LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23478-2019 proposto da:
B.O., rappresentato e difeso dall’avv. GIOVANNI MARIA FACILLA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1363/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
FATTI DI CAUSA
1. B.O. propose innanzi alla Commissione Territoriale di Verona domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso umanitario.
1.1. Il ricorrente riferì di essere fuggito dal proprio Paese per le minacce di morte subite dai propri familiari, di religione *****, per la sua relazione con una donna di religione *****; la Corte di merito rilevò delle contraddizioni nel racconto, in quanto, mentre innanzi alla Commissione Territoriale aveva riferito di essere sposato, innanzi al Tribunale aveva dichiarato di essere fidanzato, senza peraltro essere in grado di riferire l’età della donna e le modalità delle minacce subite. Osservò la Corte che, poichè la donna si era sposata dopo la sua fuga, nessun pericolo poteva sussistere in caso di rientro. Sulla base delle informazioni sul Paese di provenienza, escluse che in Gambia sussistesse una situazione di violenza generalizzata rilevante ai fini della concessione della protezione sussidiaria, di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Infine, in assenza della prova della vulnerabilità e dell’integrazione nel territorio dello Stato, rigettò la domanda di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
2. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso B.O. sulla base di cinque motivi.
2.1. Ha resistito con controricorso il Ministero dell’interno.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va in primo luogo disattesa la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato in quanto, nella disciplina antecedente alle modifiche di cui al D.L. n. 13 del 2017, ai sensi dell’art. 373 c.p.c., è affidato al giudice d’appello che ha pronunciato la sentenza impugnata il potere di sospendere l’esecuzione della stessa quando possa derivarne un “grave e irreparabile danno”. Ne consegue che l’istanza doveva essere rivolta al Presidente della Corte d’appello e non alla Corte di cassazione, ove dall’esecuzione della sentenza potesse derivare un pregiudizio grave ed irreparabile.
2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11 per non avere la Commissione Territoriale disposto la videoregistrazione dell’audizione.
2.1. Il motivo è inammissibile in quanto la videoregistrazione del colloquio innanzi alla Commissione, prevista con il D.L. n. 13 del 2017, non è ratione temporis applicabile, trattandosi di procedimento sottoposto alla previgente disciplina.
3. Il secondo motivo denuncia “la mancata assunzione dell’onere probatorio” nella valutazione della credibilità del ricorrente, che deve avvenire sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 contestando il giudizio della Corte di merito nonostante l’esaustività e la completezza del racconto reso innanzi alla Commissione Territoriale.
4. Il terzo motivo è rubricato “sussistenza del diritto d’asilo” e censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 10 della Costituzione in quanto la Corte d’appello non avrebbe considerato le gravi violazioni dei diritti umani che quotidianamente si consumerebbero in *****.
5. Il quarto motivo denuncia la mancata concessione della protezione sussidiaria per la sussistenza di un danno grave consistente nel rischio di essere sottoposto, in caso di rientro nel Paese d’origine, alla pena di morte o a trattamenti inumani o degradanti; il mancato riconoscimento dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e la violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice di merito.
6. Con il quinto motivo di ricorso, si censura la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. 5, comma 6 per avere la Corte di merito violato il principio del “non refoulement”.
6.1. I motivi, che vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili per la loro genericità in quanto non si confrontano con la decisione impugnata, limitandosi a riportare massime ed orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
6.2. La Corte di merito ha valutato gli indici della credibilità intrinseca sulla base del D.Lgs. 251 del 2007, art. 3 ha indicato le fonti internazionali per escludere la sussistenza in ***** di un conflitto indiscriminato e la violazione sistematica dei diritti fondamentali; infine, non ha ritenuto, sulla base della documentazione prodotta, che il ricorrente fosse integrato nel territorio dello Stato.
6.3. Le censure contengono affermazioni apodittiche sulla credibilità del racconto, che è affidato all’apprezzamento del giudice di merito, il quale ha dato conto delle contraddizioni emerse e dell’implausibilità delle dichiarazioni rese, ragione per la quale non si è resa necessaria l’attivazione della cosiddetta cooperazione istruttoria invocata dal ricorrente.
6.4. Il diritto d’asilo è, infine, stato interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, (ex multis, Cassazione civile sez. VI, 04/08/2016, n. 16362).
7. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
7.1. Non deve provvedersi sulle spese non avendo il Ministero svolto attività difensiva.
7.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 8 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021