la competenza del Tribunale di Milano;
(-) rimette le spese della presente fase al giudice di merito;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, in sede di riconvocazione, il 21 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021