Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.33239 del 10/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3375-2020 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA PARAVANI, rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINA NANULA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1614/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 11/11/2019 R.G.N. 2036/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.

RILEVATO

CHE:

Con sentenza depositata l’11.11.19, la Corte d’appello di Brescia respingeva le domande di protezione internazionale (sussidiaria ed umanitaria) avanzate da A.S., cittadino *****, basate sulle minacce ricevute dalla setta ***** (che aveva nel frattempo distrutto la sua casa) a seguito di una rissa scoppiata per il furto del suo portafoglio nel corso della quale vi fu un morto (non imputabile all’ A.) e per questo inoltre ricercato dalla Polizia locale.

La Corte di merito ritenne non credibili le allegazioni del ricorrente, anche per la mancanza di prova dell’esistenza della setta *****, e di quanto emergeva da due report del 2015 e 2017 che escludevano l’esistenza di conflitti armati, almeno della parte *****.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’ A., affidato a due motivi, cui resiste il Ministero dell’Interno con controricorso unicamente diretto alla eventuale discussione orale della controversia.

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia il mancato assolvimento, da parte della Corte di merito, della cd. cooperazione istruttoria, diretta ad acquisire informazioni più dettagliate sul Paese di origine (anche in ordine all’atteggiamento delle forze di Polizia ed alla situazione delle carceri *****), basandosi all’opposto ed erroneamente, nel respingere l’impugnazione, sulla presunta non credibilità della narrazione attorea; con secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento anche della protezione cd. umanitaria, di cui ricorrevano i presupposti, considerata anche l’integrazione di esso ricorrente in Italia.

Il ricorso è complessivamente fondato.

In effetti la Corte bresciana, pur mostrando di credere alla possibile accusa di omicidio, non ha svolto alcuna indagine sul sistema giudiziario e sulla situazione delle carceri in *****; e neppure sulla notoria pericolosità della vasta zona del *****, situato al sud del Paese, dove pacificamente l’ A. viveva prima della sua emigrazione in Italia.

Occorre poi osservare che in tema di protezione internazionale, qualora vi sia incertezza sull’effettivo contenuto del narrato del ricorrente, il giudice di merito deve disporre, anche in via ufficiosa, gli approfondimenti istruttori ritenuti opportuni al fine di verificare l’attendibilità del racconto e della documentazione a corredo (ex aliis, Cass. n. 7778/21); inoltre il dovere di cooperazione istruttoria del giudice deve realizzarsi attraverso la consultazione di “fonti informative privilegiate” D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 8, comma 3, con acquisizione di informazioni tratte da fonte internazionale aggiornata, qualificata ed autorevole (Cass. n. 3357/21). Nella specie, oltre a difettare tali requisiti, la Corte di merito ha ritenuto, sulla base di un report del 2017, che nella zona sud del Paese non sussisteva un conflitto armato (circostanza nella specie non pertinente) pur ammettendo l’esistenza di una situazione di elevata violenza, con un numero elevato di vittime, che la Polizia locale non era in grado di arginare (pag. 6 sentenza).

Risulta pertanto non supportato il rigetto sia della richiesta protezione internazionale che di quella umanitaria (connessa ad una situazione di vulnerabilità personale, Cass. ord. n. 14548/20, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti per ottenere le tutele maggiori, Cass. ord. n. 29624/20, che nella specie non è stata adeguatamente valutata, avendo la Corte di merito solo evidenziato la giovane età e buona salute dell’ A.).

In conclusione il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata cassata, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia e per la regolazione delle spese di lite, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

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