Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.33237 del 10/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27179-2015 proposto da:

L.R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 27, presso lo studio dell’avvocato ASSUNTA DI VICINO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI GIUSEPPE PAPALEO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, (e per quanto occorrer possa per il suo organo interno UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI E DELLA PUBBLICITA’ “*****” DI *****, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 864/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/09/2015 R.G.N. 1215/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

RILEVATO

che:

1. con ricorso al Tribunale di Bologna L.R.F., appartenente al ruolo degli insegnanti tecnico-pratici, qualifica KA06 (docente diplomato istituti sec. II grado), collocato, previa domanda, come titolare della Dotazione Organica di Sostegno area disciplinare ADO3 (tecnico professionale artistica) presso l’Istituto ***** di *****, conveniva in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Istituto professionale chiedendo che fosse accertato il suo diritto all’inquadramento di ruolo nella qualifica funzionale KA08 (docente laureato istituti sec. II grado) o in subordine disposto il pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo 1.9.2009-30.9.2010 e dall’ottobre 2010;

2. il Tribunale respingeva il ricorso;

3. la decisione era confermata dalla Corte d’appello di Bologna;

riteneva la Corte territoriale che il passaggio su posto di sostegno della scuola secondaria di II grado non comportasse automaticamente il passaggio al ruolo dei docenti laureati, essendo a tal fine necessario, ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 4 c.c.n.l. 12.2.2009, il titolo di studio prescritto, e cioè la laurea, pacificamente non in possesso del L.R.;

escludeva che potesse essere riconosciuta una autonomia alla categoria degli insegnanti di sostegno in ragione della tabella di corrispondenza tra aree disciplinari e classi di concorso ai fini dell’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di II grado e della circostanza che in un’unica area di sostegno (AD03) fossero ricomprese le classi di concorso dei gruppi A e C, per il cui accesso è richiesto rispettivamente il possesso della laurea e del diploma di scuola secondaria di primo grado, in quanto tale accorpamento era stato effettuato con esclusivo riferimento alle materie insegnate;

rilevava che solo l’accesso ai corsi di specializzazione fosse aperto ai “docenti abilitati in canali diversi” a prescindere dal titolo di studio;

precisava che l’attività di sostegno non potesse costituire svolgimento di mansioni superiori rispetto alla funzione di docente in base ai contenuti della stessa come descritti dalla normativa contrattuale;

3. per la cassazione della sentenza L.R.F. ha proposto ricorso con due motivi;

4. Il Miur ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.M. MIUR 26 maggio 1998, art. 4, comma 8, in combinato disposto con il D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970 successivamente modificato dalla L. n. 517 del 1977;

sostiene che non vi e’, nelle norme di riferimento, alcun raccordo retributivo tra attività di sostegno e classi di concorso;

assume di essere abilitato alla classe di concorso C510 (tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di sala e di bar), di essere munito dell’ulteriore specializzazione per il sostegno conseguita presso la SSIS di Venezia e di aver partecipato, in virtù di tali titoli, alla procedura di mobilità autorizzata dall’Amministrazione scolastica convenuta e di essere stato inserito nel corpo docenti come dotazione organica di sostegno (DOS);

evidenzia che l’insegnante di sostegno è definito dal legislatore (D.P.R. n. 970 del 1975 successivamente modificato dalla L. n. 517 del 1977) quale docente specialista, che è formato attraverso un medesimo corso di specializzazione e indipendentemente dalla classe disciplinare di provenienza;

sostiene che, stante l’unitarietà della figura professionale, non è giustificato un trattamento retributivo differenziato tra diplomati e laureati;

rileva che tale differenziazione si giustifica in base al diverso titolo di studio previsto dalla legge per l’accesso alle due classi di concorso, suddivisione che non esiste per gli insegnanti di sostegno che costituiscono, appunto, una figura unitaria;

2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia omesso esame circa lo svolgimento di mansioni superiori, art. 15, comma 11 c.c.n.l. Comparto scuola 26/5/1999;

censura la sentenza impugnata per aver statuito che lo svolgimento dell’attività di sostegno non possa costituire mansione superiore rispetto alla funzione di docente in base ai contenuti descritti nella normativa contrattuale trascurando di considerare che proprio l’art. 15, comma 11 c.c.n.l. del 1999 prevede che “il personale docente utilizzato, a domanda o d’ufficio, in altro tipo di cattedra o posto, ha diritto all’eventuale trattamento economico superiore, rispetto a quello di titolarità, previsto per detto tipo di cattedra o posto”;

3. il primo motivo è infondato;

