Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.3322 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 586-2019 proposto da:

G.Q.T., elettivamente domiciliato in *****, presso lo studio dell’avvocato Anton Giulio Lana, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mario Melillo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3286/2018 della Corte d’appello di Roma, depositata il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– il processo trae origine dalla domanda di accertamento e dichiarazione della cittadinanza italiana proposta da G.Q.T. assumendo di essere discendente diretto del cittadino italiano M.F.S.;

– il Tribunale di Roma respingeva la domanda ed egli proponeva gravame alla corte d’appello capitolina che, con la sentenza qui impugnata, ha respinto l’impugnazione condannando l’appellante alle spese di lite;

– a fondamento della decisione la corte territoriale ha ritenuto non sufficiente l’atto di nascita brasiliano prodotto dal ricorrente e dal quale emerge che il riconoscimento era stata fatta solo dal padre, senza la partecipazione all’atto della madre ovvero il suo assenso successivo; tale modalità di riconoscimento prevista dalla legge nazionale applicabile al momento della nascita è stata ritenuta incompatibile con i principi dell’ordine pubblico sottesi all’art. 258 c.c. e, conseguentemente – previa disapplicazione della legge brasiliana invocata dal ricorrente sul punto ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 16 – inidonea ad attestare la discendenza diretta la cittadino italiano fini dell’accoglimento della domanda;

-la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal ricorrente con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati anche da memoria, cui resiste, con costituzione tardiva per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, l’intimato Ministero dell’interno.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 241 e 258 c.c. nonchè dell’art. 115 c.p.c. per avere la corte territoriale negato la circostanza della discendenza diretta da G.V.L. senza valorizzare gli elementi allegati alla domanda fra cui la documentazione dell’ufficio dell’amministrazione locale di Camerota circa il legame di filiazione che ben poteva costituire indice rilevante ai fini della prova;

-con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, artt. 16,33 e 35 per avere ritenuto rilevante il canone dell’ordine pubblico ai fini della disapplicazione della legge brasiliana sulle modalità del riconoscimento dello status di filiazione;

-con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame e l’omessa motivazione in ordine al richiamo ai principi di ordine pubblico per disapplicare la normativa straniera riguardanti i criteri di attribuzione dello stato di figlio nato fuori dal matrimonio; -con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza per avere condannato la parte ricorrente alla rifusione delle spese a favore del Ministero dell’interno, sull’erroneo presupposto dell’avvenuta costituzione, mentre risulta agli atti che all’udienza del 23 febbraio 2016 il collegio dopo avere verificato la corretta notifica del ricorso al Ministero dell’Interno ne abbia dichiarato la contumacia;

– il Collegio ritiene, in ragione della particolare rilevanza delle questioni di diritto da trattare, che il ricorso debba essere deciso all’esito della pubblica udienza con rinvio a tal fine.

P.Q.M.

La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo ai fini della trattazione in pubblica udienza.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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