3.1. è incontestato che il ricorrente è stato assunto nel ruolo della Pubblica Amministrazione per una classe di concorso (AD03) che non prevede il possesso della laurea per l’insegnamento;

la retribuzione di questa categoria di docenti è disciplinata dalla contrattazione collettiva nazionale ed espressamente regolamentata anche quanto alla fase di accesso all’insegnamento;

3.2. il ricorrente ha ottenuto l’abilitazione all’attività didattica di sostegno, rilasciata ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 14, comma 2;

va, al riguardo, ricordato che la L. n. 341 del 1990, art. 4, comma 2, ha istituito le cc.dd. scuole di specializzazione (SISS) articolate in indirizzi, con cui le Università provvedono alla formazione (anche attraverso attività di tirocinio didattico) degli insegnanti delle scuole secondarie, previste dalle norme del relativo stato giuridico;

l’esame finale delle predette scuole di specializzazione ha valore legale di titolo abilitante all’insegnamento per le cc.dd. quattro aree disciplinari (AD01-AD02-AD03- AD04) cui si riferiscono i relativi diplomi;

le SSIS sono state, quindi, sostituite dal Tirocinio Formativo Attivo (TFA) introdotto dal D.M. dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 emanato ai sensi della L. 24 dicembre 2007, n. 244 poi modificato dal Decreto del MIUR 25 marzo 2013, n. 81;

3.3. nella specie, come è incontroverso tra le parti, il ricorrente, dopo aver conseguito l’indicata abilitazione presso la SSIS, ha ottenuto l’assegnazione alla Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nell’area disciplinare ADO3 (tecnico professionale artistica) a seguito di procedura di mobilità professionale (disciplinata dal c.c.n. i. 12 febbraio 2009, art. 3);

3.4. contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, l’assegnazione di un posto di sostegno presso un Istituto scolastico superiore non è sufficiente per ottenere l’attribuzione del trattamento retributivo degli insegnanti di sostegno laureati, essendo necessario, a tal fine, il passaggio al ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado ed artistica;

3.5. la materia è disciplinata, come è indiscusso, dall’art. 3, comma 1 citato c.c.n.L. 12 febbraio 2009 che prevede il passaggio nel ruolo della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, su posto di sostegno per il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto, possieda anche lo specifico titolo di specializzazione per l’insegnamento sul corrispondente posto di sostegno;

nonostante la suddetta assegnazione, dunque, il L.R. ha continuato a percepire la retribuzione come insegnante tecnico pratico nel profilo di docente diplomato di istituti di secondo grado né poteva essere diversamente stante il mancato passaggio nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado, precluso dalla mancanza del titolo di laurea;

3.6. l’insegnamento su posto di sostegno presuppone sempre la titolarità di una classe di concorso o di altro insegnamento ed è questa che determina l’inquadramento al fine del trattamento economico;

per tale insegnamento e’, infatti, richiesto sia il possesso dell’abilitazione all’insegnamento (distinta per ciascun grado di scuola secondaria e per ciascun ambito e classe di concorso) sia il titolo aggiuntivo;

del resto, non è ipotizzabile il conseguimento di una specializzazione al sostegno avulso dalla abilitazione della quale costituisce solo un possibile sviluppo ulteriore;

in conseguenza, anche ai fini dell’inquadramento retributivo l’attività di sostegno non può essere scissa da quella della classe di concorso di abilitazione di riferimento, che, come detto, nel caso di specie ha comportato l’inquadramento del ricorrente nella posizione stipendiale di docente diplomato degli istituti secondari di secondo grado prevista dal contratto collettivo nazionale;

3.7. né può assumere rilievo, come correttamente posto in evidenza dalla Corte territoriale, la circostanza che nella tabella di corrispondenza fra aree disciplinari e classi di concorso ai fini dell’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado le classi di concorso del gruppo A (per il cui accesso è richiesta la laurea) e C (per il cui accesso è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado) siano ricondotte nella stessa area disciplinare per il sostegno (AD03), posto che detto raggruppamento ha riguardo esclusivamente al tipo di materie insegnate;

una diversa opzione interpretativa farebbe giungere alla conclusione che tale accorpamento, dettato da mere esigenze di semplificazione, possa determinare un superamento delle disposizioni riguardanti i titoli di studio di accesso alle varie classi di concorso il che non è consentito;

3.8. si consideri, altresì, che se fosse vero, come afferma il ricorrente, che l’insegnante di sostegno è equiparato a tutti gli effetti al profilo del “personale docente laureato”, per l’accesso ai corsi di specializzazione per il sostegno sarebbe stato necessario il possesso della laurea, ovvero di una abilitazione per l’insegnamento che la presuppone quale titolo di accesso mentre tale titolo non era richiesto per l’accesso ai corsi di specializzazione in questione;

3.9. quanto al previsto differente trattamento retributivo determinato dal diverso titolo di accesso all’insegnamento, si ricorda che la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è devoluta alla piena autonomia delle parti sociali, che hanno facoltà di prevedere anche trattamenti differenziati in determinate situazioni, afferenti alla peculiarità del rapporto, alla diversità di percorsi formativi, alle specifiche esperienze maturate ed alle carriere professionali dei lavoratori, nell’ambito delle diverse dinamiche negoziali (in questo senso, Cass. 6 marzo 2019, n. 6553; Cass. 31 luglio 2017, n. 19043; Cass. 25 gennaio 2016, n. 1241; Cass. 20 gennaio 2014, n. 1037);

il principio di parità di trattamento nel pubblico impiego, di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 non contiene un parametro giuridico per censurare eventuali differenziazioni operate dalla contrattazione collettiva in riferimento alle varie qualifiche e funzioni;

applicando gli enunciati principi alla fattispecie in esame, non può che osservarsi come la diversità di titolo di studio e di percorso di accesso tra l’odierno ricorrente ed i docenti in possesso di diploma di laurea, riverberandosi sulla diversità di percorsi formativi, di specifiche esperienze e carriere oltre che sulle professionalità e specifiche modalità di svolgimento della prestazione didattica e di sostegno, appare idonea a giustificare il trattamento differenziale di natura giuridica e retributiva in questa sede censurato;

3.10. neppure può desumersi una totale equiparazione di tutte le professionalità dalla disciplina collettiva che ha previsto un’unica area della funzione docente (così già l’art. 1 del c.c.n.l. del 4 agosto 1995) posto che gli stessi stipulanti hanno stabilito (così i successivi commi 6 e 7 del medesimo art. 1) che “il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche – didattiche, organizzativo relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano ed approfondiscono attraverso il maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio, di ricerca e di sistematizzazione della pratica didattica” e che “le parti convengono sulla necessità di procedere ad una articolazione delle competenze e delle responsabilità all’interno di tale professione”; pertanto, “la configurazione professionale del docente, ferma restando l’unicità della funzione, può essere articolata attraverso la definizione, al suo interno, di figure di sistema ovvero di particolari profili di specializzazione, relativi agli aspetti scientifici, didattici, pedagogici, organizzativi, gestionali e di ricerca” (si veda, per un’ampia ricostruzione, Cass. 22 dicembre 2017, n. 30875);

e’ significativo che lo stesso art. 38, comma 8 c.c.n.l. 1995 abbia rinviato ad una successiva fase negoziale l’individuazione delle diverse articolazioni della professionalità docente, da effettuare all’esito di un’istruttoria, affidata ad una commissione appositamente istituita, attinente “ai contenuti professionali, ai requisiti e modalità di accesso, alla quantificazione dei relativi contingenti, alle modalità di attuazione, anche sperimentale e graduata nel tempo, del nuovo sistema professionale nei diversi ordini e gradi di scuola, alle modalità di retribuzione del differenziale di professionalità dei docenti collocati nelle diverse articolazioni”;

nelle more, quel contratto e gli altri, poi, succedutisi nel tempo, quanto al trattamento retributivo hanno continuato a differenziare la posizione dei docenti in relazione ai diversi ordini e gradi di insegnamento (distinguendo i docenti della scuola elementare e materna, i docenti diplomati della scuola secondaria, i docenti della scuola media, i docenti della scuola secondaria superiore) e ciò esclude la configurabilità di un profilo professionale unico, perché la diversità di retribuzione, pur a fronte dell’inquadramento nell’indistinta area docente, si fonda sull’esistenza del richiamato differenziale di professionalità dei docenti collocati nelle diverse articolazioni;

3.11. inoltre, la stessa disciplina dettata dal t.u. n. 297 del 1994, tuttora vigente ed efficace, differenzia i ruoli del personale docente e detta le regole per il passaggio dall’uno all’altro ruolo, subordinato al possesso oltre che del titolo di studio anche dell’abilitazione richiesta per lo specifico insegnamento, il che conferma l’esistenza di una diversa professionalità che, pur nell’unicità della funzione docente, è connessa al ruolo di appartenenza;

con particolare riferimento agli insegnanti tecnico pratici la differente professionalità e’, altresì, specificamente contemplata in plurime disposizioni normative (si vedano, ad esempio, la L. n. 107 del 2015, che, all’art. 1, comma 59, prevede che: “Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 57. Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico-pratico” oppure il D.P.R. n. 19 del 2016, che prevede classi di concorso distinte per insegnanti tecnico pratici ed insegnanti c.d. teorici);

3.12. è pur vero che, ai sensi della richiamata L. n. 104 del 1992, art. 13, comma 6, i docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi nelle quali operano e partecipano alla programmazione educativa e didattica in tutte le sedi collegiali nelle quali l’attività si svolge, sicché gli stessi costituiscono una risorsa per l’intera comunità didattica e non costituiscono “una protesi” dell’alunno disabile, in quanto l’integrazione scolastica si realizza anche sul piano della funzione docente (v. ex multis Cass. 17 giugno 2019, n. 16175);

nel medesimo senso è anche l’art. 127 del già citato t.u. n. 297/1994 secondo cui i docenti di sostegno: – fanno parte integrante dell’organico di circolo ed in esso assumono la titolarità; – possono chiedere, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo di sostegno, il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall’applicazione dell’art. 133, commi 5, 7 e 8 medesimo t.u.; assumono la contitolarità delle classi in cui operano; – collaborano con i docenti del modulo organizzativo di cui all’art. 121, con i genitori e con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati; – partecipano alla programmazione educativa e didattica ed alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse e dei collegi dei docenti;

ciò tuttavia non comporta una assimilazione, quanto all’inquadramento, agli insegnanti di ruolo laureati perdurando le distinzioni correlate ai diversi ordini e gradi di istruzione nei quali il docente può essere impiegato (anche in relazione alla definizione del profilo) e che solo determina il trattamento retributivo e l’attribuzione della posizione stipendiale e segnatamente l’appartenenza ad uno dei ruoli indicati nelle tabelle allegate al c.c.n.l. Comparto scuola (così al c.c.n.l. quadriennio giuridico 2006-2009, 1 biennio economico 2006-2007) correlati ai diversi ordini di scuola e, a parità di ordine di scuola, al titolo di studio di accesso al relativo ruolo;

3.13. il sostegno non e’, nell’ambito della funzione docente, un’abilitazione a sé stante e l’insegnante, seppure in possesso della particolare specializzazione, deve essere abilitato per una delle classi di insegnamento presenti nell’istituto ove il disabile è iscritto (deve, infatti, essere escluso che la designazione dell’insegnante di sostegno sia destinata in via esclusiva ad una specifica docenza di un alunno individuato, essendo tale insegnante al servizio della classe e non del disabile);

ciò comporta che il trattamento retributivo resta legato al ruolo di appartenenza;

opinando diversamente si determinerebbe una violazione delle norme disciplinanti l’accesso alle varie classi di concorso;

3.14. va, quindi, ritenuto che l’attribuzione della posizione stipendiale di docente laureato degli istituti secondari di secondo grado può essere attribuita esclusivamente al personale docente che sia abilitato all’insegnamento di una classe di concorso che richieda, quale titolo di accesso, la laurea;

4. il secondo motivo è inammissibile;

4.1. innanzitutto, non vi è stato alcun omesso esame avendo la Corte territoriale esaminato la questione posta dall’appellante con riferimento al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52;

4.2. il motivo e’, in ogni caso, carente di specificità limitandosi il ricorrente a richiamare il contenuto dell’art. 15, comma 11 c.c.n.l. ed a dedurre di essere stato utilizzato su altro tipo di cattedra o posto senza alcun elemento fattuale a sostegno di tale affermazione e soprattutto senza la trascrizione degli atti di primo grado e di appello che solo avrebbero consentito di rilevare in quali termini la relativa questione fosse stata posta;

4.3. d’altra parte, anche nelle scuole superiori vi è l’insegnante tecnico pratico che svolge lo stesso orario settimanale dell’insegnante laureato il che, in assenza di deduzioni e allegazioni deponenti nel diverso senso prospettato dal ricorrente, esclude, a monte, ogni fondatezza della lamentata applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (nel caso in esame è incontroverso che presso l’Istituto superiore cui il L.R. è stato assegnato era presente la classe di concorso 52/e appartenente al medesimo ambito disciplinare della classe di concorso 51/c (Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di sala e di bar) e che ai sensi del D.M. 10 agosto 1998, n. 354 è consentita l’utilizzazione degli abilitati in una delle classi ricomprese nel medesimo ambito anche sulle altre classi di concorso appartenenti all’ambito stesso);

5. alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato, non ravvisandosi nella sentenza impugnata le denunciate violazioni;

6. le spese, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza;

7. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472